Periodo di mobilità Clausole campione

Periodo di mobilità. Nel presente bando è prevista l’assegnazione di contributi per la mobilità pari a mesi 6 ciascuno. Ogni mobilità non potrà, in nessun caso, avere una durata inferiore a mesi 3. Concorrono nel calcolo a disposizione del candidato i mesi svolti nell’ambito del Programma Erasmus+ e di precedenti programmi LLP/Erasmus (per studio, per tirocinio e placement), Erasmus Mundus, se svolti nel ciclo di studi in corso, anche se iscritti ad altro Ateneo per un massimo di 12 mesi complessivi. I candidati vincitori dovranno iniziare il periodo di studio all’estero nel 1° semestre dell’anno accademico 2021/2022. Il periodo minimo di mobilità equivale a 3 mesi e fino ad un massimo di 6 mesi.
Periodo di mobilità. I candidati vincitori potranno iniziare il periodo di mobilità fin dal giorno successivo al termine dell’espletamento di tutte le procedure derivanti dal presente bando ed alla pubblicazione ufficiale della graduatoria definitiva. Il finanziamento delle borse potrà coprire i periodi di mobilità fino al 31 maggio 2018 e non oltre. Pertanto, il periodo minimo di mobilità, equivalente a un minimo di 10 fino ad un massimo di 60 giorni, dovrà svolgersi entro e non oltre il 31 maggio 2018. Il periodo di mobilità dovrà essere concordato con le sedi ospitanti in accordo con il loro calendario accademico e con le disponibilità dello staff ospitante.
Periodo di mobilità. 1. Il periodo di mobilità previsto dal programma di scambio avrà durata da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi. Il periodo di mobilità di ciascuno studente verrà formalizzato nel Learning Agreement/Accordo di mobilità.
Periodo di mobilità 

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  • Corrispettivo contrattuale Per l’esecuzione dell’appalto di cui al presente contratto, l’Impresa ha diritto al corrispettivo globale invariabile, nel quinquennio, salva la revisione di cui al successivo art. 8 di € ………… (euro: ……………./..), oltre IVA al 20%, che viene computato, liquidato e pagato in rate mensili posticipate di € ……………(euro: ………../..), oltre IVA al 20%, ciascuno, sulla scorta di presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del procedimento. In allegato, l’Impresa presenta con cadenza almeno trimestrale il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. E’ comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere in ogni momento la copia dei modelli DM10 o e-mense ovvero di ogni altra attestazione o autorizzazione di legge riguardo l’assolvimento degli oneri fiscali, contrattuali, assicurativi o previdenziali. Il corrispettivo è versato anche a titolo di liquidazione e pagamento delle prestazioni effettuate dall’impresa mandante. Gli oneri per la sicurezza, se non quantificabili nella misura dello 0,0%, ovvero pari ad € 0,00 (euro: zero/00) globali nel quinquennio, oltre IVA al 20%, sono parimenti fatturati con cadenza mensile e rientrano nel corrispettivo di cui al presente articolo. In caso di ritardo di pagamento oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, sono dovuti gli interessi di mora, conformemente al d.lgs. 231/2002. Per eventuali servizi aggiuntivi non previsti dal presente contratto e che dovessero rendersi necessari nel corso del contratto stesso al fine di ottimizzare le modalità di prestazione o il contenuto dei Servizi, le parti si incontreranno per trovare una soluzione tecnico economica di reciproco soddisfacimento. Le modifiche diverranno vincolanti per le Parti solo dopo che la Parte che ha ricevuto la proposta avrà espresso la propria accettazione scritta alla Parte proponente. Nelle more di tale accettazione, l’Impresa continuerà ad eseguire i Servizi secondo le modalità previste nel presente contratto. I prezzi delle modifiche in corso d’opera, una volta concordati, integreranno automaticamente il listino delle casistiche già contemplate nel presente contratto e nell’ ALLEGATO “B” - LISTINO BASE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI del capitolato tecnico. E’ facoltà delle Parti ricorrere al nominato soggetto terzo indipendente per la congruità dei prezzi dei servizi, e per il controllo delle modalità e dei tempi di lavorazione, incluso il relativo accertamento della qualità in conformità alla richiesta, regolandone le competenze, per detti servizi aggiuntivi, in base alla stessa percentuale e alle modalità individuate per i servizi a canone.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.