Common use of Penali e procedimento di contestazione Clause in Contracts

Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di XxSo.XxRe.XxSa. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro, www.soresa.it

Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiariacontraente, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 511. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da dalle Amministrazioni contraenti e per la parte di competenza dalla Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. idonee a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà Le Amministrazioni contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha le Amministrazioni contraenti hanno facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 53. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

Penali e procedimento di contestazione. Soresa si riserva Nell’ipotesi di applicare ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, o anche solo parte delle stesse, entro i termini e rispetto ai livelli di servizio di cui al precedente articolo 9, o nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita negli stessi documenti, oppure diversamente concordata con la CNPADC, non imputabile rispettivamente alla CNPADC o a forza maggiore ed imputabili al Fornitore, a seguito sarà applicata nei confronti di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiariaquest’ultimo una penale pari al 1% (uno per cento) dell’valore del contratto € _____________ per ogni inadempienza e/o giorno di ritardo, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’artferma restando l’eventuale richiesta dei danni subiti dalla CNPADC. 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati La CNPADC potrà applicare al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione penali sino a concorrenza della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo valore del rispettivo presente contratto. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo la CNPADC ha facoltà di recedere dal Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro nel presente atto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Qualora, altresì, i risultati conseguiti nello svolgimento del Servizio fossero giudicati non soddisfacenti, il Fornitore è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo i modi ed i termini stabiliti dalla CNPADC. Qualora il Fornitore si rifiuti di provvedere, nel tempo e con le modalità e formalità prescritte, la CNPADC applicherà la penale sopra prevista, riservandosi di far eseguire quanto dovuto da altro soggetto in danno del Fornitore, al quale imputerà, poi, i relativi costi. La CNPADC, previa diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata A/R, entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni avrà la facoltà di affidare l’esecuzione di tali attività ad altri prestatori in danno del Fornitore aggiudicatario. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, saranno contestate al Fornitore per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC dalla CNPADC; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa CNPADC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla CNPADC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima CNPADC a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La CNPADC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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Samples: www.cnpadc.it