Definizione di FACOLTÀ DI RECESSO

FACOLTÀ DI RECESSO ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.
FACOLTÀ DI RECESSO. La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro
FACOLTÀ DI RECESSO. Per quanto concerne la facoltà di recesso, si rileva la prassi positiva, creatasi nel settore, di parificare la posizione del cliente finale a quella del Fornitore, garantendo ad entrambi i contraenti pari facoltà di recesso unilaterale. Tuttavia, in alcuni contratti, si riscontra un termine di preavviso in capo all’utente finale eccessivo e gravoso, richiedendo un recesso inviato con 4, 6 (previsioni conformi ai termini massimi fissati dalla delibera n. 78/99 dell’Autorità) o, addirittura, 12 mesi di anticipo. Tali termini, e l’ultimo citato in particolare, appaiono a giudizio della Commissione eccessivamente lunghi e gravosi, in quanto impediscono al cliente di aderire ad offerte commerciali di altri esercenti. Inoltre, occorre considerare che, al fine di meglio garantire un’effettiva apertura alla concorrenza della vendita di energia elettrica, l’Autorità di regolazione ha di recente emanato la delibera n. 144/07, il cui Allegato A prevede che per i clienti non domestici, connessi in bassa tensione, il termine di preavviso dovuto non possa essere, rispettivamente, superiore ad 1 mese (nel caso in cui il cliente finale eserciti la propria idoneità), a 3 mesi (nel caso in cui abbia già esercitato la propria idoneità e si trovi già nel mercato libero) e a 6 mesi nel caso di contratto pluriennale o superiore ad un anno (per i Clienti di cui all’art. 4.4 del suddetto Allegato). Inoltre, nei moduli contrattuali esaminati, viene omesso qualsiasi riferimento alla facoltà di recesso esercitabile dal cliente entro 10 giorni dalla data di conclusione del contratto, quando questo sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali o attraverso forme di comunicazione a distanza, ai sensi di quanto dispone l’art. 10 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei39. Si ritiene utile segnalare che alcune clausole, pur non presentando profili di vessatorietà, risultano tuttavia improprie in punto di diritto. Ci si riferisce a quelle clausole in cui il fornitore si riserva di risolvere il contratto a fronte di una serie di situazioni – non di inadempimenti – non connotati da colpa, quali il suo “assoggettamento a procedure concorsuali”, l’inizio “di un procedimento per la messa in liquidazione”, l’impossibilità “di procedere alla somministrazione di energia a causa di inadempimenti tecnici e/o normativi”. L’operatività del meccanismo garantito dall’art. 1456 c.c. presuppone, invece, che il contratto individui le ...

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FACOLTÀ DI RECESSO ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell’esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.