PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso: 1. di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale; 2. della accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente; 3. del mancato pagamento del canone; 4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19, entro trenta gg. dalla richiesta dell’Ente. In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, xxxxxxxxx e/o innovazione. In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese del Concessionario.
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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso:
1. L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e 5 del presente Contratto e di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale;quanto riportato nel Capitolato Tecnico (Allegato 1).
2. della accertata mancanza Senza pregiudizio di esecuzione quanto previsto nel presente Contratto in relazione alle cause di cessazione dello stesso,, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei lavori precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di ordinaria manutenzione ovverocontestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
3. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederm, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del mancato pagamento comma 3 del canone;presente articolo, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19, entro trenta gg. dalla richiesta dell’Ente. In caso di scioglimentoinadempimento, cessazionela Committente, consistenti modifiche organizzative fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto, e statutarie e variazione della ragione socialesenza pregiudizio delle cause di risoluzione previste dal presente Contratto, è fatto obbligo potrm applicare all’Appaltatore le seguenti penali:
a. 200,00 (duecento/00) Euro per ogni contestazione non adeguatamente giustificata mediante controdeduzioni ai sensi di quanto riportato al Concessionario precedente comma 2.
5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di darne immediata notizia compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
6. Resta inteso che la Committente, al Concedente; in questo verificarsi di un evento che comporti più inadempienze, potrm applicare tutte le Penali previste.
7. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (dieci percento) del Massimale ovvero nel caso il Concedentedi applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al Concessionario rispetto alle spese risarcimento di investimento sostenute per eventuali danni.
8. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
9. Si applicano le opere disposizioni di ripristino, xxxxxxxxx e/o innovazionecui all’art. In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza108 del D.Lgs. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese del Concessionarion. 50/2016.
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Samples: Appalto Per L’acquisizione Di Servizi Di Data Analytics
PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolantiIn caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% ed il 20% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità pagamento della preliminare contestazione d’addebitopenale viene richiesto al Concessionario e, in caso:
1. di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale;
2. della accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
3. del mancato pagamento del canone;
4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19mancanza, entro trenta gg. 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Enterichiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessa. In caso di scioglimentogravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, cessazioneprevia diffida inoltrata al Concessionario, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione la risoluzione della ragione socialeconvenzione con effetto immediato, è fatto obbligo al Concessionario fatta salva comunque la possibilità di darne immediata notizia al Concedenterichiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), si riserva il diritto - attuazione di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebitoattività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, xxxxxxxxx - scioglimento e/o innovazioneestinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. In caso Al ricorrere anche di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicatiuna sola delle suddette ipotesi, il ConcedenteComune procederà alla risoluzione del contratto, previa diffidacomunicazione di avvio del procedimento e fissazione di un termine, procede allo sgombero d’Ufficio ed non inferiore a spese del Concessionario30 giorni, affinché il concessionario renda le proprie controdeduzioni.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Delle Piscine Comunali
PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolantiPer ogni giorno di ritardo nella consegna di cui al precedente articolo 3, sarà trattenuto un importo lordo di € 500,00 (cento) sul totale imponibile. Il Concedente provvede alla risoluzioneritardato od inesatto adempimento degli obblighi previsti dal presente atto, con la sola formalità protratto per oltre 15 giorni, o comunque tale da causare il mancato svolgimento di una tappa imputabile a colpa o negligenza dell’aggiudicataria, darà luogo al pagamento a carico dell’aggiudicataria della preliminare contestazione d’addebitopenale pari ad € 100.000,00 (centomila euro). Il contratto potrà essere risolto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, qualora l’aggiudicataria si renda responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto medesimo. La FIPAV avrà inoltre facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso:
1. caso di: - eventuali sanzioni o richiami comminati per violazione delle norme del FIVB stessa in materia di comprovate pubblicità e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento sponsorizzazioni; - non veridicità di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale;
2. alcuna delle dichiarazioni rese ai fini della accertata mancanza procedura di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
3. del mancato pagamento del canone;
4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19, entro trenta gg. dalla richiesta dell’Ente. In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, xxxxxxxxx aggiudicazione e/o innovazioneesistenza di una delle situazioni di cui all’art.38 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.; - avvio di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata) a carico dell’Organizzatore; - qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali che abbia provocato pregiudizio alla FIPAV. In caso seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, la FIPAV avrà diritto ad incamerare la cauzione di risoluzione contrattuale cui al precedente art.9 salva ed impregiudicata ogni azione per il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese risarcimento del Concessionariomaggiore danno.
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Samples: Logistics Agreement
PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso:
1. di comprovate L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale;5 del presente Contratto.
2. della accertata mancanza Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di esecuzione dei lavori comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, ricalibrarle e concordarne di nuove in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
3conformità all’art. del mancato pagamento del canone;
4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19, entro trenta gg. dalla richiesta dell’Ente5. In caso di scioglimentoviolazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, cessazioneovvero in caso di violazione delle modalità e tempistiche concordate, consistenti modifiche organizzative la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Come previsto nel CT al par. 8.3, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento delle prestazioni, la Committente ha, altresì, la facoltà di applicare delle penali il cui importo è determinato nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e statutarie e variazione della ragione socialel'1 per mille del valore contrattuale dello specifico Stato avanzamento lavori.
4. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di revocare rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
5. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
6. E’ riconosciuto il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese diritto alla Committente di investimento sostenute per compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
7. Si applicano le opere disposizioni di ripristino, xxxxxxxxx e/o innovazionecui all’art. In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza108 del D.Lgs. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese del Concessionarion. 50/2016.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Consulenza Strategica
PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso:
1. di comprovate L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale;5 del presente Contratto.
2. della accertata mancanza Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di esecuzione dei lavori comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, ricalibrarle e concordarne di nuove in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
3conformitm all’art. del mancato pagamento del canone;
4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19, entro trenta gg. dalla richiesta dell’Ente5. In caso di scioglimentoviolazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, cessazioneovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, consistenti modifiche organizzative la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e statutarie 2 che precedono e variazione della ragione socialealle altre ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedentequalora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei precedenti articoli 2 e 5, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), si riserva la Committente ha sempre il diritto di revocare contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Trascorso inutilmente il contratto con predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese Committente provvederm, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di investimento sostenute inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per le opere mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di ripristino, xxxxxxxxx e/o innovazionecompensare ai sensi dell’art. In 1252 del codice civile.
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del Massimale ovvero nel caso di risoluzione contrattuale applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Concedente comunica i tempi Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
8. Si applicano le modalità disposizioni di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienzacui all’art. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese 108 del ConcessionarioD.Lgs. n. 50/2016.
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PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni Qualora l’Appaltatore interrompa il servizio, venendo meno al rispetto dell’art. 9, il Comune di Xxxx Xxxxxxxxx è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese addebitando l’intero costo del servizio mensile all’Appaltatore inadempiente ed applicando, inoltre, una penale di €. 500,00. Se tale situazione dovesse presentarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà applicata una penale pari a €. 1.000,00. Qualora l’autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi, sarà applicata una penale di €. 500,00. Qualora l’Appaltatore non proceda alla sostituzione dell’autista ai sensi dell’art. 13 sarà ap- plicata una penale di €. 250,00 al giorno. Qualora, nel corso di controlli sull’espletamento del servizio, sia accertata dal personale dell’Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, all’Appaltatore sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, le seguen- ti penali: - Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell’elenco dei conducenti comunica- to all’Amministrazione Comunale o la cui Patente o CQC risultino mancanti, scaduti o irre- golari €.500,00; - Effettuazione del servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti €.500,00; - Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto€.500,00. - Ritardata sostituzione inverno/estate o viceversa dei pneumatici €. 1.500,00. - Inadempienze alle regole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso:
1. di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale;
2. della accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
3. del mancato pagamento del canone;
4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 1912 “Norme Comportamentali ” €. 200,00 per cia- scuna inadempienza segnalata fino ad un massimo di 5, entro trenta gg€. dalla richiesta dell’Ente500,00 ciascuna per ulteriori i- nadempienze da 6 in poi. In Nel caso di scioglimentorecidiva di tutte le inadempienze sopra citate è prevista un’ulteriore penale di en- tità variabile tra il 5% e il 10% dell’importo mensile di aggiudicazione. E’ fatta salva per l’amministrazione comunale, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario nel caso di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, xxxxxxxxx inadempienze gravi e/o innovazione. In caso ripetute, la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale del contratto, incamerando il Concedente comunica i tempi deposito cauzionale definitivo e le modalità di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese senza pregiudizio per l’ulteriore risarcimento del Concessionariodanno.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto