Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Test Antigenici Rapidi
Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiariacontraente, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 511. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da dalle Amministrazioni contraenti e per la parte di competenza dalla Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. idonee a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà Le Amministrazioni contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha le Amministrazioni contraenti hanno facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ossigeno Liquido, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ossigeno Liquido Al Domicilio Dei Pazienti Covid 19
Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di XxSo.XxRe.XxSa. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi
Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 53. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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