GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA Clausole campione

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare, a pena di decadenza dell’affidamento e di acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, una garanzia definitiva in favore della Provincia di Piacenza – a copertura degli oneri per l’eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni –, nella misura del 10% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale comprensivo dell’opzione di proroga tecnica di 4 mesi. Tale garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al concessionario soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione potrà essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per conto dell’Impresa assicurata o della Banca. L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione: • di obbligarsi a versare alla Provincia di Piacenza, su semplice richiesta (anche in caso di opposizione del concessionario o di terzi aventi causa), senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla Provincia medesima, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito e con rinuncia ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.; • di garantire l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Piacenza; • di considerare valida la garanzia fino a 6 (sei) mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale; • che il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Provincia di Piacenza. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. In particolare, la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduc...
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia definit...
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. Art. 26 – Riduzione delle garanzie
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. n. 5/2007, ha costituito la seguente garanzia fideiussoria: – fideiussione bancaria dell’istituto di credito n. in data per l’importo di euro ( ) – fideiussione assicurativa della società n. in data per l’importo di euro ( ) del per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Lo svincolo progressivo della cauzione nel limite massimo del 75 per cento avverrà secondo le prescrizioni dell’art. 54, comma 5 della L.R. n. 5/2007. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio. Resta comunque convenuto che, anche dopo l’approvazione del collaudo finale, qualora nulla osti da parte dell’amministrazione alla restituzione della quota residua della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. L’Appaltatore, in possesso del Certificato di qualità aziendale, produce, altresì, la polizza fideiussoria n. ……………rilasciata dalla ………………………. Assicurazioni X.xX. in data ……………..a titolo di garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs n. 50/2016 pari ad € , corrispondente al % dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni. La garanzia è conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi tipo” del D.M. del MISE 19/01/2018 n. 31, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede Tecniche” del citato Decreto ministeriale. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’art. 30 delle Condizioni Generali.
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice) Garanzia fideiussoria n. Contraente
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria, rilasciata in formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante, pari al 10% dell’importo contrattuale. Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: • avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; • prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante; • essere incondizionata e irrevocabile; • prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione. L’importo della garanzia definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come ...
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. 11 Art. 11 - ASSICURAZIONI 12

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).