Common use of PENALI E RISOLUZIONE Clause in Contracts

PENALI E RISOLUZIONE. Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnico. In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario del servizio, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., alla risoluzione del contratto, con riserva di istanze risarcitorie. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la Struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio in oggetto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Portierato E Accoglienza Presso Beni Patrimoniali E Sedi Di Strutture Capitoline

PENALI E RISOLUZIONE. Qualora20.1. Nel caso in cui SERUSO riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnicocontestazioni. In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, SERUSO avrà l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali: • euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni giorno di fermo della sezione di pressatura ulteriore a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione al punto IV.2.4) del Bando di gara; • euro 500,00 (cinquecento) per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nell’offerta tecnica in relazione al punto IV.2.7) e IV.2.8) del Bando di gara; Le penali saranno irrogate con provvedimento di SERUSO immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall’Aggiudicatario, sarà trattenuto da SERUSO in sede di pagamento della fattura emessa a collaudo definitivo favorevole, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti imputabili all’Affidatario delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, SERUSO ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il risarcimento del serviziomaggior danno subito nonché ogni altra azione che SERUSO ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. In ogni caso, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali la risoluzione del contratto opera di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, diritto ai sensi dell’art. 1453 e seguenti 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del c.c., contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla risoluzione del contratto, con riserva di istanze risarcitoriecondotta tecnica. In Nel caso di formale contestazione risoluzione, l’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di colpevoli inadempienze contrattualiquanto regolarmente eseguito, la Struttura previa approvazione di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratoriqualità, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio salvo risarcimento dei danni che SERUSO dovesse subire in oggettoconseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicatario.

Appears in 1 contract

Samples: www.seruso.com

PENALI E RISOLUZIONE. Qualora21.1. Nel caso in cui LAZIO INNOVA riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnicocontestazioni. In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, LAZIO INNOVA, per ogni giorno di ritardo avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari all’2 0/00 (due per mille) dell’importo del presente contratto. Le penali saranno irrogate con provvedimento di LAZIO INNOVA immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall’Aggiudicatario, sarà trattenuto da LAZIO INNOVA in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti imputabili all’Affidatario delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, LAZIO INNOVA ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il risarcimento del serviziomaggior danno subito nonché ogni altra azione che LAZIO INNOVA ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. In ogni caso, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali la risoluzione del contratto opera di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, diritto ai sensi dell’art. 1453 e seguenti 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del c.c., contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla risoluzione del contratto, con riserva di istanze risarcitoriecondotta tecnica. In Nel caso di formale contestazione risoluzione, l’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento di colpevoli inadempienze contrattualiquanto regolarmente eseguito, la Struttura previa approvazione di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratoriqualità, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio salvo risarcimento dei danni che LAZIO INNOVA dovesse subire in oggettoconseguenza dell’inadempienza dell’Aggiudicatario.

Appears in 1 contract

Samples: www.lazioinnova.it

PENALI E RISOLUZIONE. Qualora, durante l'esecuzione Nel caso in cui dovessero verificarsi disservizi e inadeguatezze rispetto a quanto richiesto si applicheranno gli artt. 5 e 11 del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzionecontratto sopraindicato. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, L’Agenzia si riserva la facoltà di impartire diverse disposizionirisolvere il rapporto mediante PEC, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento bisogno di ulteriori rimborsi e comunquemessa in mora o di azione giudiziaria, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnicosaranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC). In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario del serviziocontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'ammontare delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimentisarà addebitato, di procedereregola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore in caso di:  frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;  subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il servizio oggetto del presente appalto sarà soggetto, ai sensi dell’art. 1453 325 del D.P.R. n. 207/2010 e seguenti del c.cs.m.i., alla risoluzione ad attestazione di regolare esecuzione, emessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto. La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutti i servizi richiesti siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nella presente lettera-contratto e nell’offerta del Prestatore. Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di completare le prestazioni non regolarmente eseguite, con riserva ove possibile e fatta salva l’applicazione delle penali di istanze risarcitorie. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la Struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con cui al paragrafo n. 3 ed il Committente, concernente il servizio in oggettorisarcimento dei maggiori danni causati all’Agenzia.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.agid.gov.it

PENALI E RISOLUZIONE. QualoraSalvo l’eventuale suddetto differimento comunicato dall’INEA, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento a fronte della necessaria integrazione delle attività individuate nel Disciplinare Tecnicoda parte dei partner ai fini della realizzazione dei progetti, l'Amministrazionein caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali descritte al precedente paragrafo 1, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per il tramite mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ciascuna Struttura capitolina di riferimentoritardo, procede all'immediata contestazione fino ad un massimo del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi 10% dell’importo contrattuale. L'applicazione e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione l'entità delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnicosaranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario del serviziocontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. L'ammontare delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimentisarà addebitato, di procedereregola, ai sensi dell’artsui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. 1453 L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento senza oneri per l’Agenzia, con un preavviso di almeno quindici giorni (a comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e seguenti del c.c., regolarmente eseguite. L’Agenzia procederà alla risoluzione del contratto, con riserva di istanze risarcitorie. In in danno e colpa del Prestatore, in caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la Struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratoriprosecuzione dei rapporti fra le parti; - subappalto, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committentecessione contratto, concernente il servizio in oggettocessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.agid.gov.it

PENALI E RISOLUZIONE. Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento In caso di ritardo nell’avvio delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al punto precedenteprecedente paragrafo 1, fa luogo all’applicazione sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del 10%; oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnicosaranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario del serviziocontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'ammontare delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimentisarà addebitato, di procedereregola, ai sensi dell’artsui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. 1453 Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e seguenti per colpa del c.c.Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, con riserva in danno e colpa del Prestatore, in caso di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; - subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di istanze risarcitorieveridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali71, la Struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratoricomma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con fatto salvo il Committente, concernente il servizio in oggettodiritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.agid.gov.it

PENALI E RISOLUZIONE. Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, Comune si riserva di impartire diverse disposizioniapplicare una penale nella misura compresa tra il 10% ed il 20% del canone annuo di concessione, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio cauzione necessaria di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al punto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnicosuccessivo reintegro della stessa. In caso di gravi e reiterati inadempimenti imputabili all’Affidatario del servizioagli obblighi della convenzione il Comune dichiara, le parti danno atto previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati inadempimentie/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., il Comune procederà alla risoluzione del contratto, con riserva previa comunicazione di istanze risarcitorie. In caso avvio del procedimento e fissazione di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattualiun termine, la Struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratorinon inferiore a 30 giorni, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con affinché il Committente, concernente il servizio in oggettoconcessionario renda le proprie controdeduzioni.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Delle Piscine Comunali

PENALI E RISOLUZIONE. QualoraTrascorso infruttuosamente il termine dell’evento, durante l'esecuzione del presente affidamentoche è essenziale, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, l’Agenzia si riserva la facoltà di impartire diverse disposizionirisolvere per inadempimento il rapporto contrattuale mediante PEC, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento bisogno di ulteriori rimborsi e comunquemessa in mora o di azione giudiziaria; rientrerà, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorsequindi, all’esito nelle facoltà dell’Agenzia affidare a terzi l’esecuzione del contraddittorio servizio in questione, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnicoalla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti. In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario ritardo nell’avvio delle attività, sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo del servizio10%; oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione richieste di risarcimento dei danni subiti. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di cui all’allegato disciplinarecontestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, paragrafo 8il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, ferma restando la possibilitàsupportate da una chiara ed esauriente documentazione, nell’ipotesi alla stessa Agenzia nel termine massimo di gravi e/o reiterati inadempimenti5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di procedereregola, ai sensi dell’artsui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. 1453 Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e seguenti per colpa del c.c.Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, con riserva in danno e colpa del Prestatore, in caso di: - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti; - subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di istanze risarcitorieveridicità delle dichiarazioni rese da codesto Dipartimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali71, la Struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratoricomma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con fatto salvo il Committente, concernente il servizio in oggettodiritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Appears in 1 contract

Samples: trasparenza.agid.gov.it

PENALI E RISOLUZIONE. Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’Affidatario l’affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna Struttura struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnico. In caso di inadempimenti imputabili all’Affidatario all’’Affidatario del servizio, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c.Codice Civile, alla risoluzione del contratto, con riserva di istanze risarcitorie. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la Struttura struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio in oggetto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Portierato E Accoglienza Presso Beni Patrimoniali E Sedi Di Strutture Capitoline