Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico. 2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo. 4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - – che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria lavorati- va per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - – che il lavoratore/lavoratrice dirigente abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio cri- terio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno del- l’anno successivo.
43. Ai fini di cui al comma 11 del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
4. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 il numero di permessi per ex festi- vità dei dirigenti è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finan- ziare il Fondo per l’occupazione, istituito con il ccnl 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi per ex festività. 1. Al lavoratorelavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge Legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.:
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 -14 dicembre di ogni anno.
3. La richiesta di fruizione dei permessi va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratorela lavoratrice/lavoratrice lavoratore intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di feriemomento
4. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
35. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.nell’anno
46. Ai fini di cui al primo comma 1del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge Legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).. Nota a Verbale
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Permessi per ex festività. 1A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: per l'anno di permessi giornalieri retribuiti corrispondente assunzione e fino a quello delle giornate che 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già indicate come festive dagli arttcompresi nei periodi previsti dall'art. 1 52); con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 della legge 27 maggio 1949di permesso retribuito; con oltre 10 anni di anzianità, n. 260) non siano piùgiorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per successive disposizioni l'anno di leggeassunzione e per ciascuno degli anni successivi, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto per quei giorni all’intero al normale trattamento economico.
2, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi di cui sopra sono fruibili previsti comunque non utilizzati nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’annocorso dell'anno solare, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornataad un giorno, viene liquidata la corrispondente retribuzione vanno liquidati sulla base dell’ultima mensilità dell'ultima retribuzione percepita nell’anno nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 competenza. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della retribuzione annua Repubblica e per ogni giornata)la festa dell'Unità Nazionale, entro la fine di febbraio dell’anno successivoquello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua). In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 il numero di permessi per ex festività dei quadri direttivi è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione.
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Permessi per ex festività. 1A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: - per l’anno di permessi giornalieri retribuiti corrispondente assunzione e fino a quello delle giornate che 5 anni di anzianità , giorni 5 di ferie (già indicate come festive dagli arttcompresi nei periodi previsti dall’art. 1 52); - con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità , giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 della legge 27 maggio 1949di permesso retribuito; - con oltre 10 anni di anzianità, n. 260) non siano piùgiorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1ª area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per successive disposizioni l’anno di leggeassunzione e per ciascuno degli anni successivi, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto per quei giorni all’intero al normale trattamento economico.
2, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi di cui sopra sono fruibili previsti comunque non utilizzati nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’annocorso dell’anno solare, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornataad un giorno, viene liquidata la corrispondente retribuzione vanno liquidati sulla base dell’ultima mensilità retribu- zione percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 competenza. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della retribuzione annua Repubblica e per ogni giornata)la festa dell’Unità Nazionale, entro la fine di febbraio dell’anno successivoquello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall’ultimo comma dell’art. 126.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Permessi per ex festività. 1. Al lavoratorelavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario l'orario settimanale contrattualmente stabilito prestabiito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero all'intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 -14 dicembre di ogni anno.
3. La richiesta di fruizione dei permessi va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie.
4. L’utilizzo L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
35. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’annonell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima dell'ultima mensilità percepita nell’anno nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 l/360 della retribuzione annua per ogni giornata), giornata entro la fine di febbraio dell’anno successivo).
46. Ai fini di cui al primo comma 1del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
4. Ai fini di cui al primo comma 1del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Permessi per ex festività. 1. Al lavoratorelavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario l'orario settimanale contrattualmente stabilito prestabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero all'intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 -14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione dei permessi va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’annonell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima dell'ultima mensilità percepita nell’anno nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 l/360 della retribuzione annua per ogni giornata), giornata entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
4). Ai fini di cui al primo comma 1del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Samples: Associazione Nazionale
Permessi per ex festività. 1A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti: FEDERCASSE 58 per l'anno di permessi giornalieri retribuiti corrispondente assunzione e fino a quello delle giornate che 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già indicate come festive dagli arttcompresi nei periodi previsti dall'art. 1 52); con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 della legge 27 maggio 1949di permesso retribuito; con oltre 10 anni di anzianità, n. 260) non siano piùgiorni 5 di permesso retribuito. Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per successive disposizioni l'anno di leggeassunzione e per ciascuno degli anni successivi, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52). Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto per quei giorni all’intero al normale trattamento economico.
2, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni. I permessi di cui sopra sono fruibili previsti comunque non utilizzati nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’annocorso dell'anno solare, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornataad un giorno, viene liquidata la corrispondente retribuzione vanno liquidati sulla base dell’ultima mensilità dell'ultima retribuzione percepita nell’anno nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 competenza. Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della retribuzione annua Repubblica e per ogni giornata)la festa dell'Unità Nazionale, entro la fine di febbraio dell’anno successivoquello ordinato dall’ultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice dirigente abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
43. Ai fini di cui al comma 11 del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
4. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 il numero di permessi per ex festività dei dirigenti è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione, istituito con l’accordo 19 gennaio 2012 di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e le aree professionali.
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Permessi per ex festività. 1. Al AI lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - − che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - − che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
5. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 il numero di permessi per ex festività dei quadri direttivi è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Permessi per ex festività. 1. Al lavoratorelavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - – che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito prestabilito per il medesimo; - – che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 -14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione dei permessi va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 l/360 della retribuzione annua per ogni giornata), giornata entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
4). Ai fini di cui al primo comma 1del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
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Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua). In via transitoria, per gli anni 2012-2018 il numero di permessi per ex festività dei quadri direttivi è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione.
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Permessi per ex festività. 1. Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; - che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).. CAPITOLO VIII
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