VH ITALIA
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni d’ Assicurazione (mod: CG-2018– COLL- AG) ed. 01/2018 1
Sommario
INFORMATIVA SULLA PRIVACY-INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL CODICE DELLA PRIVACY 3
DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI 9
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI 11
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE PER VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio) 14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 15
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA 15
Art. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 15
Art. 4 – EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA 17
Art. 5 – COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D’ASSICURAZIONE 18
Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 19
Art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO 20
Art. 11 – DATI METEOROLOGICI DI AREA 20
Art. 12 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO) 20
Art. 13 – RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA 21
Art. 14 – DENUNCIA DI DANNO 21
Art. 15 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI DANNO 22
Art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO 22
Art. 17 – MANDATO DEL PERITO 23
Art. 18 – NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA 23
Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE 24
Art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA 24
Art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI 25
Art. 22 – PERIZIA D’APPELLO 25
Art. 23 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO 25
Art. 24 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO 26
Art. 25 – PAGAMENTO DELL’ INDENNIZZO 26
Art. 26 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 26
Art. 27 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI 26
Art. 28 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL’ INDENNIZZO 26
Art. 29 – ERRORI DI CONTEGGIO 26
Art. 32 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 26
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY-INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL CODICE DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice della Privacy (“Codice”) ed in relazione ai dati personali, identificativi e sensibili (“dati”), che La/Vi concernono e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:
1) finalità del trattamento dei dati
il trattamento:
a) è diretto all’espletamento, da parte della Compagnia assicurativa, delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, gestione e liquidazione di eventuali sinistri attinenti, esclusivamente, all’esercizio dell’attività assicurativa, a cui la società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Xxxxx;
b) può, altresì, essere diretto all’espletamento, da parte della Compagnia, delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, con finalità di marketing ed a scopi di statistica e di ricerca.
2) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 1 del Codice ed in particolare:
a) È realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 comma 1, lett. a. del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati;
b) È effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) È svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (vedi successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento (Art. 30 del Codice) facenti parte della “Catena Assicurativa” – ed in particolare distributiva – del settore assicurativo, nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili (vedi successivo punto 10) e/o incaricati del trattamento (art. 30 del codice).
3) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati può essere;
a) Obbligatorio in base a Legge, Regolamento o Normativa Comunitaria (ad esempio per l’antiriciclaggio, per le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria, per il Ministero delle Politiche Agricole e gli enti da esso preposti per gestione e controllo delle attività assicurative, IVASS, ISMEA, Consorzio Italiano di Coassicurazione, etc.
b) Strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri (periti, legali, riassicuratori, etc.);
c) Facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato medesimo.
4) Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere a. e b. comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) Nel caso di cui al precedente punto 3 lettera c. non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.
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5) Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lettera a., o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per Legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall’IVASS ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; Organismi Associativi (ANIA) e Consortili propri del settore assicurativo: IVASS, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Consorzio Italiano di Coriassicurazione ed altre Banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, comunicazioni all’Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di Revisione Legale, Magistratura, Forze dell’Ordine etc.). i dati potranno, altresì, essere comunicati ai fornitori di sistemi di incasso e pagamento ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi; i dati potranno infine essere comunicati ad eResult con sede in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. 00 - Xxxxxx (XX) e a Bestserv GmbH in X-00000 Xxxxxxx, software Center 5b, UST-ID DE814395203.
b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lettera B, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di Legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai clienti;
c) I dati possono essere comunicati ad altre società appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza quali autonomi titolari del trattamento, per le finalità indicate al punto 1 lett. a. ai fini dell’esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento.
L’elenco completo di tutti i soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al responsabile del trattamento dati (vedi successivo punto 10).
6) Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.
7) Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice il cui contenuto si intende in questa sede richiamato e trascritto.
8) Dati sensibili
I dati sensibili raccolti da Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, in esecuzione del rapporto contrattuale, verranno utilizzati solo nell’ambito di quanto prescritto.
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9) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la cancellazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile del trattamento (vedi successivo punto 10) con lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
Per completezza si riporta integralmente quanto delineato ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
10) Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Codice è la società Vereinigte Hagelvericherung VVaG, sede secondaria Italia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in 00000 Xxxxxx (XX), Viale del Commercio 47 scala B2, n. di Tel.: 045/0000000, FAX: 045/0000000, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Per l’esercizio dei diritti il Cliente può anche inviare comunicazioni tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: xxxx@xx-xxxxxx.xx.
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Il responsabile designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, è il Rappresentante Generale per l’Italia ai riferimenti di indirizzo e di comunicazione sopra riportati. L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati da Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, è disponibile presso la sede del titolare.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Anterischio: il danno provocato al prodotto assicurato da eventi oggetto di garanzia, prima della decorrenza della copertura.
Appendice di Regolazione: documento emesso dalla Società e da quest’ultima sottoscritto unitamente alContraente, in conformità alla Polizza Collettiva, contenente il computo del Premio sulla base dei certificati di assicurazione emessi e convalidati dal Contraente.
Appezzamento: porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all’interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva.
Assicurato: il Socio del Contraente, persona fisica o giuridica, imprenditore agricolo, le cui produzioni sono oggetto di assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Attecchimento: il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
Azienda agricola: unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, compreso il loro contenuto ed il bestiame, ove si attua l’attività agricola, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
Certificato di Assicurazione: documento debitamente sottoscritto dall’Assicurato, contenente la dichiarazione della Produzione Aziendale che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alla stessa inerente, che prova l’adesione alla Polizza Collettiva. Tale certificato deve essere, inoltre, convalidato dal Contraente.
Compagnia: l’Impresa Assicuratrice Vereinigte Hagelversicherung VVaG sede secondaria Italia. Contraente: l’Organismo Associativo abilitato legalmente a stipulare la Polizza Collettiva con le Società di assicurazione, per conto dell’Assicurato.
Coltura Irrigua: coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Cracking: fessurazione, spaccatura provocata dall’eccessiva disponibilità di acqua e dall’aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull’epidermide della buccia che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L’assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici e il frutto
Emergenza: lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Fase fenologica: è uno stato specifico del ciclo vitale di un organismo vivente identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale e comportamentale, indotto dalla maturazione stagionale delle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche.
Fitopatia: qualsiasi malattia della pianta.
Franchigia: la parte di danno espressa in punti percentuali esclusa dall’indennizzo.
Imprenditore agricolo: persona fisica, società o ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e successive modifiche e/o integrazioni.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
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Intermediario assicurativo: agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art. 109 del D.L.07/09/2005 n°209 - Codice delle Assicurazioni Private.
Irrigazione: pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati ed in tempi opportuni, ai fini di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
IVASS: l’Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’Ivass svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese ed assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la L. 135/2012, a decorrere dal 01.01.2013, l’Ivass è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’Isvap.
Limiti assuntivi: quantitativi massimi di Prodotto espressi in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100 Kg) o numero di piante assicurabili per ettaro.
Limite di indennizzo: la percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile.
Notifica: comunicazione del rischio, e sue eventuali variazioni trasmessa, alla Società a cura
dell’intermediario assicurativo, a ciò autorizzato, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma,telefax o mail certificata. Deve contenere almeno il nome dell’assicurato, il prodotto, il valore, il Comune, la franchigia e la garanzia.
Organismo Associativo: il Consorzio di Difesa o la Cooperativa, ufficialmente riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/2004, che conclude, con la Società di assicurazione, la Polizza Collettiva, rappresentativa della base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell’Assicurato, socio dell’Organismo Associativo.
P.A.A.N.: Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emanato con apposito D.M. del M.I.P.A.A.F. e vigente per l’anno in cui si stipula la polizza.
Partita: la Produzione relativa ad ogni singola varietà del Prodotto assicurato, coltivata in ciascun
Appezzamento situato in un medesimo Comune.
Piano Assicurativo Individuale (PAI): allegato di Polizza derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l’anno in corso, relativo al prodotto assicurato, rilasciato ai sensi del DM 162 del 12/01/2015 e successive modifiche.
Polizza: Il documento che prova l’assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, le Condizioni Speciali, il Certificato d’Assicurazione e tutte le Appendici sottoscritte dalle Parti per completarla e/o modificarla.
Polizza Collettiva: il documento che prova l’assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Società ed il Contraente, che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prezzi unitari: i prezzi medi dell’ultimo triennio, calcolati ai sensi dell’art. 5 ter del d.lgs 102/04, modificato dal d.lgs. 82/08, stabiliti annualmente con apposito Decreto Ministeriale MIPAAF. Prodotto: le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili in base al Piano Assicurativo Agricolo Annuale, indicate nel Certificato d‘Assicurazione.
Produzione: le quantità di Prodotto, espresse in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o in numero di pezzi o piante. Trattasi del risultato (resa) dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo Comune.
Produzione Aziendale Annua: l’intera Produzione aziendale relativa al Prodotto assicurato, ottenibile al termine del ciclo produttivo dell’annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, in tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune.
Produzione Aziendale Assicurata: la Produzione Aziendale annua indicata sul Certificato d’Assicurazione.
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Produzione Aziendale Effettiva: l’intera Produzione aziendale relativa al Prodotto assicurato, ottenuta al termine del ciclo produttivo dell’annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, in tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune.
Produzione Aziendale Media: il prodotto matematico della Resa Media Aziendale per la superficie degli Appezzamenti che, nell’annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, sono coltivati con il Prodotto assicurato.
Produzione Indennizzabile: la Produzione Aziendale assicurata ridotta per la perdita di
Produzione conseguente ad eventi di ogni natura non garantiti.
Resa Media Aziendale: la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata.
Relazione di Perizia: il documento che riporta i risultati di perizia. Essa può essere sia di constatazione che definitiva.
Rugginosità: lesioni istologiche superficiali causate dal gelo, interessanti l’epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.
Semina: l’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo,.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: l’impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici che presta/prestano la garanzia.
Soglia: limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo
all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all’indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
Per quanto concerne il prodotto uva da vino la soglia è del 30%.come da normativa vigente.
Somma assicurata: Valore della Produzione indicata sul Certificato d’Assicurazione.
Trapianto: Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Valore della Produzione: somma espressa in Euro ottenuta moltiplicando la Produzione per il prezzo unitario del Prodotto.
Varietà: insieme di piante produttive, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T.,D.O.C, D.O.C.G.
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DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI
Nel testo che segue si intendono per:
AVVERSITA’ CATASTROFALI
Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti nelle vicinanze, entro un raggio di almeno 3 Km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti nelle vicinanze, entro un raggio di almeno 3 Km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti nelle vicinanze, entro un raggio di almeno 3 Km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni pari almeno a un terzo rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti nelle vicinanze, entro un raggio di almeno 3 Km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
AVVERSITA’ DI FREQUENZA
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da:
- precipitazioni prolungate, intendendo per esse le piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l’evento denunciato, calcolata considerando i dati metereologici degli ultimi 5 (cinque) anni, relativa all’arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l’evento dannoso denunciato;
- precipitazioni di particolare intensità, intendendo per esse la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 (tre) giorni consecutivi;
- nubifragio, intendendo per esso la precipitazione di breve durata, caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferite nell’arco di 3 ore, e da una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato.
Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno tre chilometri, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
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Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h-14m/s), sono indennizzabili i danni limitatamente agli effetti meccanici diretti del vento forte sul prodotto assicurato, ancorchè causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno tre km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
AVVERSITA’ ACCESSORIE
Vento Caldo: (scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti nelle vicinanze, entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti nelle vicinanze, entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Colpo di Sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40° C, che provochino scottature al prodotto assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
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DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI
Agli effetti della quantificazione del danno, tra le Parti si conviene di attribuire, ai termini indicati nelle tabelle per il calcolo del danno, il seguente significato convenzionale:
LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla grandine e dal vento.
Per il Pomodoro da industria e da mensa, sono da definirsi tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell’epicarpo.
Le lesioni si classificano sia in base alla superficie, lunghezza e profondità, sia in base alla frequenza.
Classificazione in base alla dimensione
Per pomacee, pesche, nettarine ed actinidia
• lesione minima: lesione senza rottura dell’epicarpo e senza alterazione cromatica con dimensione in superficie e/o in profondità non superiore ad 1mm;
• lesione lieve: lesione con superficie pari o inferiore a 12 mmq, (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm;
• lesione media: lesione con superficie superiore a 12 mmq e fino a 40 mmq, (lunghezza massima di 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e fino a 7 mm;
• lesione notevole: lesione con superficie superiore a 40 mmq e fino a 100 mmq, (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e fino a 12 mm.
N.B.: per le mele si definisce lesione solo il trauma che ha provocato la rottura dei tessuti epidermici e/o la loro alterazione cromatica, diversamente il trauma deve essere classificato nella categoria ONDULAZIONE.
Per ciliegie e susine a frutto piccolo
• i valori delle lesioni si considerano ridotti di ½.
Per albicocche e le restanti cultivar di susine
• I valori delle lesioni si considerano ridotti di ¼.
Per cachi e fichi
• lesione lieve: quando risulta interessato, tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
• lesione media: quando risulta interessato, tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo,
• lesione notevole: quando risulta interessata, tutta o in parte, la seconda metà del mesocarpo.
Classificazione in base alla frequenza
Per cocomeri e meloni:
• qualche lesione: fino a 4 lesioni;
• più lesioni: oltre 4 lesioni.
Per viti madri:
• singola lesione: unica lesione;
• qualche lesione: fino a 3 lesioni;
• più lesioni: da 3 a 6 lesioni,
• numerose lesioni: oltre 6 lesioni.
Per drupacee ed actinidia:
• singola lesione: unica lesione minima, lieve, media o notevole;
Condizioni d’ Assicurazione (mod: CG-2018– COLL- AG) ed. 01/2018 11
• qualche lesione: da 2 a 4 lesioni minime e/o lievi, fino a 3 lesioni, se medie e/o notevoli;
• più lesioni: da 5 a 9 lesioni, se minime e/o lievi; da 4 a 7 lesioni, se medie e/o notevoli,
• numerose lesioni: oltre 9 lesioni, se minime e/o lievi; oltre 7 lesioni, se medie e/o notevoli.
Per pomacee ed agrumi:
• singola lesione: unica lesione minima, lieve, media o notevole;
• qualche lesione: da 2 a 5 lesioni, se minime; fino a 3 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli;
• più lesioni: da 6 a 10 lesioni, se minime; da 4 a 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli,
• numerose lesioni: oltre 10 lesioni, se minime; oltre 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli.
ONDULAZIONE: fenomeno, rilevabile a carico delle mele, di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né la loro alterazione cromatica.
A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, l’ondulazione si classifica in:
• traccia di ondulato: non più di una lesione lieve;
• ondulato lieve: quando la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto;
• ondulato medio: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto;
• ondulato notevole: quando la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 della superficie del frutto.
DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione del frutto, causato da lesioni di grandine precoce.
A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, la deformazione si classifica in:
• deformazione lieve: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
• deformazione media: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/3 di quella del frutto;
• deformazione grave: quando la superficie interessata dal fenomeno è superiore ad 1/3 di quella del frutto.
FRUTTO DISTRUTTO: si considerano distrutti i frutti le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nelle precedenti categorie di danno, ne fanno ritenere azzerato il valore mercantile. Si considerano altresì distrutti i frutti che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine e/o vento forte.
LESIONE RIPARATA: si considera riparata la lesione con rottura dell’epicarpo, quando il mesocarpo risulta isolato dall’ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.
ALTERAZIONE DELL’EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura, cinghiatura, cracking)
A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, l’alterazione si classifica in: Traccia: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;
Condizioni d’ Assicurazione (mod: CG-2018– COLL- AG) ed. 01/2018 12
lieve: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
media: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto, notevole: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
RUGGINOSITÀ, IMBRUNIMENTO, ARROTATURA, ABRASIONE: lesioni istologiche superficiali, interessanti l’epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.
SCOTTATURA: lesioni istologiche superficiali causate dall’incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l’epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell’epicarpo.
AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell’epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.
CINGHIATURA: anello rugginoso interessante l’intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal gelo.
A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, la cinghiatura si classifica in: lieve: interessamento della circonferenza fino a 45°;
media: interessamento della circonferenza da 45° a 135°, notevole: interessamento della circonferenza oltre i 135°.
CRACKING: fessurazione, spaccatura provocata dall’eccessiva disponibilità di acqua e dall’aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull’epidermide della buccia che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L’assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici e il frutto
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DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE PER VIVAI DI PIANTE DA
FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio) POMACEE
Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
Lacerazione: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
Svettamento: rottura della cima dell’astone al di sopra dell’ultimo ramo anticipato.
Stroncatura: rottura dell’astone al di sotto dell’ultimo ramo anticipato.
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da:
• cm.50 a cm. 100 per il Pero;
• cm.50 a cm 110 per il Melo.
Lesione: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
Lacerazione: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da cm.40 per tutta la lunghezza dell’astone.
Condizioni d’ Assicurazione (mod: CG-2018– COLL- AG) ed. 01/2018 14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(norme che regolano l’assicurazione in generale)
le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano Assicurativo Agricolo Annuale Vigente.
In caso di divergenza tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l’Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l’Organismo Associativo.
L’Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni di Assicurazione che disciplinano La Polizza Collettiva a cui ha aderito.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato, che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c/c. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all’atto della sottoscrizione del Certificato d’Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione medesima.
Art. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si impegna ad indennizzare il danno da mancata resa quantitativa, oltre all’eventuale danno di qualità, se espressamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, conseguente al verificarsi di avversità atmosferiche (quali: alluvione, gelo-brina, siccità, grandine, eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento forte, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole), purchè detti eventi risultino assicurati nel Certificato di Assicurazione e purchè siano previsti nel PAAN di cui al D. Lgs 102/04 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assicurazione concerne tutta la Produzione complessiva aziendale del Prodotto posto in copertura, coltivato all’interno di uno stesso Comune, e relativa ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
Con riferimento alla Polizza Collettiva Agevolata sulle rese avversità di frequenza ed accessorie Linea Standard (CS-2018-COLL-ST-AG), Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Standard Gold (CS-2018-COLL-ST GOLD-AG), polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Standard Cat (CS-2018-COLL-ST-CAT) e Polizza Collettiva Agevolata sulle rese Linea Secufarm® (CS-2018- COLL-SF-AG) si sottolinea, salvo eventuali deroghe per quest’ultima, quanto segue: Esclusivamente per i prodotti Uva da Vino, Uva da Tavola, Drupacee, Actinidia, Cachi Fichi, Mandorle, Noci, Nocciole per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
POMACEE, FICHI, CACHI | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 20% della produzione ottenibile |
3° anno | 50% della produzione ottenibile |
4° anno | 80% della produzione ottenibile |
5° anno | 100% della produzione ottenibile |
DRUPACEE-ACTINIDIA | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 70% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
Condizioni d’ Assicurazione (mod: CG-2018– COLL- AG) ed. 01/2018 15
MANDORLE | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 30% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCCIOLE | |
1° - 2° - 3°- 4° | 0% della produzione ottenibile |
5° anno | 20% della produzione ottenibile |
6° anno | 40% della produzione ottenibile |
7° anno | 60% della produzione ottenibile |
8° anno | 80% della produzione ottenibile |
9° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCI | |
1° - 2° - 3° | 0% della produzione ottenibile |
4° anno | 20% della produzione ottenibile |
5° anno | 40% della produzione ottenibile |
6° anno | 60% della produzione ottenibile |
7° anno | 100% della produzione ottenibile |
UVA DA VINO | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 80% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
UVA DA TAVOLA | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 70% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
• impianti antibrina,
• impianti antigrandine (reti).
Sono compresi in garanzia anche:
• i danni da grandine accaduti a rete non stesa, fino alla data del 15 maggio per le Drupacee, 25 maggio per le Pomacee ed il 31 maggio per l’Actinidia, nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso qualora questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.
Sono,altresì, compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’assicurato.
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Oltre quanto espressamente delineato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società
non è obbligata, in alcun caso, per danni conseguenti a:
a) terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, ad eccezione delle ipotesi in cui il contraente o l’assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto di causalità con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
c) carente manutenzione della rete scolante;
d) innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi dedotti in garanzia;
e) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
f) incendio;
g) qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
h) errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
i) malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
j) fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
k) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
l) alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l’argine artificiale ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
m) non puntuale raccolta del prodotto dipendente da qualsiasi tipologia di causa(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cause atmosferiche, cause di mercato, cause dovute all‘indisponibilità di macchine raccoglitrici ecc.);
n) mancata o non puntuale raccolta del prodotto per Eccesso di Pioggia;
o) cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
p) scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
Per quanto attiene la garanzia “Eccesso di Pioggia” non costituiscono oggetto di indennizzo i danni diversi da:
q) Cracking, fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee;
r) Insorgenza di marcescenze su uva da vino come specificamente delineato nelle Condizioni Speciali descritte nell’art. 3 per quanto concerne la Linea Standard (CS- 2018-COLL-ST-AG) la Linea Standard Gold (CS-2018-COLL-ST GOLD-AG), e la Linea Secufarm® (CS-2018-COLL-SF-AG), ed art. 2 per quanto concerne la Linea Standard Cat (CS-2018-COLL-ST-
CAT).
s) Effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatosi nei primi 40 giorni dalla data di semina o trapianto;
t) Asfissia radicale per tutti i prodotti ad esclusione dell’uva da vino.
Ad eccezione di quanto previsto e disciplinato nelle Polizze Collettive Agevolate sulle rese Linea Standard Gold (CS-2018-COLL-ST-GOLD-AG), si evidenzia che, per quanto concerne la garanzia “Colpo di sole” e “Venti Caldi” non costituiscono oggetto di indennizzo i danni relativi a fenomeni diversi da:
Avvizzimenti/appassimenti, scottature e/o allessature a carico del prodotto assicurato
Art. 4 – EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA
Successivamente alla sottoscrizione della Polizza Collettiva, la Società è tenuta a prestare le singole coperture assicurative mediante il rilascio del Certificato di Assicurazione, il quale, ai fini della sua validità, deve essere debitamente sottoscritto dall’Assicurato. II Certificato di cui sopra,
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dovrà poi essere trasmesso, nel più breve tempo possibile, a cura dell’assicuratore o dell’Agente, al Contraente, il quale dovrà provvedere alla sua immediata convalida oltre alla formale attestazione circa la qualifica di Socio dell’Assicurato.
In mancanza della convalida l’assicurazione deve considerarsi inefficace sin dall’inizio. Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per la fase fenologica di ciascun Prodotto assicurato, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre:
• per la copertura dei danni causati da Xxxxxxxx e Vento forte: dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell’intermediario alla Società tramite lettera raccomandata A/R o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Collettiva;
• Ad eccezione di quanto previsto nella Polizza Collettiva Agevolata sulle rese, avversità di frequenza ed accessorie Linea Standard, si evidenzia che per la copertura dei danni causati da siccità la garanzia decorre: dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società tramite lettera raccomandata a/r o con gli altri mezzi e strumenti delineati nella polizza collettiva
• Per la copertura dei danni causati da Gelo-brina: dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società tramite lettera raccomandata a/r o con gli altri mezzi e gli strumenti delineati nella polizza collettiva.
• per la copertura dei danni causati da tutte le altre avversità: dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell’intermediario, alla Società con lettera raccomandata o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Collettiva.
EVENTO | DECORRENZA |
GRANDINE-VENTO FORTE | Dalle ore 12.00 del 3°giorno successivo la notifica |
SICCITA’ | Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica |
GELO-BRINA | Dalle ore 12.00 del 15° giorno successivo la notifica |
ALTRE AVVERSITA’ | Dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica |
La data di Notifica deve risultare dal Certificato d’Assicurazione.
La Notifica dovrà essere contestualmente inviata anche al Contraente per indispensabile informativa.
In ogni caso, la garanzia si considera operante secondo le carenze temporali suddette, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali per la fase fenologica di ciascun prodotto.
La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima, se il Prodotto è stato raccolto o se lo prevedono le Condizioni Speciali.
Art. 5 – COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D’ASSICURAZIONE
Nel Certificato di Assicurazione dovrà essere tassativamente riportato, pena la nullità dello stesso, quanto segue:
- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale-Partita Iva ed indirizzo dell’Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione/ragione sociale, data di costituzione, P.IVA, CUAA, e sede se si tratta di Società o di persona giuridica;
- numero di socio dell’Assicurato;
- Comune di appartenenza dell’azienda ed indirizzo aziendale;
- la dichiarazione circa leproduzioni che l’assicurato intende assoggettare a garanzia ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, anch’esse debitamente sottoscritte;
Condizioni d’ Assicurazione (mod: CG-2018– COLL- AG) ed. 01/2018 18
- l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti-Partita delle singole colture individuati catastalmente con relative superfici coltivate (S.A.U.) corrispondenti al piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- l’attestazione della qualità di socio dell’assicurato e la convalida del documento da parte del contraente;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normativa vigente relative all’assicurazione agevolata;
- superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell’azienda;
- specie e varietà del Prodotto assicurato;
- numero delle piante/alberi/arbusti per Partita;
- la dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione;
- la presumibile produzione del raccolto espressa in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100kg) ovvero in numero di pezzi per Partita;
- la descrizione esatta di ulteriori valori dei prodotti, oltre alla classificazione del valore e della qualità;
- l’attestazione della titolarità dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del
Contraente.
L’Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta la veridicità e l’esattezza dei dati in esso indicati.
La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di Prodotto assicurate, per il prezzo unitario del Prodotto assicurato. I prezzi unitari massimi applicabili sono indicati annualmente con Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Al rispetto di tali limiti massimi sono vincolati la Società, l’Assicurato ed il contraente se diverso dall’Assicurato.
È fatto salvo il diritto dell’Assicurato, in base al disposto di cui all’art. 13 RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA, di richiedere esplicitamente per iscritto, la riduzione della somma assicurata.
Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera Produzione relativa al Prodotto in garanzia effettivamente ottenibile al termine del ciclo produttivo dell’annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, su tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune nel limite della Produzione Aziendale media e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativo al Piano Colturale dell’anno in corso. L’Assicurato si impegna:
• a fornire al perito tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Produzione Aziendale Assicurata rispetto alla Produzione Aziendale Media,
• a fornire le mappe catastali relative agli Appezzamenti assicurati, nonché il fascicolo aziendale;
• a fornire la documentazione comprovante la Produzione Aziendale Xxxxx Xxxxxxxxx.
Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l’assicurato attesta responsabilmente che la Produzione Aziendale Assicurata rientra nelle limitazioni previste dai disciplinari suddetti.
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Il Premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla Società
entro la data convenuta nella Polizza Collettiva.
Il pagamento è dovuto dall’ Organismo associativo per conto dei propri Soci assicurati. Questi ultimi rispondono per il pagamento della propria quota di premio, nell’ ipotesi in cui l’Organismo associativo non dovesse essere in grado di onorare gli impegni assunti nei confronti della Società. Il Premio è dovuto da ciascun Assicurato per l’intero periodo di copertura a prescindere dalla durata dello stesso.
L’assicurazione è operante al superamento di una Soglia di danno pari al 20% della Produzione assicurata, ad eccezione del prodotto uva da vino per il quale la soglia prevista è del 30%. Superato tale limite il danno complessivo viene risarcito al netto della Franchigia contrattuale, entro i Limiti di Indennizzo eventualmente previsti dalla Polizza Collettiva.
Art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata con l’applicazione delle aliquote di Franchigia e di Limite di indennizzo previste nelle Condizioni Speciali di Assicurazione che variano a seconda della Polizza Collettiva scelta (Linea Standard-eventi di frequenza ed accessorie (CS-2018-COLL-ST-AG); polizza collettiva agevolata sulle rese Linea Standard CAT (CS-2018-COLL-ST-CAT-AG); linea Secufarm (CS-2018-COLL-SF-AG) o Linea Standard Gold (CS-2018-ST-GOLD-AG), alle quali si rimanda integralmente..
Per danni superiori alle aliquote di Franchigia viene risarcita l’eccedenza.
Art. 11 – DATI METEOROLOGICI DI AREA
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento, nell’area geografica su cui insiste l’appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati, considerando i valori disponibili relativi all’area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, anche se ottenuti per interpolazione.
Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell’evento Eccesso di Pioggia
sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra.
Art. 12 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO)
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti, prima della notifica, da eventi atmosferici assicurati.
Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell’assicurazione da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla società, secondo il disposto di cui all’art. 14 - DENUNCIA DI DANNO - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.
Detto danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia ma sarà escluso dall’indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.
Qualora i periti, nell’espletamento della loro attività, dovessero accertare che il prodotto è stato colpito da eventi atmosferici assicurati, antecedentemente alla decorrenza della garanzia, senza che tale evento sia stato denunciato dall’assicurato, sono tenuti ad accertare l’entità della percentuale di danno ante-rischio e a redigere della „relazione di perizia“ con riserva a favore della Società.
I danni ante-rischio sopra descritti non saranno computati per gli effetti del superamento della soglia e verranno esclusi dall’indennizzo.
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Art. 13 – RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA
Allorquando si dovesse verificare,sopra una Partita assicurata, la distruzione di almeno un quinto del Prodotto,conseguente ad eventi diversi da quelli garantiti, l’Assicurato, sempreché la domanda sia presentata almeno 15 giorni prima dell’epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita. Ne consegue una riduzione proporzionale del Premio complessivo a partire dalla data di invio per raccomandata, o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Collettiva, della richiesta alla Società, fino alla data stabilita o presumibile di cessazione della garanzia.
La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito dagli eventi assicurati;
tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.
Il Certificato di riduzione sostituisce la Produzione ed il Valore della Produzione assicurata indicati nel Certificato d’Assicurazione.
Per quanto concerne i danni da gelo-brina l’assicurato dovrà, entro le 36 ore successive al verificarsi dell’evento, esclusi i sabato ed i festivi, presentare all’Agenzia della società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato.
Per quanto concerne i danni da grandine e vento forte l’assicurato, in caso di sinistro, è tenuto a presentare formale denuncia, direttamente alla società o anche tramite l’agenzia di riferimento entro 3 giorni successivi al verificarsi dell’evento, esclusi i sabato e i festivi, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria allorquando ritenga che il medesimo non comporti risarcimento. È espressamente riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall’evento denunciato e comunque prima dell’inizio della raccolta.
Per quanto concerne i danni derivanti da altri eventi assicurati, salvo diversi termini eventualmente riportati nelle condizioni speciali dei singoli prodotti, l’assicurato, in caso di sinistro, è tenuto a presentare formale denuncia direttamente alla società o anche tramite l’agenzia di riferimento, entro 3 giorni decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento, esclusi i sabato e i festivi, o dal giorno in cui se ne ha avuto effettiva conoscenza sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito. Non è ammesso presentare mera denuncia per memoria.
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EVENTO | TERMINE | RICHIESTA | FACOLTA’ |
GELO-BRINA | Entro 36 ore dal verificarsi dell’evento | Perizia: SI Denuncia per memoria: NO | |
GRANDINE E VENTO FORTE | Entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento | Perizia: SI Denuncia per memoria:SI | È riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall’evento denunciato e comunque prima dell’inizio della raccolta. |
ALTRI EVENTI | Entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento | Perizia:SI Denuncia per memoria: NO |
Art. 15 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI DANNO
In caso di danno, l’Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.
L’Assicurato non potrà raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA-.
Art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato unitamente all'assicurato o alla persona da quest’ultimo eventualmente designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo ad esso equipollente. Dovrà, altresì, essere autorizzato all’esercizio della rispettiva professione ai sensi e per gli effetti delle norme di legge vigenti.
È onere dell’assicurato fornire senza indugio al perito, avanti ad esplicita richiesta da quest’ultimo eventualmente formulata, tutta la documentazione comprovante la quantità di prodotto a rischio,
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oltre a fornire e mettere a disposizione di esso le planimetrie catastali relative alle superfici su cui insistono le partite assicurate.
L’inadempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Il perito di cui all'art. 16- MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO -, deve:
a) accertare la data in cui l'evento si è verificato, anche con riferimento ai dati meteorologici di area;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione oltre ad accertare, al momento dei\del sinistro\i, la Produzione in garanzia;
c) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
d) accertare se altri beni o colture limitrofe, o comunque poste nelle vicinanze, abbiano subito danni similari;
e) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’assicurato in ottemperanza a quanto disposto ai sensi e per gli effetti di cui all‘art. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA;
f) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
g) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo.
h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, nelle modalità previste dal successivo art. 18 - NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA e Art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
Art. 18 – NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA
Al fine dell’espletamento del mandato di cui al precedente articolo 17, i periti potranno effettuare, anche in diverse occasioni:
- rilievi preventivi atti a verificare lo stato colturale dei prodotti assicurati;
- rilievi preventivi atti a verificare l’entità dei danni causati dalle avversità in rischio ai prodotti assicurati;
- rilievi preventivi atti ad accertare l’entità di eventuali danni causati da avversità e/o eventi non in rischio, ai prodotti assicurati;
- rilievi definitivi atti a determinare l’entità del danno a carico della produzione assicurata.
In occasione dei rilievi preventivi i periti potranno redigere la „relazione di perizia di constatazione“ con le eventuali riserve ed osservazioni. Avanti all’eventuale redazione di tale documento, il medesimo dovrà necessariamente riportare la sottoscrizione dei periti intervenuti oltre alla firma dell’assicurato o di suo delegato.
Al termine dei rilievi definitivi il perito provvederà a redigere la „relazione di perizia definitiva“, con eventuali riserve ed eccezioni dal medesimo formulate. il perito è,altresì, tenuto a sottoscrivere personalmente il documento oltre ad essere onerato dal sottoporlo alla firma dell’Assicurato.
La firma dell' Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell' Assicurato, copia della „relazione di perizia di constatazione“ e/o „relazione di perizia definitiva“ deve essere consegnata o spedita al Contraente entro la giornata successiva non festiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, i predetti documenti devono essere inviati al domicilio ovvero alla sede dell’Assicurato, come da indirizzo risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante Posta Raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si dovesse avvalere delle disposizioni di cui all’art.22 la perizia diviene definitiva.
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Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:
1) La Produzione Indennizzabile si determina detraendo dalla Produzione Aziendale Assicurata, le quantità di prodotto perse o danneggiate per eventi di ogni natura non garantiti, come previsto al punto g) dell’art. 17 - MANDATO DEL PERITO.
2) Si determina in prossimità della raccolta la Produzione Aziendale Effettiva realmente ottenuta sugli appezzamenti assicurati.
3) La Produzione persa, intesa come mancata resa quantitativa per eventi in garanzia, si determina detraendo dalla Produzione Indennizzabile la Produzione Aziendale Effettiva. Il rapporto tra la Produzione persa e la Produzione Indennizzabile esprime la percentuale di danno di quantità.
4) Ove stabilito dalle Condizioni Speciali di assicurazione, oltre al danno di quantità è riconosciuto il danno per perdita di qualità determinato sulla base delle Tabelle Convenzionali di danno percentuale stabilite dalle Condizioni Speciali per i singoli prodotti. Il coefficiente di danno percentuale determinato in base alle Tabelle Convenzionali si applica alla Produzione Aziendale Effettiva (produzione residua) per ottenere il danno percentuale di qualità.
Il danno percentuale complessivo si determina sommando le percentuali di danno di quantità di cui al punto 3) e del danno di qualità di cui al punto 4) precedenti dal quale va detratta la percentuale per eventuali danni ante-rischio di cui all’art.12 - DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA e la percentuale di franchigia così come stabilito all’art.10 – FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO.
L’indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno complessivo indennizzabile come sopra determinato al Valore della Produzione indennizzabile, con il Limite d’indennizzo indicato all’art.10 – FRANCHIGIA E LIMITE D’INDENNIZZO.
Art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA
Qualora il Prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società ed il Contraente a mezzo telegramma, da trasmettersi prima dell’inizio o della ripresa della raccolta, e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno, secondo il disposto del successivo art. 21 - CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI CAMPIONI.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3% di ogni Partita assicurata e dovranno essere costituiti da una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da condizioni speciali.
Se entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione telegrafica, la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l’Assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da un perito scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 16 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO e secondo le norme di cui all’art. 19–QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.
In tal caso l’Assicurato deve inviare copia della perizia alla Società ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.
Le spese di perizia sostenute dall’Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
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Art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI
I campioni previsti dall’art. 20 –RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA’ DELLA RACCOLTA – fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della quantità assicurata, per i prodotti sotto indicati devono avere le seguenti caratteristiche minimali:
• uva: almeno due filari passanti per la parte centrale della partita;
• frutta e olive: una pianta ogni 30 per filare; per i filari con numero di piante inferiori a 30, una pianta per ognuno di essi; in ogni caso devono essere escluse le piante di testata;
• pomodoro, melanzane, peperoni, cetrioli, zucchine, cocomeri, meloni, fragole, bietola da seme: tre file di piante ogni cento passanti per la parte centrale della partita;
• tabacco: tre file di piante passanti per la parte centrale della partita
• agrumi: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata
Per i prodotti a raccolta a scalare l’Assicurato è obbligato a lasciare i campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l’intera partita assicurata al momento dell’evento.
L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia di cui agli articoli precedenti, può richiedere l’espletamento della perizia d’appello. A tal fine, entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di ricevimento della Relazione di Perizia, l’Assicurato che non ne accetti le risultanze, può richiedere la revisione della perizia dandone comunicazione alla Direzione della Società mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 16 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO. Entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di revisione, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato.
Entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dall’accettazione di nomina del perito incaricato dalla Società, i periti nominati, dovranno tassativamente incontrarsi per la revisione della perizia. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo i periti dovranno, seduta stante, procedere alla nomina del Terzo Perito al fine di esperire la Perizia di Appello. Il Terzo Perito dovrà, dunque, essere scelto fra coloro i quali risultano indicati nella Polizza Collettiva.
La Perizia di Xxxxxxx dovrà in ogni caso eseguirsi non oltre il terzo giorno decorrente dalla data di designazione del Terzo Perito.
Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà comunque essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva, comunque rispettando i termini stabiliti nel comma precedente.
Art. 23 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO
L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata sollevata richiesta di perizia d'appello, nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata. Qualora il prodotto sinistrato sia giunto a maturazione, egli può comunque iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare, su ogni appezzamento oggetto di appello, i campioni previsti dall'art. 20
- RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA - o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
La perizia d’appello non può avere luogo, qualora l' Assicurato, dopo aver richiesto l’appello, non ottemperi a quanto previsto al precedente comma.
Allorquando la società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, è riconosciuto il diritto a quest’ultimo di assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 14 - DENUNCIA DI XXXXX.
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Art. 24 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO
La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.
I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Qualunque sia l’esito della perizia di appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.
Art. 25 – PAGAMENTO DELL’ INDENNIZZO
II pagamento dell’Indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.
Art. 26 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.
Al momento della compilazione del Certificato di Assicurazione o anche successivamente, all’atto della presentazione di una denuncia di danno, l’Assicurato deve dichiarare alla Società se i Prodotti sono assicurati presso altri assicuratori ed in tal caso per quale estensione e misura esiste o è stata richiesta la copertura assicurativa.
Ai fini della verifica del superamento della Soglia di danno si farà riferimento all’intera produzione aziendale, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.
Qualora l’Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società
non sarà tenuta al pagamento dell’Indennizzo.
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.)
Art. 27 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI
La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.
Art. 28 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL’ INDENNIZZO
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall’assicurazione, produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’ Indennizzo.
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione del Certificato d’Assicurazione, dalla data di redazione della Relazione di Perizia o dalla data di redazione collegiale della perizia d’appello.
Il Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Il Foro competente, per qualunque controversia è quello di Verona.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di Legge attualmente in vigore.
Art. 32 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l’assicurato ne faccia
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richiesta a mezzo telegramma alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, comunicare all’assicurato il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite relazione di perizia emessa dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all’art.10 “Franchigia e limite di indennizzo”.
Entro i due giorni successivi dal ricevimento, l’assicurato dovrà comunicare l’accettazione dell’indennizzo offerto.
La mancata accettazione dell’offerta, comporta la rinuncia alla domanda di cui sopra.
In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato, la garanzia si intende risolta per mutuo consenso.
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INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, per ciascuna sezione, nelle Condizioni di Assicurazione.
Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione”.
Una volta ricevuta la documentazione e valutato il danno la compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il contraente.
2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:
- ALLA COMPAGNIA
vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
Vereinigte Hagelversicherung VVaG Sede secondaria Italia
Viale del Commercio 47, scala B2 I-37135 Verona
Ufficio Reclami
C.A.: dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx A mezzo Fax: 045/0000000 Oppure
A mezzo mail: xxxxxxx@xx-xxxxxx.xx
Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario indicare:
- N. di polizza;
- nome, cognome e domicilio del reclamante; con eventuale recapito telefonico;
- chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Viene di seguito riportato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Impresa” come suggerito dall’IVASS:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X00000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
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La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.
- All’IVASS
vanno indirizzati i reclami:
aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo, da parte della Compagnia, degli Intermediari da essa incaricati e dei Periti Assicurativi da essa incaricati; oltre ai casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000/353
corredando l’esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento
n. 24 dell’IVASS, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Si evidenzia che in relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.
Viene di seguito indicato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Ivass” come suggerito dall’IVASS medesimo:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx
D. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, o qualora dovessero insorgere eventuali controversie sull’ammontare del danno, il contraente o gli aventi diritto hanno la facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità di cui agli artt. 17 mandato del perito, 18 norme per l’esecuzione della perizia, 22 perizia d’appello, 23 norme particolari per la perizia d’appello e
24 modalità della perizia d’appello. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un organismo di mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Il foro competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione deve intendersi quello di Verona.
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