Common use of Pignorabilità e Sequestrabilità Clause in Contracts

Pignorabilità e Sequestrabilità. Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell’art. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 267 - “Legge fallimentare”), le somme dovute dalla Società in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

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Pignorabilità e Sequestrabilità. Ai sensi dell’artsensi, per gli effetti e nei limiti di cui all’Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell’artArt. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 16 marzo 1942 n°267 - “Legge e successive modifiche così detto legge fallimentare), le somme dovute dalla Società in virtù dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

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Pignorabilità e Sequestrabilità. Ai sensi dell’artsensi, per gli effetti e nei limiti di cui all’Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell’artArt. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 16 marzo 1942 n°267 - “Legge così detto legge fallimentare), le somme dovute dalla Società in virtù dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

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Pignorabilità e Sequestrabilità. Ai sensi dell’artsensi, per gli effetti e nei limiti di cui all’Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell’artArt. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 16 marzo 1942 n°267 - “Legge così detto legge fallimentare), le somme dovute dalla Società in virtù dipen- denza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

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Pignorabilità e Sequestrabilità. Ai sensi dell’artdel 1° comma dell’Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell’artArt. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 16 marzo 1942 n. 267 - “Legge così detto legge fallimentare), le somme dovute dalla Società in virtù dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né pignora- bili né sequestrabili.

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Pignorabilità e Sequestrabilità. Ai sensi dell’artsensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'Art. 1923 del Codice Civile e fatti salvi i casi previsti dalla vigente normativa (2° comma dell’artArt. 1923 del Codice Civile e Regio Decreto 16/3/1942 n. 16 marzo 1942 n°267 - “Legge così detto legge fallimentare), le somme dovute dalla Società in virtù dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

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