Common use of Penalità e recesso unilaterale Clause in Contracts

Penalità e recesso unilaterale. 1. L’IMPRESA è sottoposta all’applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEM), e se ciò comporta l’impossibilità di utilizzo della strumentazione. a) Fino a 90 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari allo 0,2 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. b) Addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente. c) Oltre i 90 giorni di ritardo: facoltà per la FEM di risolvere il contratto in danno. 2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. 3. Le penali vengono notificate all’IMPRESA, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate. 4. La FEM si riserva di recedere dal contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi: a) cessione da parte dell'IMPRESA, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'IMPRESA è obbligata ai sensi del presente CSA; b) fusione dell'IMPRESA con altra Società; c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate o raggruppate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto; d) gravi inadempienze riguardanti la sicurezza. 5. L'IMPRESA provvede a notificare alla FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'IMPRESA, la FEM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. 6. La FEM per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvede a notificare la volontà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'IMPRESA, della comunicazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità e recesso unilaterale. 1. L’IMPRESA L’Impresa è sottoposta all’applicazione di penali penalità quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEMFondazione committente), e se ciò comporta l’impossibilità di utilizzo della strumentazione. a) Fino fino a 90 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari allo 0,2 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. b) Addebito addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente. c) Oltre oltre i 90 giorni di ritardo: facoltà per la FEM Fondazione di risolvere il contratto in danno. 2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono saranno trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. 3. Le penali vengono penalità di cui sopra verranno notificate all’IMPRESAall’Impresa, con previa contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali penalità si intenderanno accettate. 4. La FEM Fondazione si riserva di recedere dal contratto d’appaltopresente contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi: a) cessione da parte dell'IMPRESAdell'Impresa, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'IMPRESA l'Impresa è obbligata ai sensi del presente CSAcapitolato; b) fusione dell'IMPRESA dell'Impresa con altra Società; c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate o raggruppatedesignate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto; d) gravi inadempienze riguardanti la sicurezza. 5. L'IMPRESA provvede a notificare alla FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'IMPRESA, la FEM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. 6. La FEM per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvede a notificare la volontà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'IMPRESA, della comunicazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Penalità e recesso unilaterale. 1. L’IMPRESA La ditta è sottoposta all’applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEM), e se ciò comporta l’impossibilità di utilizzo della strumentazione. a) Fino fino a 90 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari allo 0,2 al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. b) Addebito addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente. c) Oltre oltre i 90 60 giorni di ritardo: facoltà per la FEM stazione appaltante di risolvere il contratto in danno. 2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. 3. Le penali vengono notificate all’IMPRESAalla ditta, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate. 4. La FEM si riserva di recedere L’accertamento dell’infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto d’appaltoo da un suo delegato, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento alla presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o indennizzo, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi: a) cessione da parte dell'IMPRESA, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'IMPRESA è obbligata ai sensi del presente CSA; b) fusione dell'IMPRESA con altra Società; c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate o raggruppate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto; d) gravi inadempienze riguardanti la sicurezzadal funzionario responsabile incaricato dalla stessa. 5. L'IMPRESA provvede a notificare A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente alla FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso ditta il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire alla ditta concessionaria di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'IMPRESA, la FEM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contrattointervenire. 6. La FEM Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell’applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dalla ditta concessionaria. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per l'esercizio la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Venezia. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il dipartimento. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della facoltà veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di recesso unilaterale provvede a notificare la volontà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'IMPRESA, una porzione della comunicazionestessa.

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Samples: Fornitura Di Beni

Penalità e recesso unilaterale. 1. L’IMPRESA è sottoposta all’applicazione Per ogni consegna senza messa a terra del materiale e collocazione nell’apposito spazio, verrà applicata una penale di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEM), e se ciò comporta l’impossibilità di utilizzo della strumentazione. a) Fino a 90 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari allo 0,2 per mille dell’ammontare netto contrattuale per Euro 50,00.=. Per ogni giorno di ritardo. b) Addebito ritardo sulla consegna programmata, verrà applicata una penale di Euro 100,00.=. L’applicazione delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto penali non preclude il diritto della FEM a richiedere il risarcimento di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente. c) Oltre i 90 giorni di ritardo: facoltà per maggiori danni nonché danni derivanti da ulteriori inadempienze contrattuali. La FEM si riserva comunque la FEM possibilità di risolvere il contratto anticipatamente in dannoseguito a gravi e ripetute inadempienze che si verificassero a causa dell’IMPRESA con un preavviso di 60 (sessanta) giorni. 2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della oppure trattenuti dalla cauzione definitivadefinitiva con obbligo di reintegro. 3. Le penali vengono notificate all’IMPRESA, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate. 4. La FEM si riserva di recedere dal contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi: a) cessione da parte dell'IMPRESA, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'IMPRESA è obbligata ai sensi del presente CSA; b) fusione dell'IMPRESA con altra Società; c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate o raggruppate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto; d) gravi inadempienze riguardanti la sicurezza. 5. L'IMPRESA provvede a notificare alla FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'IMPRESA, la FEM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. 6. La FEM per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvede a notificare la volontà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'IMPRESA, della comunicazione.

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Samples: Fornitura Di Gas Puri

Penalità e recesso unilaterale. 1. L’IMPRESA La ditta è sottoposta all’applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, accessori o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEM)stazione appaltante, e se ciò comporta l’impossibilità di utilizzo della strumentazione.. L’applicazione delle suddette penali avverrà con: a) Fino fino a 90 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari allo 0,2 al 2 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. b) Addebito addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente. c) Oltre oltre i 90 60 giorni di ritardo: facoltà per la FEM stazione appaltante di risolvere il contratto in danno. 2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. 3pagamento. Le penali vengono notificate all’IMPRESAalla ditta, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate. 4. La FEM L’accertamento dell’infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa. A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente alla ditta il giorno e l’ora in cui si riserva valuterà lo stato della situazione in modo da consentire alla ditta concessionaria di recedere dal contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte intervenire. Qualora la ditta non manifesti la volontà di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi: a) cessione da parte dell'IMPRESA, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'IMPRESA è obbligata ai sensi del presente CSA; b) fusione dell'IMPRESA con altra Società; c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate o raggruppate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto; d) gravi inadempienze riguardanti la sicurezza. 5. L'IMPRESA provvede a notificare alla FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimentopartecipare all’accertamento in oggetto, il verificarsi funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell’applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'IMPRESA, la FEM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contrattoditta concessionaria. 6. La FEM per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvede a notificare la volontà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'IMPRESA, della comunicazione.

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Samples: Fornitura

Penalità e recesso unilaterale. 1. L’IMPRESA La ditta è sottoposta all’applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEMstazione appaltante), e se ciò comporta l’impossibilità di utilizzo della strumentazione. a) Fino fino a 90 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari allo 0,2 al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. b) Addebito addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente. c) Oltre oltre i 90 60 giorni di ritardo: facoltà per la FEM stazione appaltante di risolvere il contratto in danno. 2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. 3. Le penali vengono notificate all’IMPRESAalla ditta, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate. 4. La FEM si riserva di recedere L’accertamento dell’infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto d’appaltoo da un suo delegato, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento alla presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o indennizzo, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi: a) cessione da parte dell'IMPRESA, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'IMPRESA è obbligata ai sensi del presente CSA; b) fusione dell'IMPRESA con altra Società; c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate o raggruppate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto; d) gravi inadempienze riguardanti la sicurezzadal funzionario responsabile incaricato dalla stessa. 5. L'IMPRESA provvede a notificare A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente alla FEM, a mezzo lettera raccomandata con avviso ditta il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire alla ditta concessionaria di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'IMPRESA, la FEM si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contrattointervenire. 6. La FEM per l'esercizio Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell’applicazione della facoltà di recesso unilaterale provvede a notificare la volontà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'IMPRESA, della comunicazionesopracitata penale che dovrà essere corrisposta dalla ditta concessionaria.

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Samples: Fornitura Di Un Lettore Di Vetrini Microarray