PENALI E RISOLUZIONE. In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% ed il 20% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessa. In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione di avvio del procedimento e fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, affinché il concessionario renda le proprie controdeduzioni.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Delle Piscine Comunali
PENALI E RISOLUZIONE. In Salvo l’eventuale suddetto differimento comunicato dall’INEA, a fronte della necessaria integrazione delle attività da parte dei partner ai fini della realizzazione dei progetti, in caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali descritte al precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale nella misura compresa tra il pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% ed il 20% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comunedell’importo contrattuale. Il pagamento della penale viene richiesto L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Concessionario e, Prestatore in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessaforma scritta tramite PEC. In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesicontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Comune Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza oneri per l’Agenzia, con un preavviso di almeno quindici giorni (a comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite. L’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione di avvio in danno e colpa del procedimento Prestatore, in caso di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e fissazione di un terminedelle condizioni contrattuali; - circostanze, non inferiore a 30 giornideterminatesi per colpa del Prestatore, affinché il concessionario renda tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le proprie controdeduzioniparti; - subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
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Samples: trasparenza.agid.gov.it
PENALI E RISOLUZIONE. In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione Trascorso infruttuosamente il Comune termine dell’evento, che è essenziale, l’Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura compresa tra risolvere per inadempimento il 10% ed il 20% rapporto contrattuale mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria; rientrerà, quindi, nelle facoltà dell’Agenzia affidare a terzi l’esecuzione del canone annuo di concessioneservizio in questione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento con rivalsa nei confronti della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessaalla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. In caso di gravi ritardo nell’avvio delle attività, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e reiterati inadempimenti agli obblighi salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della convenzione stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il Comune dichiaracontratto, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva comunque la possibilità facoltà dell’Agenzia di richiesta di risarcimento dannirichiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. Il Comune può disporreL’Agenzia, altresìinoltre, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione in danno e colpa del Prestatore, in caso di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; - subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di avvio veridicità delle dichiarazioni rese da codesto Dipartimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del procedimento e fissazione di un termineD.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, non inferiore a 30 giornicomma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, affinché fatto salvo il concessionario renda le proprie controdeduzionidiritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Samples: trasparenza.agid.gov.it
PENALI E RISOLUZIONE. In caso Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di inadempienze ciascuna struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non gravi alle disposizioni della concessione superiore a 5 giorni affinché l’affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il Comune tramite di ciascuna struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% ed il 20% impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria contraddittorio di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessapunto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnico. In caso di inadempimenti imputabili all’’Affidatario del servizio, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Concessionario; - cessione a terziCodice Civile, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione con riserva di avvio istanze risarcitorie. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del procedimento e fissazione di un terminerapporto contrattuale con il Committente, non inferiore a 30 giorni, affinché concernente il concessionario renda le proprie controdeduzioniservizio in oggetto.
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PENALI E RISOLUZIONE. In 20.1. Nel caso in cui SERUSO riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% ed il 20% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in mancanza, merito entro 30 (trenta) cinque giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessaricezione delle contestazioni. In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, SERUSO avrà l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali: • euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni giorno di fermo della sezione di pressatura ulteriore a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione al punto IV.2.4) del Bando di gara; • euro 500,00 (cinquecento) per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione al punto IV.2.7) e IV.2.8) del Bando di gara; Le penali saranno irrogate con provvedimento di SERUSO immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall’Aggiudicatario, sarà trattenuto da SERUSO in sede di pagamento della fattura emessa a collaudo definitivo favorevole, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, SERUSO ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionariorisarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che SERUSO ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. In ogni caso, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità del contratto opera di richiesta di risarcimento dannidiritto ai sensi dell’art. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto1456 c.c. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione di avvio formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del procedimento e fissazione contratto anche se a causa di un terminedivergenze in ordine alla condotta tecnica. Nel caso di risoluzione, non inferiore a 30 giornil’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di quanto regolarmente eseguito, affinché il concessionario renda le proprie controdeduzioniprevia approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che SERUSO dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicatario.
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Samples: www.seruso.com
PENALI E RISOLUZIONE. In L’aggiudicatario sarà responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte della fornitura “chiavi in mano” e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. L’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni di qualunque genere -diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall’Agenzia -arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti, personale dell’Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l’Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di inadempienze infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L’aggiudicatario dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni oggetto del presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l’Agenzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni. Come previsto nelle determine sia di indizione di gara sia di avvio della seconda fase, l’Agenzia è risultata tra i paesi membri aggiudicatari del progetto “Custom Control Equipment Instrument (CCEI)”, finanziato dalla Commissione Europea e volto al rafforzamento dei controlli in materia doganale mediante l’acquisto di specifica strumentazione dedicata allo scopo. Il Grant Agreement individuato dall’identificativo 2021-IT-BCROSS-101079029 stipulato tra l’Unione Europea e l’Agenzia, in data 1 aprile 2022, avente ad oggetto il cofinanziamento di innovativa strumentazione tecnica volta al rafforzamento dei controlli doganali, subordina l’erogazione di detti finanziamenti alla condizione che le apparecchiature acquistate al fine di rafforzare il controllo doganale, siano messe in esercizio e, quindi, collaudate entro 31 marzo 2025. Al fine di consentire il collaudo e la messa in esercizio entro i termini sopra indicati, la consegna dovrà avvenire entro e non gravi alle disposizioni della concessione il Comune oltre la data del 1 marzo 2025; tale termine è da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. Pertanto, ai sensi dell’art. 122, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l’Agenzia si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra risolvere il 10% ed il 20% del canone annuo contratto qualora l’aggiudicatario non sia in grado di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria adempiere alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 9; sarà cura sopra entro la data del Concessionario provvedere 1 marzo 2025, fatto salvo il diritto al successivo reintegro della stessarisarcimento del danno. In tal caso, si procederà, qualora sia tecnicamente possibile secondo quanto previsto dall’art 124, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36. In caso di gravi inadempimento delle prestazioni contrattuali, e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di cioè per le ipotesi in cui le attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento vengano prestate dall’assuntore e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzivengano prestate in violazione dei tempi, totale o parzialecondizioni, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi termini e modalità richieste, sempre che il fatto non sia imputabile alla Stazione Appaltante, verrà applicata una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento e delle conseguenze sull’attività dell’Agenzia compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale relativamente ad ogni violazione e per ogni giorno solare di ritardo accumulato nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio completamento delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione di avvio del procedimento e fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, affinché il concessionario renda le proprie controdeduzioniprestazioni contrattuali.
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Samples: Disciplinare Di Gara
PENALI E RISOLUZIONE. In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune ritardo nell’avvio delle attività di cui al precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura compresa tra risolvere il 10% ed il 20% del canone annuo rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di concessionemessa in mora o di azione giudiziaria, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento con rivalsa nei confronti della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al successivo reintegro della stessaPrestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di gravi contestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e reiterati inadempimenti agli obblighi sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Qualora nell’arco della convenzione durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il Comune dichiaracontratto, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva comunque la possibilità facoltà dell’Agenzia di richiesta di risarcimento dannirichiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. Il Comune può disporreL’Agenzia, altresìinoltre, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione in danno e colpa del Prestatore, in caso di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; - subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di avvio veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del procedimento e fissazione di un termineD.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, non inferiore a 30 giornicomma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, affinché fatto salvo il concessionario renda le proprie controdeduzionidiritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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Samples: trasparenza.agid.gov.it
PENALI E RISOLUZIONE. In caso Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di inadempienze ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non gravi alle disposizioni della concessione superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il Comune tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% ed il 20% impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria contraddittorio di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessapunto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnico. In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario del servizio, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Concessionario; - cessione a terzic.c., totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione con riserva di avvio istanze risarcitorie. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la Struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del procedimento e fissazione di un terminerapporto contrattuale con il Committente, non inferiore a 30 giorni, affinché concernente il concessionario renda le proprie controdeduzioniservizio in oggetto.
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PENALI E RISOLUZIONE. In Nel caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune in cui dovessero verificarsi disservizi e inadeguatezze rispetto a quanto richiesto si applicheranno gli artt. 5 e 11 del contratto sopraindicato. L’Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura compresa tra risolvere il 10% ed il 20% del canone annuo rapporto mediante PEC, senza bisogno di concessionemessa in mora o di azione giudiziaria, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento con rivalsa nei confronti della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al successivo reintegro della stessaPrestatore in forma scritta (mediante PEC). In caso di gravi contestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e reiterati inadempimenti agli obblighi sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Qualora nell’arco della convenzione durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il Comune dichiaracontratto, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediatoin danno e per colpa del Prestatore, fatta salva comunque la possibilità facoltà dell’Agenzia di richiesta di risarcimento dannirichiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. Il Comune può disporreL’Agenzia, altresìinoltre, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione in danno e colpa del Prestatore in caso di: frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il servizio oggetto del presente appalto sarà soggetto, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ad attestazione di avvio regolare esecuzione, emessa dal Direttore dell’esecuzione del procedimento contratto. La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutti i servizi richiesti siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nella presente lettera-contratto e fissazione nell’offerta del Prestatore. Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di un terminecompletare le prestazioni non regolarmente eseguite, non inferiore a 30 giorni, affinché ove possibile e fatta salva l’applicazione delle penali di cui al paragrafo n. 3 ed il concessionario renda le proprie controdeduzionirisarcimento dei maggiori danni causati all’Agenzia.
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Samples: trasparenza.agid.gov.it