Personale docente. A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero. B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A). C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Personale docente. A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1comma, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 713, comma 1, punto II e IV V del presente CCNI.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Personale docente. A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, negli nei 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI CCNI, fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Personale docente. A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, negli 8 nei 6 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI CCNI, fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio nel sessennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.
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Personale docente. A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma 1, negli 8 nei 7 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI CCNI, fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio nel settennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.
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