Facoltà di recesso Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni) Per sinistro a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
Clausola di recesso 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società. 3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Ci sono limiti di copertura? Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: ! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da: - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi; - atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio; - terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; - viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; - viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; - viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; - inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - fallimento del Vettore, dell’organizzatore del viaggio o di qualsiasi fornitore; - errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; - suicidio o tentativo di suicidio; - malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della polizza per la garanzia “Annullamento viaggio” e della partenza del viaggio per le garanzie “Rimborso spese mediche” e “Assistenza alla persona”; - patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; - interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; - uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici; - pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato “Covid-19” - quarantene che siano la causa dell’Annullamento del viaggio, che riguardino il luogo di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello di destinazione del viaggio acquistato dall’Assicurato, con l’eccezione della garanzia prevista al Capitolo “Interruzione soggiorno a seguito di quarantena”; - pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, tiro con l’arco, attività ciclistiche, speleologia, sci fuori pista, sci alpinismo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua, rafting, Canyoning, kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, attività equestri, karting, moto d’acqua, guidoslitte, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con fucili; - atti di temerarietà; - attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni; - gare o manifestazioni automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto x’xxxxx, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti; - le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; - parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio; - svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; - eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti. L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio di polizza. Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la presente polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenza e la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato nell’applicazione e con il massimo di trenta giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dal Contraente che ha emesso l’applicazione stessa. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi non facenti parte della prenotazione del viaggio. Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx che al momento della partenza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Diritto di recesso Il Cliente gode del diritto di recesso previsto dalla legge. Può esercitare tale diritto, senza doverne giustificare le ragioni e senza dover pagare alcuna penale, ad eccezione delle spese di restituzione, entro un periodo di quattordici (14) giorni a partire dal giorno successivo all'Ordine. Il diritto di recesso si esercita prima della data di scadenza di cui sopra attraverso il modulo disponibile a tale scopo nell'Interfaccia di Gestione, sia compilando il seguente modulo di recesso e indirizzandolo a OVHcloud a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia attraverso qualsiasi altra dichiarazione che esprima chiaramente la volontà di esercitare tale diritto. Form di recesso: — Destinatario OVHcloud Via Xxxxx Xxxxxxxx 18 – 20159 – Milano, Italy: — Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*) — Ordinato il (*)/ricevuto il (*) — Nome del/dei consumatore(i) — Indirizzo del/dei consumatore(i) — Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea) — Data (*) Cancellare la dicitura inutile. ” Il diritto di recesso, quando legittimamente esercitato, consente al Cliente di ottenere il rimborso dei beni e dei Servizi oggetto dell'esercizio di tale diritto, fatta salva l'eventuale riduzione che OVHcloud potrà applicare per riflettere il valore dei Servizi effettivamente ricevuti dal Cliente al momento dell'esercizio del diritto di recesso. Il Cliente non può esercitare il diritto di recesso per i Servizi che sono stati interamente eseguiti prima della fine del periodo di recesso o per i beni e i Servizi fabbricati secondo le specifiche del consumatore o chiaramente personalizzati. Per questo motivo, il Cliente viene informato durante l'Ordine e invitato a rinunciare al suo diritto di recesso.
Penali 1 La committenza ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente art. 22. 2 Ove si verifichino inadempienze da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto, non imputabili ai committenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate dai committenti, questi ultimi si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo. 3 Le penali applicate saranno commisurate all’entità dell’inadempimento rilevata, graduate in base alla gravità della violazione fino ad un massimo di € 2.500,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 4 In particolare il soggetto gestore è soggetto a penalità nei seguenti casi: a) mancato rispetto degli standard assistenziali previsti nel presente contratto non dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito; b) mancata o ritardata attivazione dei piani di emergenza; c) non adempimento o ritardi superiori a 60 giorni rispetto ai debiti informativi previsti nel presente contratto; d) mancata restituzione di un ausilio protesico personalizzato. 5 I committenti potranno applicare al soggetto gestore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto. In caso di superamento di detto valore massimo i committenti si riservano di procedere alla risoluzione del contratto. 6 I committenti, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvedono a contestare al soggetto gestore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte del soggetto gestore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. 7 Nel caso in cui il soggetto gestore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, i committenti provvedono ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. 8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 9 Le penali sono gestite, alternativamente: (a) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per i servizi eseguiti; (b) mediante emissione di specifica nota di accredito.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
PENALITA’ Se durante lo svolgimento del contratto fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, dalle norme vigenti in materia di produzione e fornitura di alimenti, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti sanzioni: 1) €.50,00 per ogni ritardo in ciascuna consegna, mancato rispetto dei quantitativi ordinati, sostituzione senza autorizzazione, dei prodotti che non sarà ritenuto giustificato dall’Amministrazione Comunale e che comporti grave disservizio; 2) €.200,00 per ogni mancato rispetto delle norme previste dalla legge e dal presente capitolato per l’igiene nella conservazione, nel confezionamento e nel trasporto dei generi alimentari; 3) Da €.100,00 a €.300,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal presente Capitolato, in base alla gravità. Nel caso in cui si verificassero per più di tre volte in un anno scolastico una o più irregolarità sopra contemplate, l’Amministrazione Comunale potrà chiedere la risoluzione del contratto. L’importo relativo all’applicazione della penale verrà detratto al momento del pagamento della fattura mensile; la Ditta è tenuta a rimettere la nota di credito da allegare alla fattura stessa. L’Applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Amministrazione Comunale per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. L’applicazione delle sanzioni, qualora il servizio di fornitura divenisse insoddisfacente, non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale , anche prima della scadenza. L’Amministrazione Comunale può procedere nei confronti della Ditta alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione, nel caso in cui non venga eseguito il servizio di fornitura la Ditta sarà gravata di penalità pari al doppio dell’importo di tutte le derrate che avrebbe dovuto fornire in quel giorno oltre al rimborso della somma pagata all’Amministrazione Comunale per ovviare al disservizio. Dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà abbandono di servizio con possibilità di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Comunale. Per altri casi di inadempienze, non sopra compresi, la decisione spetterà ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante della Ditta e da un esperto estraneo ad entrambi, nominato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Xxxxxx.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.
Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità: