PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI Clausole campione

PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI congiuntamente, le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI come identificati dall’art.152-sexies del Regolamento CONSOB sono:
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. Ai fini del presente Codice per “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti si intendono:
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. Ai fini della presente Sezione A del Codice devono intendersi Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. Ai fini del presente Codice devono intendersi Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: • il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; • le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; • le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a); • le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a); • i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI ai sensi dell’art. 3 del MAR le seguenti persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; d) una persona giuridica, trust o partnership: i) le cui responsabilità di direzione3 siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o ii) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) , o iii) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c), o iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c).