Common use of Perizia d’appello Clause in Contracts

Perizia d’appello. Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, l’Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione alla Società mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all’Art. 22) Mandato dei Periti. Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, esclusi il sabato ed i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato. Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto tra i nominativi indicati nell’Accordo Quadro alla presente Polizza. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente; le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della competenza territoriale di detto Tribunale. Se la parte appellante od il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia appellata diviene definitiva ed irrevocabile. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso fra quelli indicati nell’Accordo Quadro nei termini stabiliti nel comma precedente.

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Samples: Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Cagliari, Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Oristano, Polizza Collettiva Sulle Rese Fra Il Consorzio Di Difesa Di Sassari E

Perizia d’appello. Entro tre L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia di cui agli articoli precedenti, può richiedere l’espletamento della perizia d’appello. A tal fine, entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o ricevimento della Relazione di ricevimento del bollettino di campagnaPerizia, l’Assicurato che non ne accetti le risultanze risultanze, può richiedere una nuova la revisione della perizia dandone comunicazione alla Direzione della Società mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all’Artall’art. 22) Mandato dei Periti16 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO. Entro tre giorni 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, esclusi il sabato ed i festivirevisione, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato. Entro tre giorni dalla 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dall’accettazione di nomina del perito da parte della Società incaricato dalla Società, i periti designati nominati, dovranno tassativamente incontrarsi per la revisione della perizia o, in perizia. In caso di mancato accordoraggiungimento dell’accordo i periti dovranno, per seduta stante, procedere alla nomina del terzo perito che dovrà Terzo Perito al fine di esperire la Perizia di Appello. Il Terzo Perito dovrà, dunque, essere scelto tra fra coloro i nominativi quali risultano indicati nell’Accordo Quadro alla presente Polizzanella Polizza Collettiva. La revisione della perizia Perizia di Xxxxxxx dovrà comunque in ogni caso eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello decorrente dalla data di designazione del terzo peritoTerzo Perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà comunque essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nell’Accordo Quadro. Se nella Polizza Collettiva, comunque rispettando i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente; le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della competenza territoriale di detto Tribunale. Se la parte appellante od il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia appellata diviene definitiva ed irrevocabile. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso fra quelli indicati nell’Accordo Quadro nei termini stabiliti nel comma precedente.

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Samples: www.condifesaromagna.it

Perizia d’appello. Entro tre L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia di cui agli articoli precedenti, può richiedere l’espletamento della perizia d’appello. In caso di mancata richiesta nei termini previsti di seguito indicati, il suo diritto si intende decaduto. A tal fine, entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna ricevimento compresa della relazione di perizia o di ricevimento del bollettino di campagnaCampagna definitivo, l’Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone l’assicurato, anche per il tramite dell’intermediario, deve darne comunicazione alla Direzione della Società mediante telegrammaPEC, indicando nome nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito perito, scelto tra le categorie professionali di cui all’Artall’art. 22) Mandato dei Periti16 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO. Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di ricevimento compresa della richiesta di revisione, la Società deve, con le stesse modalità, designare confermare o modificare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato. Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte In caso di omessa comunicazione deve intendersi confermato quello nominato nel corso della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in prima perizia. In caso di mancato accordoraggiungimento dell’accordo i periti dovranno, per seduta stante, procedere alla nomina del terzo perito che dovrà Terzo Perito al fine di esperire la Perizia di Appello. Il Terzo Perito dovrà, dunque, essere scelto tra fra coloro i nominativi quali risultano indicati nell’Accordo Quadro alla presente Polizza. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nell’Accordo Quadronella Polizza Collettiva. Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non si accordano sulla nomina del terzodovessero raggiungere l’accordo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente; le esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella polizza collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della competenza territoriale di detto Tribunale. Se la parte appellante od il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia appellata diviene definitiva ed irrevocabile. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso fra quelli indicati nell’Accordo Quadro nei termini stabiliti nel comma precedente.

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Samples: Assicurazione Sulle Rese Delle Produzioni