Common use of Permessi e recuperi Clause in Contracts

Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni di cui all'art. 60 del presente contratto. Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni di cui all'art. 60 59 del presente contratto. Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e ed al lavoratore possono essere concessi dall'aziendadalla Struttura Associativa, per particolari esigenze personali, e ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario dell’orario giornaliero per un massimo di 38 36 ore nel corso dell'anno dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni 5 (cinque) giornate di cui all'artall’art. 60 54 del presente contrattoContratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Entro i 2 tre mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e ed il lavoratore è tenuto sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, e ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni gg di cui all'art. 60 59 del presente contratto. Entro i 2 due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, e ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni gg. di cui all'art. 60 54 del presente contratto. Entro i 2 due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, e ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni di cui all'art. 60 del presente contratto. Entro i 2 due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda1. L’Ente, per particolari motivate esigenze personali, e a domandapuò riconoscere, brevi previa domanda del lavoratore interessato, permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato solo nel caso in cui siano stati già fruiti dal lavoratore i permessi retribuiti, pari a 4 giorni retribuiti di cui all'art. 60 30 del presente contrattoCCNL. 2. Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 3. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa l'Ente provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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Permessi e recuperi. Alla A richiesta la lavoratrice e al o il lavoratore possono essere concessi dall'aziendapotrà usufruire in qualunque periodo dell’anno, per particolari compatibilmente con le esigenze personalidi servizio, e a domanda, brevi permessi di breve durata comunque non superiore alla metà dell'orario dell’orario di lavoro giornaliero e per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuitiannue, pari a 4 giorni recuperabili, non oltre il mese successivo secondo modalità ed in accordo con l’Istituzione, con altrettante ore di cui all'artlavoro. 60 del presente contratto. Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le Le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperaterecuperate saranno proporzionalmente decurtate dalla retribuzione.

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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e ed al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze personali, e ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 36 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni 5 (cinque) giornate di cui all'art. 60 49 del presente contrattoCCNL. Entro i 2 due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e ed il lavoratore è tenuto sono tenute/i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa l'azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e ed al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice e al Al lavoratore possono essere concessi dall'aziendadall'Organizzazione, per particolari esigenze personali, e ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero per un massimo di 38 trentasei ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni retribuiti di cui all'art. 60 33 del presente contrattoc.c.n.l. Salva diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono eccezionalmente essere concessi permessi anche di durata pari all'orario giornaliero. Entro i 2 due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa l'Organizzazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

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