Common use of (Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale) Clause in Contracts

(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). Per ogni ritardo, relativo all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art. 3, ovvero nei casi previsti dall’ art. 5, 4° comma, del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.

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(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). Per ogni ritardo, relativo sia all’approntamento al collaudo alle verifiche di conformità o alla consegna della fornitura fornitura, sia alla trasmissione del “Piano industriale di qualità” di cui all’art. 3all’art.3, ultimo comma, all’art.5, ovvero nei casi previsti dall’ art. 5dall’art.7, comma 4° comma, del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 15 (centoquindici) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi il termine di 15 (quindici) giorni e costituisca giorni, costituendo grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere procederà alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatariodella cauzione definitiva, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 110dell’art.110, commi 1 e 2 2, del D.LgsD.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. n. 50/2016Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto verrà applicata la penalità commisurata al 10% del valore delle quantità non consegnate, fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 5 (trentacinque) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC con la quale è stata comunicata l’applicazione dell’applicazione della penalità.

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(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). Per ogni ritardo, relativo all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art. 3all’art.5, ovvero nei casi previsti dall’ art. 5dagli artt.7, 4° comma, 12, 5° comma del presente contratto, sarà applicata una penale penale, in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocontrattuale, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario, dell’aggiudicatario nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 2, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. 50/2016 L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.

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(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). Per ogni ritardo, relativo all’approntamento al collaudo o alla consegna della fornitura di cui all’art. all’art.3, comma 8, all’art.5 paragrafi 1 e 3, ovvero nei casi previsti dall’ art. 5dagli artt.7, 4° comma, 12, 5° comma del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario, nonché all’aggiudicazione al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 110fermo restando quanto previsto dall’art.145, commi 1 e 2 4° comma, del D.Lgs. n. 50/2016D.P.R. n.207/2010. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.

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(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale). Per ogni ritardo, relativo sia alla presentazione del piano industriale di qualità, sia all’approntamento al collaudo alle verifiche di conformità o alla consegna della fornitura di cui all’art.3, ultimo comma, all’art. 35, ovvero nei casi previsti dall’ art. 5dall’art.7, comma 4° comma, del presente contratto, sarà applicata una penale in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille del valore del bene oggetto dell’inadempimento contratto per ritardi compresi tra 1 (uno) e 100 (cento) giorni. L’ammontare complessivo delle penalità inflitte non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’approntamento al collaudo o nella di ogni singola consegna della fornitura superi 15 (quindici) giorni e costituisca grave inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di consegna di un quantitativo inferiore rispetto a quello dedotto nel contratto, verrà applicata la penalità commisurata al 10% del deposito cauzionalevalore delle quantità non consegnate, all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario, nonché all’aggiudicazione fermo restando la liquidazione delle somme limitatamente al secondo miglior offerente, alle medesime condizioni ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016valore dei manufatti acquisiti dall’Amministrazione. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC con la quale è stata comunicata l’applicazione P.E.C. dell’applicazione della penalità.

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