POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO. 10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La garanzia della rata di saldo copre anche l’attecchimento degli alberi e del verde in genere. Per l’importo della rata di saldo vedi art. 18 punto 4 del presente Capitolato.
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