Periodo di carenza. Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se: • il decesso dell’Assicurato si verifica entro i pri- mi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure • il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
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Periodo di carenza. Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 23.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se: • il decesso dell’Assicurato si verifica entro i pri- mi primi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure • il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
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