PENALI E RISOLUZIONE. L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo netto stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo complessivo netto del contratto. Nel caso in cui in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx constate difformità tra quanto offerto in sede di gara e quanto effettivamente impiegato in fase d’esecuzione, il RUP provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie.
a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.
b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto dal relativo criterio. Si precisa che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto a) il DL svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso renda conforme quanto effettivamente impiegato in fase di esecuzione all’offerta tecnica presentata in sede di gara. La penale verrà applicata per ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con l’avvenuta regolarizzazione degli impegni assunti in fase contrattuale. Si chiarisce che ai fini dell’irrogazione della penale di cui al precedente punto b), il DL laddove rilevi l’inadempimento relativo al subcriterio b2 ne darà comunicazione al RUP, che provvederà tempestivamente a diffidare l’appaltatore affinché lo stesso avvii le lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termin...
PENALI E RISOLUZIONE. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. Il Concedente provvede alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito, in caso:
1. di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso programmata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale;
2. della accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
3. del mancato pagamento del canone;
4. di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19, entro trenta gg. dalla richiesta dell’Ente. In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi interessati (Federazione, CONI, ecc.), si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese di investimento sostenute per le opere di ripristino, xxxxxxxxx e/o innovazione. In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese del Concessionario.
PENALI E RISOLUZIONE. 24.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Contratto, dall’Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
PENALI E RISOLUZIONE. La FIP avrà facoltà di dichiarare immediatamente ed automaticamente risolto di diritto il contratto stesso, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, in caso di:
1) Eventuale sanzione comminata da parte della F.I.B.A. o del C.I.O. alla FIP per violazione delle norme della F.I.B.A. in materia di pubblicità e sponsorizzazione, con riferimento all’attività svolta dall’Advisor;
2) Non veridicità di una o più delle dichiarazioni rese dall’Advisor ai fini della procedura di aggiudicazione e/o esistenza in capo all’Advisor di una delle situazioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3) Cessione non autorizzata, anche parziale, delle prestazioni previste dal contratto;
4) Violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell’Advisor;
5) Qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’advisor che abbia provocato pregiudizio alla F.I.P. La FIP avrà inoltre facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453 e ss. del Codice Civile, qualora l’Advisor si renda responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto medesimo. In seguito alla risoluzione del contratto a norma del presente articolo, la FIP avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al precedente art.5, salva ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento del maggior danno.
PENALI E RISOLUZIONE. Il Committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ha la facoltà di sostituire temporaneamente o definitivamente, in qualsiasi momento, anche personalmente, il professionista. In tal caso al professionista incaricato dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.
PENALI E RISOLUZIONE. La ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante. In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.200,00 in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo a penalità sono:
1. interruzione del servizio;
2. ritardi nello svolgimento del servizio;
3. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti per il trasporto alunni;
4. comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti degli utenti;
PENALI E RISOLUZIONE. 18.1 Nel caso in cui LAZIO INNOVA riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Contratto, dall’Offerta Tecnica, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dalle Procedure Operative, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
PENALI E RISOLUZIONE. Nel caso in cui il professionista non consegni gli elaborati nei termini previsti dal precedente ARTICOLO 3, verrà applicata una penale computata in misura giornaliera dell’1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale, e comunque non superiore al 10%. Se il ritardo risultasse pari o superiore a mesi 3 (tre) dei tempi previsti all’ ARTICOLO 3, l’Amministrazione Comunale potrà revocare l’incarico senza onere alcuno per qualsiasi spesa sostenuta dal professionista fino a quel momento.
PENALI E RISOLUZIONE. 19 14. Personale 19
PENALI E RISOLUZIONE. Per quanto riguarda i livelli di servizio e le relative penali, si fa rinvio a quanto stabilito agli Artt. 3.2 e 4.3 del Capitolato tecnico.