Common use of Percorso Protetto Clause in Contracts

Percorso Protetto. Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo inter- no, che viene assegnato al singolo Contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare: Dal 30/01/2016 al 19/05/2017 Exclusive Protetto Dal 20/05/2017 in poi Exclusive Protetto 2017 Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell’in- vestimento dettagliata nell’Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto. Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. “Criteri d’investimento del fondo interno”), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezio- cando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commis- sione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all’operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Per- corso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento. La Compagnia ha inoltre stipulato con la contropar- te finanziaria Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e se- parato Contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di merca- to, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrat- tualmente. • eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile); • eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata); • eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). L’Accordo di protezione stipulato con la Controparte fi- nanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio suc- cessivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:

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Percorso Protetto. Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo inter- no, che viene assegnato al singolo Contratto contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare: Dal 30/01/2016 al 19/05/2017 Exclusive Protetto Dal 20/05/2017 in poi Exclusive Protetto 2017 Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell’in- vestimento dettagliata nell’Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto. Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. “Criteri d’investimento del fondo interno”), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezio- ne, il valore delle quote investite nel Percorso Protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base (percorso con il minor grado di rischio tra quelli disponibili) trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteran- no investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo l’Investitore potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Protetto ad un altro Percorso di investimento, comuni- cando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commis- sione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente all’Investitore il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all’operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Per- corso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento. La Compagnia ha inoltre stipulato con la contropar- te finanziaria Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e se- parato Contratto contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di merca- to, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrat- tualmente. • eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile); • eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata); • eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). L’Accordo di protezione stipulato con la Controparte fi- nanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio suc- cessivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:: avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione iniziale;

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Percorso Protetto. Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo inter- no, che viene assegnato al singolo Contratto contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare: Dal 30/01/2016 al 19/05/2017 Exclusive Protetto Dal 20/05/2017 in poi Exclusive Protetto 2017 Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell’in- vestimento dettagliata nell’Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto. Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. “Criteri d’investimento del fondo interno”), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezio- ne, il valore delle quote investite nel Percorso Protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base (percorso con il minor grado di rischio tra quelli disponibili) trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteran- no investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo l’Investitore potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Protetto ad un altro Percorso di investimento, comuni- cando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commis- sione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente all’Investitore il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all’operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Per- corso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento. La Compagnia ha inoltre stipulato con la contropar- te finanziaria Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e se- parato Contratto contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di merca- to, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrat- tualmente. • eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile); • eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata); • eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). L’Accordo di protezione stipulato con la Controparte fi- nanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio suc- cessivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:: avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione iniziale;

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Percorso Protetto. Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo inter- nointerno, che viene assegnato al singolo Contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare: Dal 30/01/2016 al 19/05/2017 Exclusive Protetto Dal 20/05/2017 in poi Exclusive Protetto 2017 Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell’in- vestimento dettagliata nell’Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto. Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. “Criteri d’investimento del fondo interno”), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezio- cando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commis- sione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all’operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Per- corso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento. La Compagnia ha inoltre stipulato con la contropar- te finanziaria controparte fi- nanziaria Banca IMI Intesa Sanpaolo S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e se- parato separato Contratto (accordo di protezione), che consente consen- te alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di merca- tomercato, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria fi- nanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrat- tualmentecontrattualmente. • eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile); • eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata); • eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione). L’Accordo di protezione stipulato con la Controparte fi- nanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio suc- cessivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:

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