PENALI E RISOLUZIONE Clausole campione

PENALI E RISOLUZIONE. 1. L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e 5 del presente Contratto.
PENALI E RISOLUZIONE. In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% ed il 20% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui all'articolo 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessa. In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi: - realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario; - cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione; - mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto. Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione di avvio del procedimento e fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, affinché il concessionario renda le proprie controdeduzioni.
PENALI E RISOLUZIONE. 1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto delle modalitm e termini prescritti e concordati dal REC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
PENALI E RISOLUZIONE. 24.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Contratto, dall’Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
PENALI E RISOLUZIONE. Qualora quanto richiesto nell’ordinativo non venisse consegnato e installato (anche solo parzialmente) entro il termine previsto, la S.A. applicherà, a seguito di segnalazione da parte del DEC, una penale pari all’uno per mille dell’importo offerto dall’aggiudicatario per ciascun giorno di calendario consecutivo di ritardo, fino al 10% (dieci per cento) dell’importo totale della fornitura e posa in opera. Qualora i ritardi maturati comportino un’applicazione della penale per un importo superiore al 10%, o le inadempienze dovessero avere una frequenza o gravita tale da creare serio pregiudizio alla regolare effettuazione della fornitura, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale mediante invio di PEC e/o lettera raccomandata a.r., addebitando all’impresa/operatore medesima le maggiori spese occorrenti per il completamento/esecuzione della fornitura e posa in opera in parola oltre gli eventuali ulteriori danni. Salvo casi di forza maggiore, qualora il Fornitore, a seguito di guasti, non rispetti i tempi di ripristino massimi riportatati all’art. 6, verranno addebitate al Fornitore le penali indicate di seguito. Qualora il tempo di ripristino di ogni singolo guasto bloccante eccedesse i limiti massimi indicati nell’art. 6, sarà applicata a fine anno una penale dell'uno per mille dell’importo della fornitura per ogni ora di ritardo. Qualora il tempo di ripristino di ogni singolo guasto non bloccante eccedesse i limiti massimi indicati nell’art. 6, sarà applicata a fine anno una penale dell'uno per mille dell’importo della fornitura per ogni giorno di ritardo.
PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso:
PENALI E RISOLUZIONE. La FIP avrà facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, in caso di:
PENALI E RISOLUZIONE. Qualora l’Appaltatore interrompa il servizio, venendo meno al rispetto dell’art. 9, il Comune di Xxxx Xxxxxxxxx è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese addebitando l’intero costo del servizio mensile all’Appaltatore inadempiente ed applicando, inoltre, una penale di €. 500,00. Se tale situazione dovesse presentarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà applicata una penale pari a €. 1.000,00. Qualora l’autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o di terzi, sarà applicata una penale di €. 500,00. Qualora l’Appaltatore non proceda alla sostituzione dell’autista ai sensi dell’art. 13 sarà ap- plicata una penale di €. 250,00 al giorno. Qualora, nel corso di controlli sull’espletamento del servizio, sia accertata dal personale dell’Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, all’Appaltatore sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, le seguen- ti penali: - Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell’elenco dei conducenti comunica- to all’Amministrazione Comunale o la cui Patente o CQC risultino mancanti, scaduti o irre- golari €.500,00; - Effettuazione del servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti €.500,00; - Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto€.500,00. - Ritardata sostituzione inverno/estate o viceversa dei pneumatici €. 1.500,00. - Inadempienze alle regole previste dall’art. 12 “Norme Comportamentali ” €. 200,00 per cia- scuna inadempienza segnalata fino ad un massimo di 5, €. 500,00 ciascuna per ulteriori i- nadempienze da 6 in poi. Nel caso di recidiva di tutte le inadempienze sopra citate è prevista un’ulteriore penale di en- tità variabile tra il 5% e il 10% dell’importo mensile di aggiudicazione. E’ fatta salva per l’amministrazione comunale, nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo e senza pregiudizio per l’ulteriore risarcimento del danno.
PENALI E RISOLUZIONE. Il Committente o il Responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 – comma 8 – del Decreto Legislativo n. 81/2008, ha la facoltà di sostituire temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento, anche personalmente, il professionista. In tal caso al professionista incaricato dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.