Common use of Penali in caso di ritardo Clause in Contracts

Penali in caso di ritardo. 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0‰ (uno per mille) sull’importo contrattuale. 2. Nel caso di mancata presentazione del programma dettagliato di esecuzione delle opere, di cui all’art. 15, verrà applicata penale pari a Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo. 3. Nel caso di mancato avvio del cantiere, dalla data indicata nell’ordine di servizio impartito dal D.L. o dal R.U.P. è applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 4. Per il taglio e/o la rasatura dell’erba protrattasi oltre la data indicata sull’ordine di servizio della D.L., € 100,00 per ogni giorno di ritardo; 5. Per la mancata raccolta giornaliera dei residui del taglio e/o della rasatura , per la mancata raccolta dei rifiuti urbani, ovvero per la mancata rifilatura di cordoli, pavimentazione ecc.., €100,00, per non aver completato i lavori nell’arco della giornata lavorativa; 6. Per la mancata raccolta dei residui di potatura, delle foglie, spollonatura, di residui del diserbo e di quant’altro risultante da interventi ricompresi nell’appalto, € 200,00 per ogni intervento non eseguito; 7. Per lesioni al colletto e/o alla corteccia delle piante durante le fasi di taglio, rasatura, spollonatura, decespugliatura dell’erba, € 110,00 per ogni pianta, fatta salva la eventuale sostituzione, disposta dalla D.L.; 8. Per danni causati da attrezzature meccaniche a prati e/o a vialetti ( pavimentati in calcestre o altro materiale) all’interno di aree a verde durante le fasi di taglio erba, € 105,00 per ogni danno, fatto salvo l’obbligo del ripristino immediato delle aree danneggiate, ovvero la refusione dei danni; 9. Per abbattimenti o potature di piante diverse da quelle ordinate e concordate con la Direzione Lavori, da €110,00 a € 1.100,00, applicabili a giudizio insindacabile della Direzione Lavori per ogni pianta abbattuta o potata non corrispondente all’ordine di servizio, fatto salvo l’obbligo di ripiantumazione della stessa e la refusione dei danni all’Amministrazione o ai terzi interessati; 10. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa di ritardi. 11. L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 136 del D.Lgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Contract, Contract

Penali in caso di ritardo. [1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel ] Nel caso di mancato rispetto del termine indicato contrattuale per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0‰ al 1‰ (diconsi uno per mille) sull’importo dell’importo netto contrattuale. . [2] L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Nel caso di mancata presentazione [3] Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del programma dettagliato di esecuzione delle opere, di cui all’artProcedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). 15, verrà applicata La penale pari a Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo. 3. Nel caso di mancato avvio è comminata dal Responsabile Unico del cantiere, dalla data indicata nell’ordine di servizio impartito dal D.L. o dal R.U.P. è applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 4. Per il taglio e/o la rasatura dell’erba protrattasi oltre la data indicata sull’ordine di servizio della D.L., € 100,00 per ogni giorno di ritardo; 5. Per la mancata raccolta giornaliera dei residui del taglio e/o della rasatura , per la mancata raccolta dei rifiuti urbani, ovvero per la mancata rifilatura di cordoli, pavimentazione ecc.., €100,00, per non aver completato i lavori nell’arco della giornata lavorativa; 6. Per la mancata raccolta dei residui di potatura, delle foglie, spollonatura, di residui del diserbo e di quant’altro risultante da interventi ricompresi nell’appalto, € 200,00 per ogni intervento non eseguito; 7. Per lesioni al colletto e/o alla corteccia delle piante durante le fasi di taglio, rasatura, spollonatura, decespugliatura dell’erba, € 110,00 per ogni pianta, fatta salva la eventuale sostituzione, disposta dalla D.L.; 8. Per danni causati da attrezzature meccaniche a prati e/o a vialetti ( pavimentati in calcestre o altro materiale) all’interno di aree a verde durante le fasi di taglio erba, € 105,00 per ogni danno, fatto salvo l’obbligo del ripristino immediato delle aree danneggiate, ovvero la refusione dei danni; 9. Per abbattimenti o potature di piante diverse da quelle ordinate e concordate con la Direzione Lavori, da €110,00 a € 1.100,00, applicabili a giudizio insindacabile della Direzione Lavori per ogni pianta abbattuta o potata non corrispondente all’ordine di servizio, fatto salvo l’obbligo di ripiantumazione della stessa e la refusione dei danni all’Amministrazione o ai terzi interessati; 10. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore Direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzioneLavori. [4] L’applicazione complessiva della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo. [5] Salvo altre ipotesi di ritardi. 11ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 136 1008 del D.Lgs. 163/0618 aprile 2016, n. 50. [6] La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in materia detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale. [7] Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. [8] Nel caso di risoluzione del contrattocontratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. [9] E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali in caso di ritardo. 1. Ai sensi dell’articolo 145L’Appaltatore, comma 3salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, del D.P.R. n. 207 del 2010sarà soggetto a penali, nel in caso di mancato ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0‰ (uno per mille) sull’importo contrattualeai termini indicati al precedente art. 14. 2. Nel caso La misura delle penali è sin d’ora quantificata come dalla seguente tabella: Lavori di mancata presentazione del programma dettagliato di esecuzione delle opere, di cui all’art. 15, verrà applicata penale pari a Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo.somma urgenza Lavori urgenti Lavori non urgenti Mancata segnalazione inizio nevicata 3. Nel caso in cui l’Operatore non rispetti i tempi di mancato avvio intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’Esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del cantiere, dalla data indicata nell’ordine di servizio impartito dal D.L. o dal R.U.P. è applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardopagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno. 4. Per In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il taglio e/o la rasatura dell’erba protrattasi oltre la data indicata sull’ordine di servizio della D.L., € 100,00 per ogni giorno di ritardo;risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto. 5. Per la mancata raccolta giornaliera dei residui del taglio e/o della rasatura In ogni caso, per la mancata raccolta dei rifiuti urbani, ovvero per la mancata rifilatura di cordoli, pavimentazione ecc.., €100,00, per non aver completato i lavori nell’arco della giornata lavorativa;le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate. 6. Per la mancata raccolta dei residui di potatura, delle foglie, spollonatura, di residui del diserbo e di quant’altro risultante da interventi ricompresi nell’appalto, € 200,00 per ogni intervento non eseguito; 7. Per lesioni al colletto e/o alla corteccia delle piante durante le fasi di taglio, rasatura, spollonatura, decespugliatura dell’erba, € 110,00 per ogni pianta, fatta salva la eventuale sostituzione, disposta dalla D.L.; 8. Per danni causati da attrezzature meccaniche a prati e/o a vialetti ( pavimentati in calcestre o altro materiale) all’interno di aree a verde durante le fasi di taglio erba, € 105,00 per ogni danno, fatto salvo l’obbligo del ripristino immediato delle aree danneggiate, ovvero la refusione dei danni; 9. Per abbattimenti o potature di piante diverse da quelle ordinate e concordate con la Direzione Lavori, da €110,00 a € 1.100,00, applicabili a giudizio insindacabile della Direzione Lavori per ogni pianta abbattuta o potata non corrispondente all’ordine di servizio, fatto salvo l’obbligo di ripiantumazione della stessa e la refusione dei danni all’Amministrazione o ai terzi interessati; 10. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo. 7. Tutte le fattispecie di cui ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al presente articolo sono applicateR.U.P. da parte del Direttore dei Lavori, anche immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo liquidazione di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzioneogni singolo intervento. 8. L’applicazione complessiva della penale delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione dalla Stazione Appaltante a causa di dei ritardi. 11. L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 136 del D.Lgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Invernale Delle Strade Comunali

Penali in caso di ritardo. 121.1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel L’Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni nonché il programma esecutivo di cui al successivo Art. 22 da lui stesso predisposto; 21.2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0‰ all’1 per mille (uno per mille) sull’importo dell’importo netto contrattuale. 2. Nel caso di mancata presentazione del programma dettagliato di esecuzione delle opere, di cui all’art. 15, verrà applicata penale pari a Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato come differenza tra la data effettiva di ultimazione dei lavori e quella prevista per l’ultimazione dei lavori; 21.3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 21.2, trova applicazione anche in caso di ritardo: - Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; - Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3. Nel caso di mancato avvio del cantiere, dalla data indicata nell’ordine di servizio impartito dal D.L. o dal R.U.P. è applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 4. Per il taglio e/o la rasatura dell’erba protrattasi oltre la data indicata sull’ordine di servizio della D.L., € 100,00 per ogni giorno di ritardo; 5. Per la mancata raccolta giornaliera dei residui del taglio e/o della rasatura , per la mancata raccolta dei rifiuti urbani, ovvero per la mancata rifilatura di cordoli, pavimentazione ecc.., €100,00, per non aver completato i lavori nell’arco della giornata lavorativa; 6. Per la mancata raccolta dei residui di potatura, delle foglie, spollonatura, di residui del diserbo e di quant’altro risultante da interventi ricompresi nell’appalto, € 200,00 per ogni intervento non eseguito; 7. Per lesioni al colletto e/o alla corteccia delle piante durante le fasi di taglio, rasatura, spollonatura, decespugliatura dell’erba, € 110,00 per ogni pianta, fatta salva la eventuale sostituzione, disposta dalla D.L.; 8. Per danni causati da attrezzature meccaniche a prati e/o a vialetti ( pavimentati in calcestre o altro materiale) all’interno di aree a verde durante le fasi di taglio erba, € 105,00 per ogni danno, fatto salvo l’obbligo del ripristino immediato delle aree danneggiate, ovvero la refusione dei danni; 9. Per abbattimenti o potature di piante diverse da quelle ordinate e concordate con la Direzione Lavori, da €110,00 a € 1.100,00, applicabili a giudizio insindacabile della Direzione Lavori per ogni pianta abbattuta o potata non corrispondente all’ordine di servizio, fatto salvo l’obbligo di ripiantumazione della stessa e la refusione dei danni all’Amministrazione o ai terzi interessati; 1021.4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile contabilizzate in detrazione in occasione del procedimento in sede di conto finale ai fini pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa verifica da parte dell’organo condizione di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. L’applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa di ritardi.ritardo; 11. L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale21.5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 21.2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 136 del D.LgsArt. 163/0624, in materia di risoluzione del contratto; 21.6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto