Penalità per ritardata consegna. 5.1. I termini di consegna indicati nell’Ordine si intendono essenziali ai sensi dell’art.1457 c.c. 5.2. Il fornitore si impegna a mantenere costantemente informata AL sullo stato di avanzamento dell'ordine. In particolare, in caso di ritardo nella consegna, il fornitore si impegna a mantenere aggiornata AL sulle misure adottate per minimizzare gli effetti negativi su AL di tale ritardo. 5.3. In caso di ritardo della consegna, anche di una sola parte dell’Ordine, il Fornitore prende atto e riconosce che AL avrà la facoltà a sua scelta di: a. Annullare l’Ordine; b. Richiedere al Fornitore l’invio di quanto ordinato a mezzo corriere, fermo restando che le maggiori spese relative all’urgenza della consegna resteranno a carico del Fornitore; c. Applicare una penale calcolata come di seguito specificato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore: 5% del corrispettivo pattuito per i Prodotti e/o Servizi per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale per i Prodotti e/o Servizi; d. Procurarsi presso altri fornitori i Prodotti e/o Servizi della fornitura, a spese del Fornitore. 5.4. Resta salvo in ogni caso il diritto di AL al risarcimento dei danni subiti per ritardata consegna dei Prodotti e/o Servizi.
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Penalità per ritardata consegna. 5.1. I termini di consegna indicati nell’Ordine si intendono essenziali ai sensi dell’art.1457 c.c.
5.2. Il fornitore si impegna a mantenere costantemente informata AL sullo stato di avanzamento dell'ordine. In particolare, in caso di ritardo nella consegna, il fornitore si impegna a mantenere aggiornata AL sulle misure adottate per minimizzare gli effetti negativi su AL di tale ritardo.
5.3. In caso di ritardo della consegna, anche di una sola parte dell’Ordine, il Fornitore prende atto e riconosce che AL avrà la facoltà a sua scelta di:
a. Annullare x. Xxxxxxxxx l’Ordine;
b. Richiedere al Fornitore l’invio di quanto ordinato a mezzo corriere, fermo restando che le maggiori spese relative all’urgenza della consegna resteranno a carico del Fornitore;
c. Applicare una penale calcolata come di seguito specificato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore: 5% del corrispettivo pattuito per i Prodotti e/o Servizi per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale per i Prodotti e/o Servizi;
d. Procurarsi presso altri fornitori i Prodotti e/o Servizi della fornitura, a spese del Fornitore.
5.4. Resta salvo in ogni caso il diritto di AL al risarcimento dei danni subiti per ritardata consegna dei Prodotti e/o Servizi.
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Penalità per ritardata consegna. 5.1Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione o a cause di forza maggiore, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna degli autobus sarà applicata: • per i primi 30 (trenta) giorni, una penale giornaliera pari allo 0,7 (zero virgola sette) per mille del corrispettivo, al netto dell’IVA, della parte di fornitura (veicolo/i) oggetto di ritardo; • per i giorni successivi al trentesimo, una penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo, al netto dell’IVA, della parte di fornitura (veicolo/i) oggetto di ritardo. I Ai fini della determinazione ed applicazione delle penali, i termini di consegna indicati nell’Ordine si intendono essenziali ai sensi dell’art.1457 c.c.
5.2. Il fornitore si impegna a mantenere costantemente informata AL sullo stato di avanzamento dell'ordine. In particolare, in caso di ritardo nella consegna, contrattualmente validi, sono quelli definiti al paragrafo 4.2.1 tenuto conto dell’eventuale riduzione offerta dal Fornitore in sede di gara (fatte salve eventuali proroghe in corso di fornitura concesse dall’Amministrazione). Sono considerate cause di forza maggiore, purché debitamente comunicate, unicamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Sarà considerato ritardo anche il fornitore si impegna a mantenere aggiornata AL sulle misure adottate per minimizzare gli effetti negativi su AL di tale ritardo.
5.3. In caso di ritardo della consegna, anche di una sola parte dell’Ordine, in cui il Fornitore prende atto non consegni unitamente ai veicoli quanto a corredo degli stessi, come stabilito ai paragrafi 3.4 (Documentazione di manutenzione) e riconosce che AL avrà 7.2.4 (Collaudo di accettazione - documentazione). Nel caso in cui il ritardo di consegna si protragga per un periodo superiore ai 100 giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto, per la facoltà a sua scelta di:
a. Annullare l’Ordine;
b. Richiedere al Fornitore l’invio parte di quanto ordinato a mezzo corrierefornitura non eseguita, fermo restando che le maggiori spese relative all’urgenza della consegna resteranno a carico del Fornitore;
c. Applicare una penale calcolata come e di seguito specificato, fatto salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno ulteriore: 5% del corrispettivo pattuito per i Prodotti e/o Servizi per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale per i Prodotti e/o Servizi;
d. Procurarsi presso altri fornitori i Prodotti e/o Servizi della fornitura, a spese del Fornitoremaggior danno.
5.4. Resta salvo in ogni caso il diritto di AL al risarcimento dei danni subiti per ritardata consegna dei Prodotti e/o Servizi.
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Penalità per ritardata consegna. 5.11. I termini La fornitura in opera ed il servizio full service di consegna indicati nell’Ordine si intendono essenziali ai sensi dell’art.1457 c.cassistenza e manutenzione deve essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
5.22. Il fornitore si impegna Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel cronoprogramma all’art. 6.3 (pari a mantenere costantemente informata AL sullo stato di avanzamento dell'ordine. In particolare120 giorni) per la fornitura e posa in opera, in caso tutte le sue parti, del sistema di ritardo nella infomobilità, pronto per l’avvio in esercizio, la stazione appaltante applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo di appalto, salvo cause di forza maggiore.
3. Qualora, rispetto al termine finale di consegna, il fornitore ritardo superi i 35 giorni solari, si impegna potrà inoltre procedere alla messa in mora della IA inviando una PEC di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a mantenere aggiornata AL sulle misure adottate per minimizzare gli effetti negativi su AL di tale ritardo15 giorni (art. 1454 Cod. Civ.
5.3). In caso di ritardo della consegnaL’inutile decorso del termine determina, anche di una sola parte dell’Ordinequindi, il Fornitore prende atto e riconosce che AL avrà la facoltà a sua scelta di:
a. Annullare l’Ordine;
b. Richiedere al Fornitore l’invio di quanto ordinato a mezzo corriere, fermo restando che le maggiori spese relative all’urgenza della consegna resteranno a carico risoluzione ipso jure del Fornitore;
c. Applicare una penale calcolata come di seguito specificato, fatto contratto ai sensi del successivo art.11 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno ulteriore: 5% sofferto dall’Amministrazione, compresa la perdita del corrispettivo pattuito per i Prodotti e/o Servizi per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale per i Prodotti e/o Servizi;
d. Procurarsi presso altri fornitori i Prodotti e/o Servizi della fornitura, a spese del Fornitorefinanziamento stanziato.
5.44. Resta Le penalità a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso spettanti operando detrazioni sulla prima fattura utile rispetto alla contestazione, facendo salvo in ogni caso il diritto di AL al risarcimento dei danni subiti per ritardata consegna dei Prodotti e/del danno. In assenza di corrispettivi utili o Serviziincapienza degli stessi, l'importo delle penalità può essere altresì detratto dalla cauzione definitiva di cui al precedente art. 6.6.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto