PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. 3.1 Agli effetti della presente Procedura si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (i) le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e (ii) le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
3.2 Per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.3 Per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
3.4 I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente le...
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI congiuntamente, le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. Ai fini del presente Codice devono intendersi Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: • il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; • le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; • le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a); • le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a); • i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. Ai fini del presente Codice per “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti si intendono:
1.2.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
1.2.2) le persone giuridiche, le società di persone, e i trust, in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1.2.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
1.2.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1.2.1);
1.2.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.2.1);
1.2.5) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.2.1).
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI. Ai fini della presente Sezione A del Codice devono intendersi Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI ai sensi dell’art. 3 del MAR le seguenti persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; d) una persona giuridica, trust o partnership: i) le cui responsabilità di direzione3 siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o ii) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) , o iii) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c), o iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c).
PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI come identificati dall’art.152-sexies del Regolamento CONSOB sono: