Common use of Perturbazioni del mercato Clause in Contracts

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano reciprocamente qualora nel territorio dell’una o dell’altra Parte sono importati prodotti in quantitativi talmente grandi o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenti. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni recipro- camente soddisfacenti; sempreché le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si devono concludere al più tardi trenta giorni dopo la data di notifica della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono a un accordo in seguito a un’azione intrapresa in appli- cazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa ha il diritto di limitare le importazioni dei prodotti in questione, nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e in seguito alle consulta- zioni in seno al Comitato misto, l’altra Parte è libera di derogare agli obblighi in virtù del presente Accordo. 4. Nella scelta dei provvedimenti di cui al paragrafo 3, le Parti contraenti conferi- scono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento del presente Ac- cordo.

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Samples: Commercio E Cooperazione Economica

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano reciprocamente qualora nel territorio dell’una le importazioni di determinate merci aumentino al punto tale o dell’altra Parte sono importati prodotti in quantitativi talmente grandi o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare pregiudica­ re gravemente i produttori nazionali di merci analoghe simili o direttamente concorrentiin diretta concorrenza. 2. Le Nel condurre le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di 1, le Parti si adoperano per trovare soluzioni recipro- camente soddisfacenti; sempreché soddisfacenti per entrambi. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse le consultazioni si devono concludere concludono al più tardi trenta giorni dopo la data di della notifica della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono a un accordo in seguito a un’azione intrapresa in appli- cazione applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa ha il diritto di può limitare le importazioni dei prodotti in questione, delle merci oggetto della controversia nella misura e durante il periodo strettamente assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudiziopregiu­ dizio. In questo caso tal caso, e in seguito alle consulta- zioni dopo che le Parti si sono consultate in seno al Comitato misto, l’altra Parte contraente è libera di derogare agli obblighi in virtù prendere le misure adeguate nei limiti del presente Accordo. 4. Nella scelta dei Qualora decidano di applicare i provvedimenti di cui al previsti nel paragrafo 3, le Parti contraenti conferi- scono conferiscono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento pregiudicano l’esecuzione del presente Ac- cordoAccordo.

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Samples: Accordo Di Commercio E Di Cooperazione Economica

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano reciprocamente qualora nel territorio dell’una o dell’altra Parte sono importati prodotti le importazioni di una determinata merce aumentino in quantitativi talmente grandi o proporzioni e a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare pregiudi- care gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenticoncorren- ziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni recipro- camente soddisfacenti; sempreché nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimentialtri- menti, esse si devono concludere concludono al più tardi trenta giorni dopo la data di notifica della domanda scritta presentata dalla Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono a ad un accordo in seguito a un’azione intrapresa in appli- cazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa ha il diritto di può limitare le importazioni dei prodotti delle merci in questione, questione nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e in seguito alle consulta- zioni consultazioni in seno al Comitato misto, l’altra Parte è libera di può derogare agli obblighi in virtù del che il presente AccordoAccordo le impone. 4. Nella scelta dei Qualora decidano di applicare i provvedimenti di cui al paragrafo 3, le Parti contraenti conferi- scono con- traenti conferiscono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento del presente Ac- cordoAccordo.

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Samples: Accordo Di Commercio E Di Cooperazione Economica

Perturbazioni del mercato. 1. Le Parti contraenti si consultano reciprocamente qualora nel le importazioni di determinate merci sul territorio dell’una o dell’altra Parte sono importati prodotti in quantitativi talmente grandi di una di esse aumentino rispetto alla produzione nazionale o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenticoncorrenziali. 2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni recipro- camente reciprocamente soddisfacenti; sempreché nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si devono concludere concludono al più tardi trenta 30 giorni dopo la data di notifica della domanda scritta della Parte contraente interessata. 3. Se le Parti non giungono a un accordo in seguito a un’azione intrapresa in appli- cazione dei confor- memente ai paragrafi 1 e 2, la Parte lesa ha il diritto di può limitare le importazioni dei prodotti in questione, delle merci interessate nella misura e durante il periodo strettamente assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e in seguito alle consulta- zioni in seno al dopo consultazione nell’ambito del Comitato misto, l’altra Parte è libera di derogare agli obblighi contraente può prendere adeguati provvedimenti in virtù del presente Accordo. 4. Nella scelta dei Qualora decidano di applicare i provvedimenti di cui al previsti nel paragrafo 3, le Parti contraenti conferi- scono conferiscono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento pregiudicano l’esecuzione del presente Ac- cordoAccordo.

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Samples: Accordo Di Commercio E Di Cooperazione Economica