Common use of POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Clause in Contracts

POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice Contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una poliz a assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazio rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. e autorizzata alla copertura dei 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare e ecuzione dell’ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono eff caci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante p ima della stipula dell’accordo e in ogni caso, prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro). 3. L’Appaltatore dovrà pertanto stipulare le seguenti polizze: a. polizza assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei contratti applicativi del presente accordo (la copertura dei danni e perdite alle proprie attrezzature e mezzi d’opera di cantiere è facoltativa) provocati da qualsiasi causa per un importo pari al valore del presente Accordo Quadro. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere: i. l’estensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di di terzi e/o della Stazione appaltante o comunque da esso detenuti con un massimale di € 50.000,0 (Cinquantamila/00); comprese le spese di demolizione e sgombero per € 20.000,00 (Ventimila/00); b. polizza RCT a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei contratti applicativi dell’accordo può essere inclusa anche nell’ambito della suddetta copertura CAR, ma comunque deve essere stipulata per un massimale di € 1.000.000,00 (Unmilione/00) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i. Tale copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificamente prevedere le seguenti estensioni: x. xxxxxxxx che preveda la qualifica di “terzi” per tutti i soggetti partecipanti al servizio, inclusi loro dipendenti, nei confronti di appaltatori ‐ vincitori di appalti diversi ‐ che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetto del presente appalto, nei confronti dei dipendenti della Stazione appaltante, nei confronti della direzione dei lavori; ii. furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l’esecuzione delle attività; iii. colpa grave dell’Appaltatore o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa grave delle persone di rispondere; cui o con cui la/i medesima/i debba/no 4. Le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna custodia; beni che, nell’ambito di esecuzione delle attività, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi e dovranno, infine, garantire il risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi, e di attività industriali e commerciali. 5. Le garanzie richieste, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di con xxxxxxx, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma , del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 07/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senz causati dalle imprese mandanti. alcuna riiserva anche i danni 6. Qualora l’Appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio, di Committenza della Stazione appaltante e la responsabilità civile de l’Appaltatore fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo. 7. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Ap tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato: altatore è

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POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, Le disposizioni del Codice Contratti presente articolo trovano applicazione nel presente accordo e dell’articolo 125 negli ordini di lavoro attuativi (OdL). L’Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione degli interventi o per altre cause ad essi conseguenti. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del d.P.R. n. 207/2010, certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. A tal fine l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla prima della sottoscrizione del presente Accordo dell’Accordo Quadro, a produrre produrre: - una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante l’ASM Terni S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione e (Art.103 del D.Lgs.50/2016) da qualsiasi causa determinati; - una poliz a polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa attività RCT e di assicurazio Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.), per danni materiale e patrimoniali con massimale per anno e 1) per quanto concerne i rischi di esecuzione: la copertura dei danni ai quali beni mobili ed immobili su cui si riferisce l’obbligo svolge il servizio siano essi di assicurazione. e autorizzata alla copertura deiproprietà dell’ASM Terni S.p.A., della SII (Servizio Idrico Integrato) o di Terzi; 2) Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, cottimisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell’ASM Terni S.p.A. occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o dell’ASM Terni S.p.A.; è richiesta l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’ASM Terni S.p.A. autorizzati all’accesso al cantiere, gli eventuali coordinatori per la sicurezza e collaudatori. La copertura garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle predette responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative decorre prestate dalla data mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si precisa che le ipotesi di consegna dei lavori del primo contratto applicativo danno sopra specificate hanno carattere indicativo e cessa alle ore 24 del giorno non esaustivo restando valido il principio secondo il quale l’appaltatore deve garantire la presentazione di emissione del certificato una polizza che tenga indenne l’ASM Terni S.p.A. da tutti i rischi di regolare e ecuzione dell’ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono eff caci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123qualsiasi causa determinati. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante p ima all’ASM Terni S.p.A. prima della stipula dell’accordo e in ogni caso, prima della consegna dei lavori del primo contratto OdL applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro). L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non dovrà comportare l’inefficacia della garanzia. 32. L’Appaltatore dovrà pertanto stipulare le seguenti polizze: a. polizza assicurativa CAR Per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali dell’ASM Terni S.p.A. provvederà a copertura trattenere sui verbali di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei contratti applicativi accettazione del presente accordo (contratto l’importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la copertura riparazione dei danni e perdite alle proprie attrezzature e mezzi d’opera causati addebitando in contabilità il costo di cantiere è facoltativa) provocati da qualsiasi causa per un importo pari al valore del presente Accordo Quadro. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere: i. l’estensione eventuali interventi collaborativi di garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di di terzi e/o della Stazione appaltante o comunque da esso detenuti con un massimale di € 50.000,0 (Cinquantamila/00); comprese le spese di demolizione e sgombero per € 20.000,00 (Ventimila/00); b. polizza RCT a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei contratti applicativi dell’accordo può essere inclusa anche nell’ambito della suddetta copertura CAR, ma comunque deve essere stipulata per un massimale di € 1.000.000,00 (Unmilione/00) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i. Tale copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificamente prevedere le seguenti estensioni: x. xxxxxxxx che preveda la qualifica di “terzi” per tutti i soggetti partecipanti al servizio, inclusi loro dipendenti, nei confronti di appaltatori ‐ vincitori di appalti diversi ‐ che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetto del presente appalto, nei confronti dei dipendenti della Stazione appaltante, nei confronti della direzione dei lavori; ii. furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l’esecuzione delle attività; iii. colpa grave dell’Appaltatore o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa grave delle persone di rispondere; cui o con cui la/i medesima/i debba/no 4. Le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna custodia; beni che, nell’ambito di esecuzione delle attività, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi e dovranno, infine, garantire il risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi, e di attività industriali e commercialiASM Terni S.p. 5. Le garanzie richieste, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di con xxxxxxx, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma , del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 07/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senz causati dalle imprese mandanti. alcuna riiserva anche i danni 6. Qualora l’Appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio, di Committenza della Stazione appaltante e la responsabilità civile de l’Appaltatore fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo. 7. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Ap tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato: altatore èA.

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POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice Contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una poliz a polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazio assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. e autorizzata alla copertura dei. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare e ecuzione esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono eff caci efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante p ima prima della stipula dell’accordo e in ogni caso, prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro). 3. L’Appaltatore dovrà pertanto stipulare le seguenti polizze: a. polizza x. xxxxxxx assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei contratti applicativi del presente accordo (la copertura dei danni e perdite alle proprie attrezzature e mezzi d’opera di cantiere è facoltativa) provocati da qualsiasi causa per un importo pari al valore del presente Accordo Quadro. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere: i. l’estensione di garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi e/o della Stazione appaltante o comunque da esso detenuti con un massimale di € 50.000,0 50.000,00 (Cinquantamila/00); comprese le spese di demolizione e sgombero per € 20.000,00 (Ventimila/00); b. polizza RCT a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei contratti applicativi dell’accordo può essere inclusa anche nell’ambito della suddetta copertura CAR, ma comunque deve essere stipulata per un massimale di € 1.000.000,00 (Unmilione/00) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i. Tale copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificamente prevedere le seguenti estensioni: x. xxxxxxxx che preveda la qualifica di “terzi” per tutti i soggetti partecipanti al servizio, inclusi loro dipendenti, nei confronti di appaltatori ‐ vincitori di appalti diversi ‐ che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetto del presente appalto, nei confronti dei dipendenti della Stazione appaltante, nei confronti della direzione dei lavori; ii. furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l’esecuzione delle attività; iii. colpa grave dell’Appaltatore o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa grave delle persone di rispondere; cui o con cui la/i medesima/i debba/nono rispondere; 4. Le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna e/o custodia; beni che, nell’ambito di esecuzione delle attività, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi e dovranno, infine, garantire il risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi, e di attività industriali e commerciali. 5. Le garanzie richieste, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di con xxxxxxxconcorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 07/2010207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senz senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. alcuna riiserva anche i danni. 6. Qualora l’Appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio, di Committenza della Stazione appaltante e la responsabilità civile de l’Appaltatore dell’Appaltatore fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo. 7. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Ap l’Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato: altatore è: a. denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione; b. appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti; c. pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa; d. risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’Appaltatore; e. prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Stazione appaltante. 8. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella polizza RCT. 9. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative. 10. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazione appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente accordo o per altri titoli.

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POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, Le disposizioni del Codice Contratti presente articolo trovano applicazione nel presente accordo e dell’articolo 125 negli ordini di lavoro attuativi (OdL). L’Aggiudicatario sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza della esecuzione degli interventi o per altre cause ad essi conseguenti. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del d.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. A tal fine l’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla prima della sottoscrizione del presente Accordo dell’Accordo Quadro, a produrre produrre: - una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante l’ASM Terni S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione e (Art.103 del D.Lgs.50/2016) da qualsiasi causa determinati; - una poliz a polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attivitàattività RCT e di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.), per danni materiale e patrimoniali con massimale per anno e per sinistro non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila euro). Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazio assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. e autorizzata alla La polizza assicurativa deve prevedere: 1) per quanto concerne i rischi di esecuzione: la copertura deidei danni ai beni mobili ed immobili su cui si svolge il servizio siano essi di proprietà dell’ASM Terni S.p.A., della SII (Servizio Idrico Integrato) o di Terzi; 2) Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: la copertura dei danni che l’Aggiudicatario deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, cottimisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell’ASM Terni S.p.A. occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Aggiudicatario o dell’ASM Terni S.p.A.; è richiesta l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell’ASM Terni S.p.A. autorizzati all’accesso al cantiere, gli eventuali coordinatori per la sicurezza e collaudatori. La copertura garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Aggiudicatario dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle predette responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative decorre prestate dalla data mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si precisa che le ipotesi di consegna dei lavori del primo contratto applicativo danno sopra specificate hanno carattere indicativo e cessa alle ore 24 del giorno non esaustivo restando valido il principio secondo il quale l’Aggiudicatario deve garantire la presentazione di emissione del certificato una polizza che tenga indenne l’ASM Terni S.p.A. da tutti i rischi di regolare e ecuzione dell’ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono eff caci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123qualsiasi causa determinati. Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante p ima all’ASM Terni S.p.A. prima della stipula dell’accordo e in ogni caso, prima della consegna dei lavori del primo contratto OdL applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro). L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non dovrà comportare l’inefficacia della garanzia. 32. L’Appaltatore dovrà pertanto stipulare le seguenti polizze: a. polizza assicurativa CAR Per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali dell’ASM Terni S.p.A. provvederà a copertura trattenere sui verbali di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei contratti applicativi accettazione del presente accordo (contratto l’importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l’Aggiudicatario ad eseguire direttamente la copertura riparazione dei danni e perdite alle proprie attrezzature e mezzi d’opera causati addebitando in contabilità il costo di cantiere è facoltativa) provocati da qualsiasi causa per un importo pari al valore del presente Accordo Quadro. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere: i. l’estensione eventuali interventi collaborativi di garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di di terzi e/o della Stazione appaltante o comunque da esso detenuti con un massimale di € 50.000,0 (Cinquantamila/00); comprese le spese di demolizione e sgombero per € 20.000,00 (Ventimila/00); b. polizza RCT a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei contratti applicativi dell’accordo può essere inclusa anche nell’ambito della suddetta copertura CAR, ma comunque deve essere stipulata per un massimale di € 1.000.000,00 (Unmilione/00) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i. Tale copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificamente prevedere le seguenti estensioni: x. xxxxxxxx che preveda la qualifica di “terzi” per tutti i soggetti partecipanti al servizio, inclusi loro dipendenti, nei confronti di appaltatori ‐ vincitori di appalti diversi ‐ che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetto del presente appalto, nei confronti dei dipendenti della Stazione appaltante, nei confronti della direzione dei lavori; ii. furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l’esecuzione delle attività; iii. colpa grave dell’Appaltatore o degli altri soggetti assicurati e dolo e/o colpa grave delle persone di rispondere; cui o con cui la/i medesima/i debba/no 4. Le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna custodia; beni che, nell’ambito di esecuzione delle attività, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi e dovranno, infine, garantire il risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi, e di attività industriali e commercialiASM Terni S.p. 5. Le garanzie richieste, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di con xxxxxxx, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma , del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 07/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senz causati dalle imprese mandanti. alcuna riiserva anche i danni 6. Qualora l’Appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio, di Committenza della Stazione appaltante e la responsabilità civile de l’Appaltatore fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo. 7. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Ap tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato: altatore èA.

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