Piattaforme di approvvigionamento digitale Clausole campione

Piattaforme di approvvigionamento digitale. 1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più fasi di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23.
Piattaforme di approvvigionamento digitale. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, che consentono alle Stazioni Appaltanti di svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici al fine di digitalizzare uno o più fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della BDNCP e con i servizi della PDND e devono rispettare i requisiti tecnici definiti da AGID nel documento di Regole Tecniche. Le SA e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre SA.
Piattaforme di approvvigionamento digitale. L'articolo 25 disciplina le piattaforme digitali di e-procurement. I commi 1 e 2 disciplinano le piattaforme digitali di e-procurement che costituiscono l’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più fasi delle procedure di gara e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Si prevede, in particolare, che le piattaforme di e-procurement dovranno assicurare la parità di accesso degli operatori e la partecipazione alla gara degli stessi. Il comma 3 introduce la previsione secondo cui la stazione appaltante, non dotata di una propria piattaforma digitale di e-procurement, dovrà necessariamente avvalersi delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, dalle regioni e dalle province autonome. Il comma 4, da ultimo, stabilisce che non possono essere posti a carico dei concorrenti, ovvero dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme. Articolo 26‌
Piattaforme di approvvigionamento digitale. XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX