Common use of Perturbazioni del mercato Clause in Contracts

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale, dal punto di vista assoluto o relativo, a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudi- zio. In questo caso e dopo consultazione, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi essenzialmente equivalenti. 4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3 del pre- sente Articolo, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiu- dicano l’esecuzione del presente Accordo.

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Samples: Accordo Di Commercio E Di Cooperazione Economica

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci siano importate sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale, dal punto di vista assoluto in quantità o relativo, a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo articolo hanno lo scopo di trovare tro­ vare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta notifi­ cazione della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo2, la Parte parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudi- ziopregiudizio. In questo caso e dopo consultazione, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi essenzialmente sostanzialmente equivalenti. 4. Qualora decidano In circostanze eccezionali, nelle quali un ritardo provocherebbe pregiudizi di applicare i dif­ ficile riparazione, provvedimenti come quelli previsti nel al paragrafo 3 possono essere provvisoriamente applicati senza consultazioni preventive, a condizione che si pro­ ceda alle consultazioni immediatamente dopo l’applicazione. Essi sono applicati in conformità delle disposizioni pertinenti del pre- sente ArticoloGATT/OMC. 5. Nella scelta dei provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti conferiscono confe­ riscono la priorità a quelli che meno pregiu- dicano l’esecuzione pregiudicano l’applicazione del presente Accordo.

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Samples: Trade and Economic Cooperation Agreement

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale, dal punto di vista assoluto nazionale o relativo, a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo articolo hanno lo scopo di trovare tro­ vare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudi- ziopregiudizio. In questo caso e dopo consultazioneconsultazione nell’ambito del Comitato misto, l’altra Parte contraente con­ traente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi essenzialmente equivalentiAccordo. 4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3 del pre- sente Articolo3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiu- dicano pregiudicano l’esecuzione del presente Accordo.

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Samples: Accordo Di Commercio E Di Cooperazione Economica

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale, dal punto di vista assoluto o relativo, a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudi- pregiudi­ zio. In questo caso e dopo consultazione, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi essenzialmente equivalenti. 4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti nel paragrafo 3 del pre- pre­ sente Articolo, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiu- pregiu­ dicano l’esecuzione del presente Accordo.

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Samples: Trade and Economic Cooperation Agreement

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci siano importate sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale, dal punto di vista assoluto in quantità o relativo, a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente reci- procamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta notificazione della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo2, la Parte parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudi- zioriparare il pregiudizio. In questo caso e dopo consultazione, l’altra l'altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi essenzialmente sostanzialmente equivalenti. 4. Qualora decidano In circostanze critiche, nelle quali un ritardo provocherebbe pregiudizi di applicare i provvedimenti previsti nel difficile riparazione, un'azione come quella prevista al paragrafo 3 del pre- sente Articolopuò essere provviso- riamente iniziata senza consultazioni preventive, a condizione che si proceda alle consultazioni immediatamente dopo l'applicazione dei provvedimenti. 5. Nella scelta dei provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti conferiscono confe- riscono la priorità a quelli che meno pregiu- dicano l’esecuzione pregiudicano l'applicazione del presente AccordoAc- cordo. 6. Ogni provvedimento è applicato in conformità delle disposizioni pertinenti del GATT 1994.

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Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci siano importate sul territorio di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale, dal punto di vista assoluto in quantità o relativo, a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo articolo hanno lo scopo di trovare tro- vare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la data della domanda scritta notifi- cazione della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo2, la Parte parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudi- ziopregiudizio. In questo caso e dopo consultazione, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi essenzialmente sostanzialmente equivalenti. 4. Qualora decidano In circostanze eccezionali, nelle quali un ritardo provocherebbe pregiudizi di applicare i dif- ficile riparazione, provvedimenti come quelli previsti nel al paragrafo 3 possono essere provvisoriamente applicati senza consultazioni preventive, a condizione che si pro- ceda alle consultazioni immediatamente dopo l’applicazione. Essi sono applicati in conformità delle disposizioni pertinenti del pre- sente ArticoloGATT/OMC. 5. Nella scelta dei provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti conferiscono confe- riscono la priorità a quelli che meno pregiu- dicano l’esecuzione pregiudicano l’applicazione del presente Accordo.

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