Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive (“Artt. 17.1;17.2;17.3”) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente . Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.
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Samples: Insurance Agreement
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive (“Artt. 17.1;17.2;17.3”) sono da considerare considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura: 1-1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata - per le annualità successive, il periodo di dodici mesi osservazione inizia 60 gg. prima della decorrenza contrattuale e decorrono dalla termina 60 gg. prima della scadenza del periodo precedente dell’annualità assicurativa. Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
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Samples: Insurance Services Agreement
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive (“Artt. 17.1;17.2;17.3”) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° periodo: - inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata - per le annualità successive, il periodo di dodici mesi osservazione inizia 60 gg. prima della decorrenza contrattuale e decorrono dalla termina 60 gg. prima della scadenza del periodo precedente dell’annualità assicurativa. Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.
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Samples: Assicurazione Rca
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive (“Artt. 17.1;17.2;17.3”) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° periodo: - inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: hanno durata - per le annualità successive, il periodo di dodici mesi osservazione inizia 60 gg. prima della decorrenza contrattuale e decorrono dalla termina 60 gg. prima della scadenza del periodo precedente dell’annualità assicurativa. Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto