CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DI OPERE DI EDILIZIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DI OPERE DI EDILIZIA
Comune di CATANIA
Provincia di CATANIA
Progetto di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO “UFFICI E SPOGLIATOI” DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. DI PANTANO D’ARCI
PARTE I - NORME AMMINISTRATIVE GENERALI
Capo I
NORME GENERALI DELL’APPALTO
Articolo 1.1 Oggetto dell’appalto
[1] L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria dell'edificio "Uffici e Spogliatoi" del Centro Direzionale AMT di Pantano d'Arci, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate all’esecuzione completa delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente articolo.
[2] Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
[3] Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
[4] Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile.
Articolo 1.2
Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge
[1] Le principali norme alle quali si dovrà fare riferimento per i lavori oggetto del presente capitolato sono:
- D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
[2] L’Appaltatore è tenuto, inoltre alla piena e diretta osservanza di tutte le norme nazionali e regionali (leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc.) con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme dettate o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.
Articolo 1.3
Ammontare dell’appalto e classificazione dei lavori
[1] Il presente appalto è dato a corpo e a misura.
[2] L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta ad € 440.559,16 (euro quattrocentoquarantamilacinquecentocinquantanove/16)
[3] L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza diretti, stimati in Euro 8.545,91 (diconsi Euro ottomilacinquecentoquarantacinque/91), e gli oneri della sicurezza indiretti, stimati in Euro 13.263,67 (diconsi Euro tredicimiladuecentosessantatre/67), somme non soggette a ribasso d’asta, nonché l’importo di Euro 418.749,58 (diconsi Euro quattrocentodiciottomilasettecentoquarantanove/58), per i lavori soggetti a ribasso d’asta.
[4] Con riferimento all’importo di cui al comma 3 del presente articolo, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, compresi i costi diretti della sicurezza, risulta nel seguente prospetto:
[5] Le opere che formano oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati grafici allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all’atto esecutivo dal direttore dei lavori. Sono, pertanto, comprese nell’appalto le seguenti opere:
- Lavori edili OG1 cat. III € 352.943,58
- Impianto elettrico OS30 cat. I € 87.615,58
[6] La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona progettazione ed esecuzione dei lavori e senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 2.1
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
[1] In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
[2] In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
[3] L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato.
[4] Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
- con il termine “appaltatore” si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del cottimo;
- con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto o di cottimo.
Articolo 2.2
Documenti facenti parte del contratto
[1] Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato speciale e al Capitolato generale per quanto attualmente vigente, ancorché non materialmente allegati:
a) l’elenco dei prezzi unitari;
b) il cronoprogramma (TAV. 7);
c) i seguenti disegni di progetto:
TAV. 1 PIANTE E SEZIONI STATO DI FATTO TAV. 2 PIANTE E SEZIONI DI PROGETTO TAV. 3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
TAV. 4 IMPIANTO DI FONIA E DATI TAV. 5 IMPIANTO FEM
TAV. 6 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
[2] Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la direzione si riserva di consegnarli all’appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
[3] Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare le disposizioni riportate all’art. 1.2 del presente capitolato.
Articolo 2.3 Condizioni dell’appalto
[1] Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l’appaltatore, stante quanto attestato in sede di gara che ivi si intende integralmente richiamato, dichiara:
a) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo del progetto e delle opere da eseguire;
b) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
c) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
e) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
[2] L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
[3] Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa in vigore.
Articolo 2.4 Domicilio dell’appaltatore
[1] L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori. Xxx non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
[2] Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma.
[3] L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al responsabile del procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
[4] Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, sino a conclusione di qualunque eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il responsabile unico del procedimento e la direzione dei lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.
[5] Se l’appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
[6] Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.
[7] L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
[8] Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
[9] Ogni variazione del domicilio o del mandato con rappresentanza, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al quinto comma, deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Articolo 2.5 Spese di contratto
[1] Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
- tutte le spese di xxxxx e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
[2] Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Articolo 2.6
Tracciabilità dei flussi finanziari
[1] Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono rispettare le disposizioni della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 3 che impone di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal quinto comma,, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al terzo comma,, devono essere effettuati unicamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
[2] I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al primo comma,, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo primo comma.
[3] I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al primo comma,, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale od altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
[4] Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al primo comma, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo primo comma,, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
[5] Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al primo comma,, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16-1-2003, n. 3 , il Codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, fino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
[6] I soggetti di cui al primo comma, comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo primo comma, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, inoltre, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
[7] L’appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
[8] La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al primo comma, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
[9] Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Articolo 2.7
Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere
[1] I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
[2] L’appaltatore dovrà designare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal committente.
Articolo 2.8
Cessione del corrispettivo d’appalto
[1] Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
[2] Ai fini dell’opponibilità alla stazione appaltante che è amministrazione pubblica, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione debitrice.
[3] Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Articolo 2.9
Interpretazioni - Discordanze negli atti del contratto - Prestazioni alternative
[1] Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
[2] Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. Dovrà ritenersi in ogni caso nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
[3] Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Bando di gara - Capitolato speciale d’appalto - Elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
[4] Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla direzione lavori.
[5] L’appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
[6] L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
Art. 2.10
Personale dell’appaltatore
[1] Il personale destinato dall’appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.
[2] L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
[3] In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge n. 133/2008, possono altresì richiedere la tessera o i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
[4] Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
[5] L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
[6] Ai sensi degli articoli 18, primo comma,, lettera u), 20, terzo comma, e 26, ottavo comma, del decreto legislativo n. 81/2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
[7] La violazione degli obblighi di cui al quinto comma, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento) ad euro 500,00 (cinquecento) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al terzo comma, che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta) a euro 250,00 (duecentocinquanta). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004.
Capo 3 CONTABILITÀ LAVORI
Articolo 3.1
Valutazione dei lavori - Invariabilità del prezzo
[1] Per i lavori a corpo ed a misura l’appaltatore dovrà provvedere a suo totale carico, oltre naturalmente alla mano d’opera, anche a tutti i mezzi d’opera, trasporti e materiali occorrenti per la loro esecuzione. Restano esclusi i soli materiali che eventualmente venissero forniti dall’amministrazione appaltante.
[2] Nei prezzi s’intendono compresi tutti gli oneri e spese per dare i lavori compiuti a regola d’arte, anche se non espressamente menzionati in capitolato.
[3] La corrispondenza dei lavori eseguiti dovrà essere fatta in contraddittorio con il rappresentante dell’appaltatore.
[4] Eventuali lavori non espressamente indicati, ma indispensabili alla realizzazione delle opere si intendono compresi nell’importo dei prezzi ad opera compiuta per i lavori a misura e per quelli a corpo.
[5] I prezzi unitari in base ai quali è stato redatto il presente progetto comprendono:
- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, il trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, ferie, gratifiche ed accessori di ogni specie, benefici, ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione del cantiere di lavoro;
- per i lavori a corpo ed a misura, tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, diritti di discarica, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, compreso qualsiasi onere, benché non richiamato nei vari artt. o nell’elenco dei prezzi, del presente capitolato speciale, che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
[6] I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso d’asta e sotto le condizioni tutte del contratto, s’intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, dopo aver esaminato la località e le condizioni generali dei lavori da eseguirsi e tenuto conto che sugli stessi verrà applicato il ribasso d’asta percentuale offerto dall’appaltatore stesso.
Articolo 3.2
Modalità di misurazione dei lavori
[1] Le misure e dimensioni dovranno essere quelle reali, rilevate in contradditorio, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
[2] La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3.6 del presente capitolato.
[3] L’esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all’ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d’arte di speciale importanza.
[5] Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Articolo 3.3 Contabilità dei lavori
[1] I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d’avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
[2] I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
[3] I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’esecutore.
[4] I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
[5] Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione dei lavori e l’appaltatore.
Articolo 3.4 Controllo sugli impianti
[1] Durante l’esecuzione dei lavori, secondo quanto vorrà disporre la direzione lavori, si dovranno effettuare in contraddittorio fra la direzione lavori e l’appaltatore stesso, per ogni singolo intervento o impianto realizzato o modificato, le verifiche e le prove preliminari intese ad accertare:
- che la fornitura dei materiali e componenti costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito.
[2] Le verifiche e prove che la direzione lavori riterrà opportuno eseguire, di cui fornirà all’appaltatore dettagliato elenco con congruo anticipo sulla data di esecuzione delle stesse, saranno eseguite in contraddittorio fra la direzione lavori e l’appaltatore e di esse e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale. Il direttore ove trovasse da eccepire in ordine a tali risultati, perché non conformi alle prescrizioni contrattuali, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’appaltatore sono state eseguite tutte le modiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni necessarie.
[3] In qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, la direzione dei lavori potrà effettuare per ogni singolo intervento o impianto realizzato, in contraddittorio fra la direzione lavori stessa e l’appaltatore, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali. Di detti controlli e verifiche e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale.
[4] Si richiamano inoltre gli obblighi dell’appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione dei manufatti ed impianti fino al collaudo provvisorio.
[5] I controlli e le verifiche eseguite dal committente e dalla direzione dei lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo al committente.
[6] Qualora risulti che le opere o gli impianti non siano state effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell’arte, la direzione lavori ordinerà all’appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento al committente dei danni eventuali.
[7] L’appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della direzione lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base alle vigenti norme di legge.
Articolo 3.5 Lavori in economia
[1] La stazione appaltante ha il diritto di chiedere all’appaltatore, che ne ha l’obbligo, di fornire mano d’opera, mezzi d’opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
[2] Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
[3] Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
[4] Per le prestazioni in economia l’appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al direttore dei lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
[5] Le prestazioni in economia saranno corrisposte con i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni e al netto del ribasso d’asta per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori, rilevati dalla C.C.I.A.A. di Catania incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
[6] Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Articolo 3.6 Elenco prezzi
[1] Il prezzo globale in base al quale, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati risulta dall’offerta allegata al contratto. Esso comprende, oltre alle spese generali, agli utili d’impresa ed alle somme destinate alla sicurezza:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
[2] Il prezzo medesimo, diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, s’intende accettato dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed indipendente da qualsiasi volontà.
[3] Per eventuali nuovi prezzi viene applicato l’articolo 3.8 del presente capitolato speciale.
Articolo 3.7 Revisione prezzi
[1] L’appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
[2] Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma, dell’articolo 1664 del Codice civile. Per gli stessi lavori si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
[3] A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del prezzo chiuso, a norma del terzo comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al precedente comma.
[4] In deroga a quanto previsto dal secondo comma,, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al quinto comma.
[5] Per le finalità di cui al comma precedente saranno utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere usate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
[6] Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.
Articolo 3.8 Nuovi prezzi
[1] La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all’approvazione della stazione appaltante.
[2] Nel caso l’appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni previste o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.
[3] Se l’esecutore non iscriverà eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente negli atti contabili, entro 15 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Articolo 3.9 Variazioni alle opere progettate
[1] Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’articolo 1664 , secondo comma, del Codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’osservatorio e al progettista.
[2] I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al primo comma,, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
[3] Non sono considerati varianti ai sensi del primo comma, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo inferiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
[4] Ove le varianti di cui al primo comma, lettera e), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.
[5] La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
[6] Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
[7] L’appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della direzione lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’amministrazione appaltante.
Articolo 3.10
Pagamenti in acconto - Anticipazioni
[1] Nel corso dell’esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l’Esecutore ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto per i lavori regolarmente eseguiti.
[2] Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
[3] Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, l'Amministrazione disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Articolo 3.11
Interessi per ritardato pagamento
[1] Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
[2] Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
[3] Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
[4] Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 3, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.
Articolo 3.12 Conto finale
[1] Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 (sessanta) giorni e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.
[2] Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
[3] L’esecutore, all’atto della firma, che deve avvenire nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.
[4] Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
[5] Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine di cui al terzo comma,, il responsabile del procedimento, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata con i documenti seguenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore con i documenti di cui all’articolo 200, secondo xxxxx;
e) domande dell’esecutore.
Capo 4 CAUZIONI E GARANZIE
Articolo 4.1 Cauzione definitiva
[1] A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente, l’appaltatore l’esecutore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
[2] L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per l’esecutore in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
[3] La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
n. 385/1993 sulle leggi in materia bancaria e creditizia, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
[4] La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui al comma, precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
[5] La garanzia fideiussoria di cui al primo comma, è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
[6] L’ammontare residuo 25 per cento della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
[7] La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
[8] La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
[9] La stazione appaltante può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione, nel termine di 15 (quindici) giorni, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Articolo 4.2
Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile contro terzi
[1] L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Copia della polizza deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
[2] L’importo della somma assicurata deve corrispondere all’importo del contratto oppure essere superiore, dandone specifica motivazione e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
[3] Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
[4] La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
[5] L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
[6] Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al primo comma;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al terzo comma.
[7] Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al decreto del ministero delle attività produttive n. 123/2004.
Articolo 4.3
Polizza di assicurazione indennitaria decennale
[1] [Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture] L’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che accorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.
[2] L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al primo comma,, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
[3] La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizze di cui ai precedenti commi.
Articolo 4.4 Garanzie
[1] Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
[2] Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
[3] Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
Articolo 4.5 Danni di forza maggiore
[1] Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione e non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
[2] Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.
[3] Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
[4] Appena ricevuta la denuncia, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso, il direttore dei lavori, alla presenza dell’esecutore, redige il processo verbale, per accertare:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
[5] L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d’appalto.
Capo 5
TERMINI DI ESECUZIONE
Articolo 5.1
Impianto di cantiere e programma dei lavori
[1] L’appaltatore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore.
[2] In mancanza di tale programma esecutivo l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.
[3] L’appaltatore è obbligato a dare effettivo inizio ai lavori appaltati entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori ed a proseguirli senza interruzione.
[4] A seguito della consegna delle aree l’appaltatore procederà alla installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della direzione lavori senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori.
[5] L’appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere alla stazione appaltante - prima dell’inizio delle lavorazioni - la documentazione comprovante la avvenuta denunzia di inizio attività agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assistenziali, assicurativi ed infortunistici.
[6] Lo stesso obbligo fa carico all’appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
Articolo 5.2 Consegna e inizio dei lavori
[1] La consegna dei lavori è disposta dal responsabile unico del procedimento e deve avere luogo improrogabilmente, entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
[2] Della consegna viene steso verbale in quattro esemplari ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dal D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
[3] Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori subito dopo posto in essere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, e quindi prima della stipula del regolare contratto, il D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge'' previa consegna all'Amministrazione delle cauzioni e garanzie assicurative e fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.
[4] In casi particolari (immobili da espropriare, complessità lavori, immobili demaniali non ancora in concessione, lavori interessanti superficie molto estese, etc.), la consegna dei lavori può avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l'Esecutore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
[5] In tali casi l'Esecutore è tenuto a presentare al momento della consegna un programma di esecuzione dei lavori, e del quale si specificherà nei commi successivi, in modo che venga prevista la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
[6] In tutte le ipotesi di consegna parziale il tempo contrattuale per la ultimazione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna.
[7] Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna gli verrà assegnato dal Responsabile del procedimento un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi decorso infruttuosamente il quale la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno e, quindi, a stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, previo incameramento della cauzione definitiva e fermo restando ìl diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.
[8] Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
In ogni caso il termine per dare ultimati i lavori decorre comunque dalla data della infruttuosa prima consegna. Al momento della redazione del verbale di consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare gli atti, documenti, deleghe, procure, etc. (responsabile cantiere, rappresentante tecnico, incaricati a vario titolo per la sicurezza, recapiti, etc. etc.) richieste dalla vigenti norme e dal presente Capitolato non prodotte prima della stipula del contratto. Inoltre entro tre giorni dall'effettivo inizio dei lavori deve consegnare alla direzione lavori copia delle comunicazioni di nuovo cantiere inviate agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Xxxxx Xxxx. Dirigenti lnd., etc), all'INAIL e alla competente Cassa Edile.
[9] La data di effettivo inizio dei lavori è accertata dal Responsabile del procedimento mediante
verbale da redigersi in contraddittorio con l'Esecutore, alla presenza del direttore dei lavori. La circostanza va annotata prontamente a cura dello stesso responsabile del procedimento sul giornale dei lavori.
Articolo 5.3 Condotta dei lavori
[1] Nella condotta dei lavori l’appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d’appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della direzione lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell’appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell’appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la direzione dei lavori.
[2] In caso di dubbi, l’appaltatore dovrà richiedere, al direttore dei lavori, tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.
[3] L’appaltatore è obbligato a condurre l’appalto in modo che possano, ove mai dovesse occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dalla regione o dagli altri enti ad altre ditte. Qualora venga ordinato dalla direzione lavori, l’appaltatore dovrà fornire per l’esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle ditte suddette, materiali e mano d’opera che saranno compensate ai sensi del presente capitolato speciale e dovrà anche dare in uso gratuito le strutture provvisionali esistenti in cantiere.
[4] L’appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
[5] L’appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in base alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le circostanze e l’estensione dei cantieri, si dimostrerà necessario.
[6] Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l’apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.
Articolo 5.4
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori
[1] Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 157 giorni lavorativi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
[2] L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni.
[3] Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla
risoluzione del contratto in danno per grave ritardo (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
[4] Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.
Articolo 5.5 Sospensione e ripresa dei lavori
[1] Il direttore dei lavori e la Stazione appaltante sì riservano facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione; tali circostanze sono riconducibili a cause dì forza maggiore, eccezionali condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste dìffìcoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici nonché la redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 10, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
[2] Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità.
Per ogni sospensione il D.L. dovrà motivarne le ragioni e specificare la norma da applicare in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Esecutore e da questo sottoscritto. L'Esecutore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.
Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque fino a 6 mesi complessivi, l'Esecutore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente Capitolato. L'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.
[3] Appena cessate le cause della sospensione, il D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine di ultimazione.
L'Esecutore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.
[4] La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e impone all'Esecutore l'onere di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo.
[5] Durante i periodi dì sospensione sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri di custodia, manutenzione, etc. del cantiere e delle opere già eseguite.
Articolo 5.6 Proroghe
[1] L’esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma5, nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 18.
[2] La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che l’ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.
[3] La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.
Articolo 5.7 Penali in caso di ritardo
[1] Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo netto contrattuale.
[2] L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
[3] Il Direttore Xxxxxx riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
[4] L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
[5] Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 1008 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
[6] La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.
[7] Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
[8] Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall’art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.
[9] E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
Articolo 5.8
Certificato di ultimazione dei lavori
[1] Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori ai necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore rilasciando, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
[2] Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Articolo 5.9
Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione
[1] All’atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita. La corretta esecuzione dei ripristini è approvata con specifico atto del direttore dei lavori.
[2] L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Capo 6 SUBAPPALTO
Articolo 6.1 Subappalto
[1] Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma
5 del medesimo decreto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
[2] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
[3] Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
[4] La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
[5] L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
[6] I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Capo 7 DIREZIONE LAVORI
Articolo 7.1
Direzione del cantiere - Personale dell’appaltatore - Controllo del personale impiegato
[1] L’appaltatore dovrà nominare:
a) il direttore tecnico del cantiere che dovrà essere un tecnico professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale di appartenenza, tale persona dovrà, inoltre, possedere adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di analoghe caratteristiche, esperienza che deve essere documentata con “curriculum vitae” e titoli di studio. Per tale persona il responsabile del procedimento, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigere l’allontanamento e la sostituzione con un congruo termine di preavviso. Al direttore di cantiere competono tutte le responsabilità della legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e derivanti, in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori dell’appaltatore;
b) un numero adeguato di capi cantiere responsabili della esecuzione delle lavorazioni sia diurne che notturne;
c) le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della direzione dei lavori.
d) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
[2] L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare per iscritto alla stazione appaltante il nominativo delle persone di cui sopra e dovrà altresì esibire il documento originale attestante le deleghe e le responsabilità ai medesimi conferite. Il responsabile unico del procedimento per l’esecuzione, può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare la designazione fatta.
[3] II direttore di cantiere ed il capo cantiere designato dall’appaltatore, dovranno:
- comunicare per iscritto l’accettazione dell’incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente capitolato e dalla legge;
- accettare espressamente, nella dichiarazione, la responsabilità per infortuni, essendo egli tenuto a garantire il rispetto della piena applicazione del piano di sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici, impegnate nella esecuzione dei lavori;
- specificare, in particolare, di essere a conoscenza degli obblighi derivantigli dal presente capitolato e dalla legge;
- essere reperibili, in qualsiasi momento, e per tutta la durata dei lavori, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
[4] Il direttore dei lavori, si riserva la facoltà di ordinare l’immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi venga constatata l’assenza contemporanea del direttore di cantiere e del capo cantiere o dei loro sostituti. In tal caso non verrà riconosciuto all’appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna. Resta inteso che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell’appaltatore. Ogni comunicazione inviata al direttore del cantiere avrà la stessa efficacia di quelle inviate all’appaltatore.
[5] La sostituzione del direttore del cantiere o del capo cantiere da parte dell’appaltatore, potrà aver luogo solamente dietro assenso del responsabile del procedimento sul nome dei loro sostituti.
[6] L’appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l’elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle ditte subappaltatrici o dai cottimisti. Nel caso di appalti per i quali sia prevista l’installazione di uno o più cantieri fissi, l’appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla direzione lavori l’elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d’intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle ditte subappaltatrici. Tali elenchi, sottoscritti dal direttore di capitolato o dall’assistente di capitolato, dovranno specificare per ciascun dipendente:
- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell’appaltatore o della ditta subappaltatrice.
[7] Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità. A tal fine l’appaltatore assume l’obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.
[8] Qualora l’appaltatore fosse autorizzato a dare subappalti o cottimi concernenti parte dei lavori, l’appaltatore stesso è tenuto a far assumere all’impresa subappaltatrice l’obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell’apposito documento di identificazione. Il documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito, a richiesta, al rappresentante della stazione appaltante (direttore dei lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).
[9] Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori siano sprovvisti del documento di cui al comma, precedente, ne verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all’appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del
subappaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo alla direzione dei lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.
Articolo 7.2 Direzione dei lavori
[1] La stazione appaltante, prima della gara provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, all’istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.
[2] L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l’ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
[3] Sono competenze del direttore dei lavori:
- garantire che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto;
- accettare i materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’articolo 3, secondo comma, della legge n. 1086/1971, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14/01/2008 , alla legge n. 64/1974, al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ed al decreto legge n. 136/2004, ed in generale, alle disposizioni tecniche attualmente in vigore;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- predisporre i documenti contabili;
- redigere i verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all’appaltatore;
- verificare il corretto andamento complessivo dei lavori ed il rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- assistere alle operazioni di collaudo;
- effettuare eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate;
- impartire le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all’appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.
Articolo 7.3 Direttori operativi
[1] Il direttore dei lavori provvederà all’assegnazione dei rispettivi compiti agli assistenti con funzioni di direttori operativi eventualmente assegnati all’ufficio di direzione dei lavori. A questi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari a sopprimere difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specializzate.
Articolo 7.4 Ispettori di cantiere
[1] Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
[2] Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
Capo 8 SICUREZZA DEL CANTIERE
Articolo 8.1 Disposizioni in materia di sicurezza
[1] Nella fase di realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento;
- verificherà l’idoneità dei piani operativi di sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
[2] Il coordinatore per l’esecuzione provvede a:
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
[3] Nel caso in cui la stazione appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
[4] All’appaltatore compete il rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare:
- il rispetto delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008;
- il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008.
[5] Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Articolo 8.2 Piani di sicurezza
[1] Il piano di sicurezza e coordinamento redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008 e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.
[2] L’appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
b) un piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto riguarda le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
[3] Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previste dal decreto legislativo n. 81/2008, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Articolo 8.3
Piano operativo di sicurezza
[1] L’appaltatore ha l’obbligo di redigere un piano operativo di sicurezza che dovrà trasmettere al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori. Detto piano deve considerare le tecnologie ed i macchinari che intenderà usare al fine di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della proprio esperienza, senza però che detta proposta comporti modifiche o adeguamento ai prezzi pattuiti.
[2] Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 96, primo comma, lettera g) e dell’Allegato XV, paragrafo 3.2.1 del decreto legislativo n. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, primo comma, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, primo comma, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
[3] Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall’articolo 91, primo comma, lettera a) e dall’articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008.
Articolo 8.4 Lavoro notturno e festivo
[1] Xxxx’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.
[2] Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
Capo 9
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Articolo 9.1
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
[1] Oltre gli oneri previsti nel presente capitolato speciale, sono a carico dell’appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1) La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti;
2) L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
3) L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere;
4) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza;
5) L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la direzione lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
6) La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel rispetto dei provvedimenti antimafia previsti dall’articolo 22 della legge n. 646/1982, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, dell’amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere all’amministrazione appaltante e per le opere consegnate;
7) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di leggi e dei regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori;
8) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale;
9) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della direzione lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione;
10) La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della direzione lavori e del personale di assistenza;
11) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;
12) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;
13) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori;
14) La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
15) Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
16) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie;
17) Le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. In difetto rimane a carico esclusivo dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
18) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Xxx l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l’appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare;
19) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’amministrazione appaltante ed il suo personale;
20) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla direzione lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture previste per legge con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della direzione lavori, un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una penale di 500 (cinquecento) euro. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di 100 (cento) euro dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza;
21) La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ogni giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di 500 (cinquecento) euro;
22) L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale;
23) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
24) L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla direzione lavori;
25) L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l’amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisto della seguente attrezzatura:
- per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C, oltre gli accessori;
- per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Xxxxxxxxxx con relativi accessori;
- per la determinazione della densità massima, dell’umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Xxxxxxx Standard e modificato, con relativi accessori;
- per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei;
26) L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione;
27) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla direzione e dall’appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
28) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
29) Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni;
30) La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
31) L’autorizzazione al libero accesso alla direzione lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente capitolato;
32) L’autorizzazione al libero accesso ad altre imprese o ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;
33) La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla direzione lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24;
34) L’assunzione di un direttore del cantiere, ove l’appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla direzione, per iscritto, prima dell’inizio dei lavori;
35) La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti;
36) La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con la denuncia presso l’amministrazione competente delle opere in C.A. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e della legge n. 1086/1971; nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l’approvazione del progetto da parte della direzione lavori non solleva l’appaltatore, il progettista ed il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere;
37) Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno;
38) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla direzione o dal collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche;
39) L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito;
40) La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
41) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente articolo 40);
42) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, pitture, sbavature, unto, ecc.;
43) Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell’amministrazione;
44) Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore o i collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;
45) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
46) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
47) Ulteriori oneri:
[1] E’ a carico dell’Appaltatore, sottoporre alla Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori dell’Impianto GAS METANO, il relativo PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA, come previsto dall’art. 33 comma 4, lettera “e” del
D.P.R. n. 207/10.
[2] Più in generale, si intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d’arte, spirato il termine di garanzia.
Articolo 9.2 Cartello di cantiere
[1] L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL/1990, e comunque sulla base di quanto indicato dalle disposizioni di legge vigenti.
Articolo 9.3 Proprietà degli oggetti ritrovati
[1] Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate allo scopo di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.
[2] Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. In caso contrario sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti, egli dovrà disporre, se necessario, l’interruzione dei lavori in corso.
[3] La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Articolo 9.4
Proprietà dei materiali di demolizione
[1] I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione. L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
[2] I materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore e che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. non risultandone la convenienza economica per successivi riutilizzi. Per i materiali non riutilizzabili si dovrà provvedere allo smaltimento in discariche autorizzate come previsto dell’elenco prezzi unitari e dalle disposizioni legislative vigenti.
[3] Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di tali materiali all’appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.