Penale per ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B.8, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata in ragione di quanto previsto all’art.113 bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo Quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penale per ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari al 1 0/000 (uno per mille) dell’importo del contratto attuativo. Se il progetto prevede l’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini contrattuali di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente articolo B.8si applica ai rispettivi importi. La penale, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per mille (zero virgola cinque la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per mille) del relativo importo stabilitoil ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. L’entità delle penali applicate nei casi sopra individuati, determinata in ragione di quanto previsto all’art.113 bis del D.Lgs. 50/2016verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della singola scadenza comporta penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contrattoe comunque in ogni caso in cui la misura dell’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera. A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti). Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per il singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo Quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzioneritardata ultimazione dei lavori.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Edile Ed Impiantistica
Penale per ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B.8, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata in ragione di quanto previsto all’art.113 bis del D.Lgs. 50/2016stabilito dal singolo appalto. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativolavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo interventocontrattualizzato, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto contratto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà quadro s’intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo Quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penaliquadro. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penale per ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B.8, B 8 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata in ragione a norma di quanto previsto all’art.113 bis disposto dall’art. 145 del D.Lgs. 50/2016D.P.R. 207/2010. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante, appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo Quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penale per ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B.8, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata in ragione di quanto previsto all’art.113 bis del D.Lgs. 50/2016stabilito dell’appalto. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativolavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo interventocontrattualizzato, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto contratto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà quadro s’intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo Quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penaliquadro. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penale per ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B.8, B 8 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilitostabilito per ogni singolo appalto, determinata in ragione a norma di quanto previsto all’art.113 bis disposto dall’art. 145 del D.Lgs. 50/2016. D.P.R. 207/2010 s.m.i.. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto contratto da parte della Stazione appaltante, appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. L’Accordo Quadro si intenderà quadro s’intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo Quadro. Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penaliquadro. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro