SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Esecuzione dei lavori di manutenzione da eseguirsi presso gli stabili di proprietà della Cassa a Modena
fra
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, rappresentata dal Direttore Gene ale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 25/12/1956, munito dei necessari poteri, in seguito denominata “Cassa” o “Stazione Appaltante”
e
l’Impresa .............................................................., con sede in n.,
P. IVA ........................................., Cod. Fisc. ..............................................., iscritta alla CCIAA di
......................................... al n. ............................................., di seguito anche “Appaltatore” o
“Impresa”, in persona del sig. ................................................... .., nato a ...................................
il ........................................................, nella sua qualità di
munito dei necessari poteri come da.........................................
..................................................,
PREMESSO CHE
✓ la Cassa ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro – l’esecuzione dei lavori di manutenzione edile e impiantistica da eseguirsi presso gli stabili di proprietà della Cassa a Modena;
✓ in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi si ritiene necessario pervenire ad un accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad
eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera c richieste con appositi contratti applicativi;
✓ ai fini suddetti è stata indetta apposita gara a procedur
e di volta in volta gli verranno
aperta, ai sensi dell’articolo 59
del
d.lgs. n.
163/2006, a seguito della quale è risultata aggiudicataria
l’Impresa
.......................................................
✓ l’Impresa ha
costituito
la cauzione definitiva di cui
al successivo art. 10, ai sensi
dell’articolo 113, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
✓ stata data comunicazione ai soggetti di cui all’art. 79, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
✓ si
rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo
accordo quadro, che
sarà in seguito indicato anche con il termine “accordo”.
ARTICOL 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE
1. Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:
Stazione Appaltante: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, sede legale Xxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 (Xxxx operativa: Xxx X.X. Xxxxx, 0) 00000 xxx
Codice Fiscale e Partiva I.V.A. 80027390584
Appaltatore: Impresa aggiudicataria dell’Accordo quadro
Parti: Stazione appaltante e Appaltatore
Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall’art. 68 d.lgs. n. 163/2006
Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incaric
Contratto applicativo: modulo d’ordine trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo in relazione alle esigenze
CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esec zione dei lavori
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento
POS: Piano Operativo di Sicurezza
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
Regolamento generale: D.P.R. n. 207/2010
Codice: D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
2. Le premesse, le definiz oni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel
presente accordo costituisc ogni effetto valore di patto.
no parte integrante e sostanziale della stesso ed assumono ad
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori di
manutenzione edile e
impiantistica “a chiamata”,
secondo
le necessità che si
manifesteranno nel corso del periodo di durata del presente Accordo Quadro.
Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all’Appaltatore i richiamati lavori
di manutenzione, il quale accetta e si impegna sin d’ora ad eseguirli, alle condizioni
contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati.
2. L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità
dell’esercizio
delle attività degli
immobili oggetto d’intervento
ed a tale
proposito
dovranno essere predisposte, di concerto
con la
Stazione
Appaltante, tutte le
metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in
casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.
L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. Rientra inoltre nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente per dare gli immobili oggetto dell’accordo perfettamente mantenuti.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell’ambito dello stesso accordo, ivi compreso lo sgombero della neve e del ghiaccio, anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanza e richieste di compensi o indennizzi di sorta.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’Appaltatore obblighi.
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento
dei propri
6. Con la presentazione
dell’offerta, corredata anche
dalle specifiche dichiarazioni
all’uopo richieste, l’Appaltatore attesta:
6.1
di avere
esaminato
tutti gli
elaborati progettuali,
di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le
tipologie
degli interventi previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle
discariche
autorizzate, nonché di tut e le circostanze generali e
particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei
lavori dell’accordo quadro e
i aver giudicato le
lavorazioni
previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
6.2 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria
per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell’accordo quadro;
6.3
di aver accertato lo stato dei
luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni
dell’area
dell’intervento, ed i
lavori necessari pe
la conduzione del
servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell’accordo quadro;
6.4
di avere
la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di
capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l’esecuzione dei lavori compresi nell’accordo quadro;
6.5
di essere
a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme uffic ali e leggi
vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le op re in oggetto, obbligandosi a
rispettare
e a far
rispettare
ai propri
incaricati
le norme
e i regolamenti che
disciplinano la sicurezza dell’esercizio
delle attività previste negli
immobili
interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
6.6
di impegnarsi a collaborare
con la Direzione Lavori allo
scopo di
agevolare
l’esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma.
7. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi.
8. I contratti applicativi avranno la forma di modulo d’ordine e si intenderanno vincolanti
all’atto del
loro ricevimento da parte
dell’Appaltatore. Con ciascun
contratto
applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
9. Ciascun contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
9.1 l’oggetto degli interventi da eseguire;
9.2 la descrizione e con istenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
9.3 le categorie di lavoro costituenti l’intervento da realizzare;
9.4 il luogo interessato dagli interventi;
9.5 l’importo presunto dell’intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento;
9.6
il cronoprogramma complessità;
dei lavori di ciascun intervento nei casi di
maggiore
9.7 i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità;
9.8 i documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.) qualora occorrenti;
9.9
le prescrizioni riguardanti le
precauzioni da adottare ai fini del rispetto della
normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
9.10 tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’articolo 15.
Il Responsabile della Stazione Appaltante,
nella fase
di predisposizione
del singolo
contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
10. L’Appaltatore
risponderà verso la stazione
appaltante del risultato sopra indicato
rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al
ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli immobili interessati.
11. L’inadempienza dell’Appaltatore
alla presa
in consegna dei lavori, relativi ai singoli
contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione
appaltante di risolvere
il presente accordo,
ai sensi
dell’articolo 1456 del c.c., e di
incamerare la cauzione maggior danno.
ai sensi
dell’articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del
12. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
13. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro
comprendono e compe sano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che
pertanto in titolo.
nessun caso potrà richiedere
/o pretendere ulteriori compensi a tale
ARTICOLO 3 – T RMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO‐PROROGHE
1. Il termine di
validità contrattuale del presente accordo viene
stabilito in mesi 36
(trentasei) indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga
raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione
appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal per l’ultimazione.
contratto applicativo
4. Detta protrazione dei
termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per
pretendere
compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità
nella determinazione dei prezzi relativo onere.
di tariffa,
che comprendono
e compensano ogni
5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto
termine di validità contrattuale del presente accordo.
6. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere ese uito entro il periodo di termine
utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
7. Nella fissazione dei termini di cui
ai precedenti commi, le parti
considerano anche il
normale andamento stagionale sfavorevole.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
9. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti richiamati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo
stesso, pur
quando non siano
materialmente allegati al medesimo,
in quanto
l’Appaltatore
dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li
conosce ed accetta,
senza eccezione alcuna.
10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti
richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle
competenti Autorità che hanno
giurisdizione sui luoghi dove si
debbono
eseguire i
lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.
ARTICOLO 4 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore
deve eleggere domicilio ai sensi e nei
modi di
cui all’articolo 2 del
D.M.LL.PP. n. 145/2000 (d’ora
in avanti
C.G.A.);
tale domicilio si
intendono
ritualmente
effettuate
tutte le intimazioni,
le assegnazioni di
termini e
ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i la
ori, deve
depositare
presso la
Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico
dell’impresa
o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni
del presente accordo
quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
4. L’Appaltatore, tramite
il direttore tecnico
di cantiere, assicura
l’organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei llavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per
disciplina, incapacità o rave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. I soggetti indicati dall’Impresa ai
quali viene affidato
l’incarico
di direttore tecnico
dovranno essere dotati di laurea
in ingegneria o architettura o
equivalen e titolo di
studio tecnico, iscritti nei relativi albi professionali.
7. Oltre quanto sopra espresso al direttore tecnico di cantiere competono le seguenti
responsabilità:
a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;
c. osservare e far
osservare a tutte
le maestranze presenti in cantiere le
prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psico isiche non
idonee
e che si
comportassero in
modo tale
da compromettere
la propria
sicurezza e quel a degli altri addetti
presenti in cantiere
o che si
rendessero
colpevoli di insubordinazione o disonestà;
e. vietare
l’ingresso alle persone non
addette ai lavori e
non espressamente
autorizzate.
8. L’Appaltatore trasgressione
è in ogni caso responsabile delle prescrizioni tecniche e
dei danni cagionati dall’inosservanza e delle norme di vigilanza e di sicurezza
disposte dalle leggi e da regolamenti vigenti.
9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico di cantiere
e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i
rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo stimato dell’accordo è (Quattrocentomila/00).
pari
ad €
400.000,00
Detto importo è così composto:
a) euro 397.000,00 (Trecentonovantasette virgola zero zero) per lavori, dei quali:
✓ euro 106.920,00 (Centoseimilanovecent quota parte relativa al costo del personal
venti virgola zero zero) quale
, cosi come previsto dall’art. 82
comma 3‐bis del D.Lgs 163/2006, non soggetti a ribasso;
✓ euro 290.080,00 (Duecentonovantamilaottanta soggetti a ribasso;
virgola zero zero),
b) euro 3.000,00 (Tremila virgola zero zero) per oneri per la sicurezza interferenze previste nel DUVRI, non soggetti a riba so.
da rischi
2. L’importo dell’accordo, così costituito:
ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, risulta
– Categoria OG1 – Prevalente – classifica I – Importo complessivo presunto di Euro 240.000,00 (Duecentoquarantaventimila/00)
– Categoria OS30 – Scorporabile– classifica I – Importo complessivo presunto di Euro 160.000,00 (Centosessantamila/00)
Poiché gli importi delle singole
categorie
di lavoro sono stati determinati con
riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore mo ivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
3. La
Stazione
Appaltante
non assume alcun
impegno
in ordine al raggiungimento
dell’importo
dell’accordo che è
meramente
presuntivo e rilevante ai soli fini della
costituzione della cauzione.
4. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori di manutenzione che, in
base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti appli ativi dalla
stazione appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
5. Per i lavori
oggetto del presente accordo non è
concessa
alcuna anticipazione
sull’importo contrattuale.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i
prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi al netto del ribasso offerto, che costituiscono
l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
2. La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore l’esecuzione di oper rientranti
nelle categorie indicate
al precedente arti
olo 5 anche se non
riconduc bili a voci
ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verranno utilizzati i prezzi di cui al Prezzario “PREZZI INFORMATIVI DELLE OPE E EDILI IN MODENA edizione 2013 della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena” al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’aggiudicatario; per le lavorazioni non
recuperabili nel suddetto prezzario verranno concordati in contraddittorio tra la
Direzione Lavori e l’Appaltatore gli eventuali relativi Nuovi Prezzi, ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
3. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti con
xxx xxxx’Appaltatore
in base ai
propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L’applicazione è specificatamente
indicata nel
singolo specifico contratto applicativo. I
prezzi stessi comprendono e
compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.
4. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei
rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli event stessi si riferiscono.
ali elaborati progettuali cui gli
5. Costituiranno
inoltre parte integrante di
ciascun c
ntratto applicativo,
oltre agli
eventuali elaborati di
progetto,
i capitolati, le tariffe dei
prezzi su
richiamate
(prescrizioni,
modalità
esecutive,
obblighi
ed oneri
di esecuzione), le prescrizioni
tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente
accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi tutti gli interventi.
nella realizzazione di
6. Per gli interventi che
comprendono la costruzione
o modifica d’impianti soggetti
all’applicazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 recante il “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11‐quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del
005, reca
te riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” e ss.mm.ii.,
sono a carico dell’Appaltatore gli adempimenti relativi alla dichiarazione di conformità, quest’ultima da fornire entro 30 (trenta) giorni dalla data d’ultimazione dei lavori di cui
al relativo Contratto Ap licativo.
7. L’Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, due copie dei disegni esecutivi as‐built (architettonico, impiantistico, ecc.),
eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d’opera nonché
copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con files di disegni in
formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato
.doc (Word) e .xls (Excel). L’onere relativo alla fornitura ed all’eventuale aggiornamento
di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offert format di elaborazione dei files farà riferimento alle pr Appaltante.
di cui al precedente punto 1. Il scrizioni indicate dalla Stazione
8. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
✓ tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini,
studi,
sperimentazioni, prove, progettazioni
di dettaglio, approvazioni e
autorizzazioni che si rendessero necessari;
✓ tutti gli oneri contemplati
dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente
Accordo e nei
suoi allegati, nonché tutti
quelli ulteriori di
carattere
complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari
per dare le opere oggetto dell’appalto complete a regola d’arte, funzionali e
pronte per l’uso a cui sono destinate.
9. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla presenza
di esercizio delle attività degli immobili interessati dal ’accordo, e dall’esecuzione per
fasi delle opere, fasi che saranno
stabilite
alla stazione appaltante in relazione alle
esigenze dell’esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di
tariffa. L’impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la
facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche
modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all’operatività degli immobili interessati.
10. Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove
previsto, in
relazione
ai rischi di interferenza ed in
applicazione del PSC saranno
compensati a
misura utilizzando
la tariffa
dei prezzi
per la sicurezza richiamata al
comma 3 del presente articolo, descritti nel Piano della Sicurezza specifico per ogni modulo d’ordine e non saranno soggetti a ribasso.
11. Salvo quanto sopra specificato per le lavorazioni notturne e festive e salvo quanto
previsto dal presente Accordo, in materia di apprestamenti ed attrezzature i sicurezza
speciali, tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con
i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei
prezzi contrattuali si intende compresa e compensata
gni spesa
generale e l’utile per
l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune,
la direzione tecnica per
l’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione,
eventuale
stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa
in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle
aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione
necessaria per realizzare i lavori a
perfetta regola d’ar e secondo
le norme di legge e
regolamenti in vigore e
per dare
le opere
compiute
alle condizioni contrattuali, con
specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
12. Nei prezzi contrattuali sono compresi e co
pensati, inoltre, sia
gli obblig
i ed oneri
generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e
consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle
opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro
parte e nei termini asse nati.
13. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e
condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal pres nte accordo, né avere diritto a
compensi straordinari
per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni,
ecc. o per qualsiasi
motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a
spese dovute per
eventuali
spostamenti
necessari
durante l’esecuzione
dei lavori o disposti insindacabilmente
dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi.
14. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di lim tata entità
od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al
piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua con l’onere dell’esaurimento.
15. Restano a totale carico dell’Appaltatore:
✓ le spese per indagini su sotto‐servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
✓ le spese per opere p ovvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)
✓ le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
✓ le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela
della salute e per la
sicurezza
dei lavoratori impiegati nell’esecuzione
dell’opera, previste
dalle leggi
vigenti in materia, nessuna esclusa;
✓ gli interventi necessari per lo spostamento, in
tempo utiile, di og
i servizio,
attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
✓ gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
✓ tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
✓ tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico Accordo.
dell’Appaltatore nel presente
ARTICOLO 7 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c., rimane
stabilito che essi
saranno invariabili
e non soggetti a modificazioni
di sorta,
qualunque
eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi
comprese eventuali protraz oni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.
2. Per le
prestazioni previste
nel presente accordo
e nei relativi contratti applicativi non è
ammesso il ricorso alla revisione fatto salvo quanto previsto dall’articolo 133, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i
ARTI OLO 8 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI
1. La
contabilizzazione
delle prestazioni
rese dall’Appaltatore sarà
effettuato
separatamente per ciascun contratto applicativo.
2. I lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno
contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della eventuale quota relativa
degli oneri per la sicurezza e del costo del personale ex art. 82 comma 3‐bis del D.Lgs.
163/2006, al netto della ritenuta di cui al comma 3 de ogni due mesi. La contabilità sarà redatta a misura, sull
presente articolo, ed elaborati base dell’elenco prezzi posto a
base di gara, in contradditorio con l’impresa appaltatrice dei lavori.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei avori sarà operata una ritenuta
dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo
4, comma
3, del d.P.R. n. 207/2010, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione
appaltante nei singoli contratti applicativi, in osservanza della vigente norma iva.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni
certificato di
pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche
attraverso
strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
6. La
stima che
determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire
nei singoli
contratti applicativi, in applicazione del PSC ove p evisto, verrà determinata dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza richiamata all’articolo 6 comma 2 del presente Accordo Quadro, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della
sicurezza sarà contabilizzato in confronti dell’Appaltatore.
ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei
7. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere
emessa dopo
la consegna del certificato
di pagamento debitamente f rmato dal
Responsabile della Stazione Appaltante.
8. I pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla data di fatturazione (giusta delibera
del
Cda del
7/3/2013). In ogni
caso, il pagamento
è subordinato all’avvenuto e
constatato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 6, per gli impianti disciplinati dal
decreto del Ministero d llo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
9. Qualora i pagamenti siano ritardati spettano all’Appalt tore gli interessi nella misura e
nei termini stabiliti dall’articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c.
10. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti applicativi
del presente Accordo Quadro verr indicato di volta in volta dalla stazione appaltante
quando occorrente. Il CIG, quando comunicato, dovrà essere indicato nelle singole
fatture relative ad ogni contratto applicativo.
11. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postalle sul conto corrente
dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che
l’adempimento di tale
modalità
costituisce
valore di
quietanza, con salvezza della
stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
12. L’Appaltatore, a pena
di nullità
assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità
dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto,
subfornitori
o con subcontraenti che non
conteng
no la clausola di
assunzione
dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipule à.
13. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R.
n. 207/2010, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di
risoluzione del contra to ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle
transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
14. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il
Conto Corrente Bancario Iban......................................................... sul quale verranno
eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari e indica nel Sig. ......................................................................, nato a
.............................................
il .........................
codice
fiscale
....................................................
autorizzato
a operare su di esso,
nel Sig.
......................................................................, nato a ......................... il .........................
codice fiscale autorizzato a operare su di esso.
15. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale
dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti,
fornitori,
subappaltatori e i
subcontraenti. Il committente
assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
16. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
17. L’appaltatore, il sub‐appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n.
136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone
contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
18. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.
ARTICOLO 9 – CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso
la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile della Stazione Appaltante.
3. Le
Parti concordano espressamente che la cessione
in violazione del precedente
comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della medesima al risarcimento dei danni.
stazione
appaltante
4. Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della
cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che d vesse far valere nei confronti del cedente,
comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.
ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai
sensi dell’articolo 113, comma
1, del Codice dei contratti, e
dell’articolo 123 del
d.P.R. n. 207/2010, è richiesta una garanzia ideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell’accordo quadro; qualora
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzat iscritto a l’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1°
settembre
1993, n.
385 o p
lizza fideiussoria rilasciata da
un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
3. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.,
nonché l’operatività della cauzione medesima entro scritta della Stazione Appaltante.
15 giorni,
a semplice richiesta
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma
3, del Codice dei contratti, la
cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati d’avanzamen o lavori relativi ai contratti app icativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
5. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
113, comma
5, Codice
dei contratti e dell’articolo
123, comma 1, del d.P.R. n.
207/2010, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo
dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno er la durata di dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo.
6. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. Ai sensi dell’articolo 123, comma 4, del d.P R. n. 207/2010, la garanzia fideiussoria è
tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti
applicativi o di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
8. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.
ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice Contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del presente
Accordo Quadro, a produrre una
polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una poliz a assicurativa a garanzia della
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività. Le polizze
assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazio rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
e autorizzata alla copertura dei
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori del primo contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare e ecuzione dell’ultimo contratto applicativo e comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo
risultante dal relativo
certificato; in caso
di emissione di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell’opera la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono eff caci anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Copia
autentica di
tali coperture assicurative e
degli eventuali rinnovi e/o
proroghe
quietanzati/e
per avvenuto pagamento del premio
dovrà essere consegnata alla
Stazione Appaltante p ima della
stipula dell’accordo
e in ogni caso, prima della
consegna dei lavori del primo contratto
applicativo
(anche qualora essa dovesse
concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro).
3. L’Appaltatore dovrà pertanto stipulare le seguenti polizze:
a. polizza
assicurativa CAR a
copertura
di tutti i
danni e/o
perdite delle opere
oggetto dei contratti applicativi del presente accordo (la copertura dei danni e
perdite alle proprie attrezzature e mezzi d’opera di cantiere è facoltativa)
provocati da qualsiasi causa per un importo pari al valore del presente Accordo Quadro. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere:
i. l’estensione di garanzia alle
opere/impianti preesistenti,
anche di
proprietà
di terzi e/o della Stazione appaltante o
comunque da esso
detenuti con un massimale di € 50.000,0 (Cinquantamila/00); comprese
le spese di demolizione e sgombero per € 20.000,00 (Ventimila/00);
b. polizza RCT a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei contratti applicativi dell’accordo può essere inclusa anche
nell’ambito della suddetta copertura CAR, ma comunque deve essere stipulata
per un massimale di €
1.000.000,00 (Unmilione/00)
per singolo sinistro,
indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i. Tale copertura assicurativa di responsabilità civile deve specificamente prevedere le seguenti estensioni:
x. xxxxxxxx che preveda la qualifica di “terzi” per tutti i soggetti partecipanti al servizio, inclusi loro dipendenti, nei confronti di appaltatori ‐ vincitori di appalti diversi ‐ che operino contemporaneamente nel cantiere e/o nei
luoghi oggetto del
presente appalto, nei confronti
dei dipendenti della
Stazione appaltante, nei confronti della direzione dei lavori;
ii. furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l’esecuzione delle attività;
iii.
colpa grave dell’Appaltatore o degli altri soggetti
assicurati e dolo e/o
colpa grave delle persone di rispondere;
cui o con
cui la/i medesima/i
debba/no
4. Le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza; cose in consegna
e/o
custodia;
beni che, nell’ambito di esecuzione delle attività,
per volume, peso e
destinazione
non possono essere
facilmente rimossi e dovranno, infine,
garantire il
risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi, e di attività industriali e commerciali.
5. Le garanzie richieste, prestate dall’Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
l’Appaltatore
sia un’associazione
temporanea di con xxxxxxx, giusto il regime delle
responsabilità
disciplinato dall’articolo 37,
comma
, del Codice dei contratti, e
dall’articolo
128, comma 1, del
d.P.R. n.
07/2010,
le stesse
garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senz causati dalle imprese mandanti.
alcuna riiserva anche i danni
6. Qualora l’Appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potrà stipulare polizza in 2° rischio per coprire il rischio, di Committenza della Stazione appaltante e la
responsabilità
civile de l’Appaltatore fino ai
massimali e alle condizioni richiesti nel
presente articolo.
7. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Ap tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:
altatore è
a. denunciare alla
Stazione
appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le
circostanze che
possano
influire sull’apprezzamento del rischio
nonché i
mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione;
b. appena a conoscenza di
un sinistro che possa dare
adito a d
manda di
risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori
anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
c. pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
d. risarcire comunque i danni che dovessero
ssere eccedenti il
massimale
assicurato, anc dell’Appaltatore;
e eventuali franchigie o scoperti rimarranno
a carico
e. prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di
nomina dei periti è determinata dalla Stazione appaltante.
8. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore inseriti nella polizza RCT.
nel cantiere dovranno essere
9. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun
modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di
legge. Pertanto l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
10. L’Appaltatore, con la
sottoscrizione del
presente accordo, autorizza la stazione
appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture
assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso
Appaltatore dovuto in forza del presente acc rdo o per altri titoli.
ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun intervento manutentivo ggetto del
presente accordo, nei limiti ed alle condizioni stabilit materia.
dalla normativa che regola la
2. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla stazione appaltante, secondo le
indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione subappaltate e la previsione della quota finale.
della quota delle
prestazioni
3. Fermo restando che la stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra
l’Appaltatore
ed i suoi
subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo
all’appaltatore di trasmettere alla stazione
appaltante, ai sensi
e per gli
effetti del
comma 3 dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i , entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o c ttimisti, con l’indicazione delle
ritenute di
garanzia effettuate.
Qualora
l’appaltatore non trasmetta
le fatture
quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
4. Qualora l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sens dell’articolo 37, comma 11 del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, la
stazione appaltante
procederà
alla corresponsione diretta
al subappaltatore
dell’importo
delle prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti previsti dal
medesimo
articolo 37, comma 11 secondo quanto disciplinato dall’articolo 118, comma 3, dello
stesso richiamato e negli stessi termini previsti per l’Appaltatore e con le eventuali modalità che la stazione appaltante medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore dei Lavori con apposito Ordine di Servizio.
5. Tutte le lavorazioni, a q alsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme res ando le prescrizioni dell’articolo 118 del come di seguito specificato:
Codice dei contratti,
a. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente OG1 per una quota super ore al 30 per cento, in termini
economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS30 per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
6. L’affidamento
in subappalto o in
cottimo
è consentito, previa
autorizzazione della
Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a. che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende sub ppaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni
sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo essere autorizzato;
è vietato e non può
b. che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni su
appaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c. che l’Appaltatore, unitamente al dep sito del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante, ai sensi della let era b), trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti –
tanto
d’ordine
generale
quanto d’ordine speciale – previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10
della legge n. 575
del 1965,
e successive modificazioni e
integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia
superiore ad e 1 0.000,00, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante
la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente
alle imprese subappaltatrici
e cottimiste, con le
modalità di cui al D.Lgs 159 del 6/9/2011, resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, dello stesso D.Lgs 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere
dall’importo dei
relativi
lavori, qualora per
l’impresa
subappaltatrice sia
accertata una de le situazioni indicate dall’articolo 84, del citato D.Lgs 159/2011.
7. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione
è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; tale
termine
può essere
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il
medesimo
termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superior cento;
al 20 per
b. l’Appaltatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun
ribasso; la
stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori ed il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, provvede alla verifica d applicazione della presente disposizione.
ll’effettiva
c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi
dell’indicazione della
categoria dei lav ri subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d. le imprese subappaltatrici devono
osservare
integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti co lettivi nazionale e te ritoriale in
vigore
per il se tore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norm anzidette
nei confronti dei loro dipendenti subappalto;
per le prestazioni
rese nell’ambito del
e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori i subappalto:
✓ denuncia di nuovo lavoro per l’INAIL;
✓ copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c),
del Codice
dei contratti in coerenza con i piani
predisposti
dall’Appaltatore.
9. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e
alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili e subappaltabili.
10. Le
forniture
con posa in opera e
i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili sono
considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo
superiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a e 100.000,00 (centomila/00 euro) e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto di subappalto.
11. I lavori affidati in subappalto non possono
essere oggetto di
ulteriore subappalto,
pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua olta i lavori. Fanno eccezione al
predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali ai sensi
dell’articolo
170 comma 2, del
d.P.R. n.
207/2010;
in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cu al comma 2, lettera d). È fatto
obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, il
nome del subcontraente, l’importo del sub‐contratto, l’oggetto
del lavoro,
servizio o
fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
12. E’ onere dell’Appaltatore prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a
questo non
assimilabile, porre
in essere
le attività
dirette
all’acquisizione della
documentazione antimafia relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del d.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii.
13. E’ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni
variazione dei direttori
tecnici e
dei componenti l’organo di amministrazione, della
propria impresa e delle imprese
subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti
dovranno
prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i
quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere alla stazione
appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
14. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante
per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, so levando la Stazione Appaltante
medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcim
nto danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
15. Il direttore dei lavori, il Responsabile della Stazione Ap altante, nonché il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
16. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal d.l. n. 139 del 1995, convertito dalla legge n. 246 del 1995.
17. Il
cottimo di cui all’articolo 118 del Codice consiste nell’affidamento
della sola
lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto di cot imo, che può risultare inferiore
per effetto
della eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di
materiali,
apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di qua to prescritto per gli aspetti non
coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n.
81/2008
e da tutte
le norme
vigenti in
materia di sicurezza e
igiene sul lavoro,
comprese
le disposizioni regionali, ed a
prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
2. Inoltre l’Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera)
sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per ciascuno dei contratti
applicativi, nonché a tr smettere, tramite l’Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima
della consegna dei lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia ai predetti Enti ed in seguito, mensilmente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni.
3. L’Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai
sensi dell’articolo 90, comma 9,
lett. b) del d.lgs. n. 81/2008,
a fornire al Direttore
Lavori e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, qualora nominato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
4. L’Appaltatore, è obbligato a dare immediata comunicazione al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori di ogni infortunio e/o incidente in cantiere.
ARTICOLO 14 – SICUREZZA
1. La stazione appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli
interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, ha predisposto, sulla
base delle prescrizioni
tecniche
ed esecutive delle
specifiche
lavorazioni previste
nell’accordo quadro, un DUVRI contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
2. Contestualmente all’avvio delle prestazioni profession li di redazione del Progetto, la
stazione appaltante, qualora ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per cia cuno degli
interventi di
cui all’articolo 2 del presente
accordo,
conferisce
formale
incarico di
Coordinatore per la pr gettazione che redigerà, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso
d.lgs. n. 81/2008, il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di ogni singolo intervento
che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativ applicativo.
contratto
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le
predette condizioni
di cui all’articolo 90,
comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, l’impresa dovrà comunque far
riferiment
a quanto
previsto nel
XXXXX e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il
piano sostitutivo di
sicurezza ed il piano operativo di ss.mm.ii.
sicurezza
ex articolo 131 del
d.lgs. n. 163/2006 e
4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la Direzione Lavori informerà in merito il Responsabile
dei
Lavori; conseguentemente la stazione
appaltante provvederà a nominare il
Coordinatore
per l’Esecuzione
Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e
Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
5. Prima della
consegna
dei lavori
di ciascun
contratto
applicativo, sarà comunicato
all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei
luoghi interessati dalle
lavorazioni. Le risultanze del
sopralluogo dovranno essere
verbalizzate e recepite nel “Piano Operativo di Sicurezza”.
6. Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata, l’Appaltatore dovrà, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di detto sopralluogo, e comunque prima
dell’inizio dei lavori di
ciascun
contratto
applicativo, produrre e consegnare alla
stazione appaltante la seguente documentazione:
a. il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla stazione appaltante;
b. il POS
“Piano Operativo
di Sicurezza”, redat o ai sensi di legge
(d.lgs. n.
81/2008), per
quanto attiene alle
proprie
scelte autonome
e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
7. Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di detto termine per la presentazione,
nella sua completezza, della documentazione di cui sopra, comporterà, per ogni giorno
di ritardo, l’applicazione da parte della stazione appaltante la penale indicata al
successivo art. 25.
8. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano
di Sicurezza
e di Coordinamento, nonché
il Piano Operativo di Sicurezza di cui al
precedente punto 5, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo.
9. La
stazione
appaltante, prima dell’inizio delle prest
zioni relative ad ogni singolo
contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore
in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la
coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente luogo di lavoro.
presenti sullo stesso
10. L’Appaltatore è tenuto d uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse
impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
11. E’ obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza conforme
agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
12. E’
altresì obbligo dell’Appaltatore
mettere a disposizione dei “Rappresentanti per la
sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio intervento.
dei lavori di ciascun
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni
impartite dagli Enti d
tutela in
materia
ambientale, di quanto prescritto dalla
normativa vigente in
ateria di
tutela ambientale,
ed a prevedere, nel ’eventuale
contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i
o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescr zioni, norme o disposizioni. In
particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in es ere tutte le precauzioni, gli
adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano
determinarsi
situazioni di violazione della stessa, di i
quinamenti, di peri
olo per la
salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. Qualora nel
corso dei
lavori di
ogni singolo contratto applicativo, emergano o si
determinino
situazioni
di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori
disporrà la
sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla
pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di
inquinamento e bonifiche dei
siti. In tal
caso nulla
competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Restano in ogni caso
erme la responsabilità dell’Appaltatore
e tutte le
connesse
conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento
dei
medesimi, ovvero
l’abbandono di
rifiuti siano imputabili alla
condotta
dell’Appaltatore stesso.
4. L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di
produttore dei rifiuti,
nel rispetto della normativa v gente, in
relazione
anche alla
specifica tipologia/classificazione dei suddett rifiuti. In particolare:
a. l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto,
smaltimento o recupero e risulti in possesso dei equisiti previsti dalla normativa
vigente per l’effettuazione della/e
medesima/e, dovrà
tempestivamente, e
comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli
atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa
vigente, allo svolgimento recupero;
delle relative attività di trasporto, smaltimento o
b. nel caso non risulti in possesso dei
requisiti
di cui al precedente
punto (I),
l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle
relative attività,
ed a fornire alla
stazione appaltante
tempestivamente, e
comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione
posseduti dai soggetti ai smaltimento o recupero;
quali intende affidare l’operazione di
trasporto,
c. l’eventuale subappalto delle attività di traspor o, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione
appaltante. L’autorizzazione sarà, in
ogni caso, subordinata alla
preventiva
presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori
di iscrizione posseduti dai soggetti ai qu smaltimento o recupero viene subappaltata;
li l’operazione di
trasporto,
d. l’Appaltatore si
impegna
a curare il deposito
dei rifiuti detenuti
in attesa
dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla
stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla
normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Più in
particolare, l’accatastamento
dei rifiuti dovrà
avvenire in maniera
ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi p rticolarmente sensibili ed in siti
distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come
usato
servibile e
comunque nel rispetto delle
norme tecniche previste nella
normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo trasporto dei rifiuti da parte di
soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento
dovranno avvenire entro temporaneo dei medesimi;
i termini
di scade
za consentiti per il deposito
e. l’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di
legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vig nte atta a
far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a
smaltimento o
recupero
dei rifiuti
(quale, a
titolo esemplificativo: copia
conforme della
quarta copia del formulario di identificazione dei
rifiuti). La
stazione appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso
l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
f. ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà
di provvedere a
propria
cura, detraendo dal
corrispettivo dell’appalto una
somma pari alle spese sostenute e altra sanzione normativa.
documentate, salva l’applicazione di ogni
ARTICOLO 15‐BIS – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo 15,
ancorché gli
stessi non risultino espressamente disciplinati
in questo articolo,
l’appaltatore tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti,
secondo quanto specificato nel comma 1 dell’articolo 15.
2. L’appaltatore
si impegna al pieno rispetto
della normativa vigente in
materia di
inquinamento
acustico
e delle
eventuali ulteriori prescrizioni dell
autorità
amministrative competenti.
3. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o
successive alla stipula
del presente accordo, impartite dalla
stazione appaltante.
L’installazione, nelle
aree messe a disposizione
dalla
stazione
appaltante
all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di
tali
sostanze
a cura dell’Appaltatore, dovrà essere
preventivamente richiesto ed
espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria cura,
spesa e responsabilità,
prove di
tenuta, o
altre attività ritenute precauzionalmente
necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile
inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà installa e esclusivamente se batoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.
4. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al presente Accordo, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguo o:
a. la fedele esecuzione del
progetto,
qualora
la natura
del singolo lavoro
manutentivo lo richieda e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per
i particolari che
eventualmente non
risultassero da disegni consegnati con il contratto applicativo, dal Capitolato
Speciale d’Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o var anti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 c.c.;
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità di ciascun intervento, con tutti i più moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione d
l cantiere
stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione
delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate
a terzi dallo stess Ente appaltante;
c. l’assunzione in
proprio, tenendone
indenne la
Stazione
Appaltante, di ogni
responsabilità risarcitoria
e delle obbligazioni
relative
comunque
connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di
tutte le
prove che
verranno
ordinate dalla
Direzione
Lavori, sui
materiali
e manufatti impiegati o da
impiegarsi negli interventi, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla ste sa Direzione Lavori su tutte le
opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni;
e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori, contemporaneamente all’esecuzione di contratti
applicativi del presente accordo, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie
e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’Ente
appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’Ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di
sorta,
tranne che per
l’impiego
di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di icurezza;
f. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di ccesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
i. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi,
misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a dispo izione del
direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;
j. l’idonea protezione dei materiali impiegati e xxxxx in opera a prevenzione di
danni
di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione
di dette protezioni a
richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sos ensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere
e per
qualsiasi
causa alle opere
eseguite,
restando
a carico
dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
danni conseguenti al
k. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, sservando
le disposizioni
contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità
in caso
di infortuni a carico
dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante,
nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
l. concordare con la Direzione Lavori le modalità e i tempi di intervento per la
realizzazione di opere in locali che, per la presenza di attività inderogabili e/o di
pubblico servizio, richiedessero l’adozione di particolari turni di lavoro in orario notturno o festivo;
cautele, ivi compresi
m. ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche
in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali
approvvigionati o posti in opera o comunque pr senti in cantiere, qualunque ne
sia la provenien a ed anche se non di competenza dell’Appaltatore. Pertanto
fino alla redazione del certificato di
regolare
esecuzione ed all’accettazione
finale dei lavori da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore è obbligato, a
sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati occorrenti per le riparazioni conseguenti;
e ad eseguire i lavori
n. la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti, ecc.; in particolare, nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi igienico‐sanitari, pulite e lucidate
le rubinetterie,
le ferramenta ed ogni altra parte metallica non
protetta, i
rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi;
o. la perfetta pulizia degli impianti meccanici, elettrici, ecc., dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato
nelle tubature durante il corso dei lav ri;
p. la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il
successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l’esecuzione di tutti i lavori
indistintamente, forniture e prestazioni;
q. l’installazione, il
nolo, la
manutenzione e la
rimozione
degli attrezzi, degli
utensili, dei macchinari e
di quanto
altro occorra alla
completa
e perfetta
esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
r. le operazioni per il carico, d’opera, sia in ascesa che
trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo in discesa, il collocamento sito ad a piè d’opera,
adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
s. l’esclusività della Stazione Appaltante per le eve tuali concessioni di pubblicità e
dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature;
t. l’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito,
su richiesta del
direttore
dei lavori
per necessità inerenti l’esecuzione delle
opere;
u. la richiesta, prima della realizzazione dei lavor , presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi di bonifica, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom,
privati
ed altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di
competenza, in relazione all’
secuzione
delle opere e alla
conduzione del cantiere;
v. la valutazione di tutte le
circostanze ed elementi che
possono o
potranno
incidere sulla determinazione dei costi dei
materiali,
manodopera, noli e
trasporti, nonché sulle modalità esecutive degli interventi che potranno essere
affidati, anche
n difformità della
programmazione effettuata, in qualsiasi
momento durante il periodo di vigenza del contratto;
w. la valutazione
degli oneri connessi
alla necessità di
effettuare
interventi
manutentivi sia in forma normale che urgente;
x. la conoscenza che i singoli interventi potranno essere eseguiti in concomitanza con l’esecuzione di altre opere da parte di terzi e/o della Stazione Appaltante, nelle sue stesse aree di lavoro e/o in zone immediatamente adiacenti;
y. l’immediata notifica alla d.l. del rinvenimento di ruderi od oggetti che rivestano interesse archeo ogico, storico o artistico, in conformità allle vigenti disposizioni
di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito non si sarà
pronunciata la competente Autorità. La Stazion Appaltante – fatti salvi i diritti
dello
Stato in conformità
alle vigenti disposizioni di legge – riconosciuta
concessionaria
dei diritti
eventualmente spettanti alll’Appaltatore per il
ritrovamento di
oggetti di
valore o
d’interesse scientifico, storico, artistico,
archeologico, ecc. nei luoghi di esecuzione delle opere. L’Appaltatore deve consegnare tali oggetti alla committente che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione ed il loro recupero;
z. comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al fine di evitare carenze o vacanze;
aa. la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entità delle op re, con gli
impianti ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialità necessari per
assicurare una
perfetta
e tempestiva esecuzione dell’appalto,
tutte le
sistemazioni generali occorrenti per
l’installazione degli
impianti/attrezzature
suddetti, nonché adeguate baracche di cantiere, con locali uffici e spazi per le maestranze (spogliatoi, servizi igienici, ecc).
ARTICOLO 17 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è, inoltre, obbligato:
a. ad intervenire, in sede di contabilità lavori, al rilevo delle misure, le quali
possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b. a firmare i libre ti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali
lavori
previsti e
ordinati
in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
2. L’Appaltatore
deve produrre alla Direzione Lavori
un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di ciascun contratto applicativo. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o le difficoltà di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la
contemporanea operatività degli immobili i
teressati nonché la
necessità di eseguire
lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per essa, dalle Direzioni Lavori senza che
da ciò derivi
diritto all’Appaltatore a compenso od
indennizzo
alcuno.
Qualora la
Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente con
turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto ll’Appaltatore, il quale dovrà
ottemperarvi
nell’osservanza delle disposizioni contenute nei
contratti
di lavoro.
Qualora l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su
richiesta e per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
ARTICOLO 18 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA – MODIFICHE TECNICHE
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà d introdurre nei singoli contratti applicativi
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
l’impresa appaltatrice
possa pretendere
compensi
all’infuori
del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall’articolo 132 del Codice dei contratti, nonché dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine
scritto della Direzione Lavori,
recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove prescritta.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto
alla Direzione
Lavori prima dell’esecuzione
dell’intervento oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non
vi sia accordo preventivo scri to prima
dell’inizio
dell’opera
oggetto di tali richieste.
ARTICOLO 19 – CONSEGNA DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle
more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11,
commi 10 e 12, del Codice dei contratti e degli articoli 109, comma 4, secondo periodo,
e 129, commi 1 e 4,
del D.P.R.
207/2010;
in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nu vo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione ecorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della
Stazione Appaltante di
risolvere
l’accordo
quadro e
incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l’affidame to dell’accordo quadro o di un appalto di
lavori, servizi
e forniture, l’aggiudicatario è
escluso
dalla partecipazione
in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Gli
interventi
manuten ivi ordinari e straordinari, definiti all’articolo 1 del presente
accordo, vengono distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno
attivati dalla
stazione
appaltante, anche attraverso il Building
Manager,
mediante
apposito modulo d’ordine (contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori
da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo tile per la loro ultimazione e le
informazioni di cui all’articolo 2, comma 10, del presente accordo. Nel modulo d’ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo IV del
D.Lgs 81/2008. In tal
caso sarà onere
della Stazione Appaltante nominare il
coordinatore per la sicurezza dei lavori ai sensi dell’articolo 90, del richiamato decreto
legislativo che provvederà a redigere. I singoli interventi urgenti verranno una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax riportante i esecuzione ed i contenuti dell’articolo 2, comma 9. L’Appaltatore dovrà
ttivati con tempo di intervenire
anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di
cui
all’articolo 100, comma 6, del d.lgs. n.
81/2008
e ss.mm.ii., si farà
immediato
riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione
dei rischi redatta dall’A paltatore in base al d.lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti
in materia di
salute e
di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende
indispensabile che l’appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma
del
contratto, il numero del call center,
qualora
esista, dedicato al
servizio di
reperibilità o
in alternativa il numero del
proprio referente
tecnico qualificato e
Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi
di vacanza di
tale servizio che possano in
qualsiasi modo inficiare la garanzia di un
pronto intervento sia per il land side che per l’air side nei termini e alle condizioni
riportate qui di seguito. Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno 365 giorni l’anno.
I tempi di attivazione degli interventi urgenti partiranno dalla chiamata telefonica e dovranno rispettare quanto di seguito specificato:
inizio dell’intervento entro ore
Per gli interventi urgenti dovrà
essere garantita la
disponibilità minima di n. 1
operaio specializzato,
n. 1
operaio qualificato
e l’attrezzatura
necessaria
all’intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia, entro il tempo sopraindicato.
Qualora la Direzione Lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in
relazione alla complessità o alla
particolarità dell’intervento,
l’Appaltatore dovrà
provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L’Appaltatore dovrà
operare secondo quanto disposto dal presente articol senza alcuna riserva, anche di
carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
ARTICOLO 20 – RISERVE DELL’APPALTATORE
1. Si
applica la
disciplina
delle riserve del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e
el relativo
regolamento di attuazione ed esecuzione (d.P.R. n. 207/2010).
ARTICOLO 21 – PROGRAMMI LAVORI
1. L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, è tenuto a
presentare alla stazione appaltante il programma di intervento.
esecuzione lavori
el singolo
2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai singoli contratti applicativi e da quanto stabilito con il presente accordo.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sarà applicata la penale stabilita dall’articolo 24 da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.
4. La
stazione appaltante
effettuerà
la verifica di congruenza dei
suddetti
programmi
presentati dall’Appaltatore e ne comunicherà l’esito allo stesso che dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
5. Una volta emessi nella versione finale ed approvati da Direttore dei Lavori, i suddetti
Programmi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori.
ARTICOLO 22 – PROVE E COLLAUDI
1. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto applicativo. In particolare le operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo le seguenti modalità:
a. collaudo statico: in corso d’opera ed al termine dei lavori verrà eseguito ai sensi
della legge n. 1086/1971 dalla Stazione Appaltante;
e ss.mm.ii. da apposito/i professionisti
nominato/i
b. collaudo tecnico‐amministrativo: potrà essere
eseguito
da apposito organo
nominato dalla
Stazione
Appaltante, o sostituita, nei casi previsti dalla
normativa vigente, a discrezione certificato di regolare esecuzione.
della stessa Stazione Appaltante, da
2. Verranno effettuate visite di collaudo in corso d’opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Il collaudo tecnico‐ amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l’unico collaudo che comporterà lo svincolo delle ritenute a garanzia.
3. L’Appaltatore tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente
accordo, nel capitolato speciale d’appalto, nei
contratti
applicativi e nella
documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i
controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui al precedente
art. 2 del presente accordo.
4. Tutti gli oneri per il pr lievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da
sottoporre a prove fisiche‐chimiche‐meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse,
presso laboratori proposti dall’Appaltatore
ed approvati dal
Direttore
dei Lavori,
saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.
5. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive
possano rendersi inaccessibili o
comunque non ispezionabili,
l’Appaltatore dovrà
sempre darne informazione al
Direttore
dei Lavori
prima di
procedere alle fasi
successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque
accessibili le
opere o
le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni
necessarie
dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore.
6. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori. Queste dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con
il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell’Impresa verificare e fare in modo che a momento
del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.
ARTICOLO 23 – TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ‐ PROROGHE
1. I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saran applicativo all’interno del modulo d’ordine.
o indicati per ciascun contratto
2. Non sono ammesse proroghe ai 159 del d.P.R. n. 207/2010.
suddetti termini, sal
o quanto
previsto dall’articolo
ARTICOLO 24 – PENALI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo finale del singolo lavoro ordinato.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicaz one anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissat
dal Direttore dei
Lavori nel
contratto applicativo, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà
di cui all’articolo 19, comma 3, del presente Accordo;
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per non accettabili o danneggiati;
il ripristino di lavori
d. nella mancata consegna della docum
ntazione
revista dalla vigente normativa
all’ultimazione dei lavori, così come indicata anche all’articolo 6, comma 7 (as built, dichiarazioni di conformità, ecc.).
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione
del
pagamento immediatamente
successivo
al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano talli da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le
disposizioni del presente accordo risoluzione del contratto.
e del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in
materia di
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro l’Appaltatore non può
mai attribuirne la causa oggetto d’intervento.
in tutto o in parte, ad interferenze con l’attività degli immobili
ARTICOLO 25 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
1. Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Ap darà atto mediante apposito verbale di ultimazione lavori.
licativo, si
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in
consegna le opere anteriormente alle operazioni di collaudo. Si del d.P.R. n. 207/2010.
applica l’articolo 230
3. In
particolare
la Stazione Appaltante si riserva di prendere in uso anticipato, previa
redazione di
un verbale di constatazione,
parte di opere appaltate, qualora queste
siano state realizzate nella loro essenzialità e comunqu destinate.
siano idonee all’uso a cui sono
4. La
Stazione appaltante
si riserva
la facoltà
di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la
Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare
compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, onde essere garantito dai possibil danni che potrebbero essere
arrecati alle
opere stesse. La presa di possesso da parte della
Stazione
appaltante
avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile della Stazione Appaltante, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è
altresì tenuto alla gratuita manutenzione capitolato.
fino ai
termini previsti dal
presente
5. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza
del
presente
accordo,
si darà atto, mediante “ver
ale di ultimazione
generale”,
dell’avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo accordo.
ARTICOLO 26 – CONTO FINALE
1. Il conto finale sarà compilato a
cura del Direttore dei lavori per ciascun
contratto
applicativo entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.
ARTICOLO 27 – GARANZIE
1. I termini concessi alla stazione appaltante per avvalersi della garanzia stabilita dall’articolo
124 del d.P.R. n. 207/2010 decorrono, rispetto ai lavori di ciascun contratto applicativo,
dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione/collaudo.
2. L’Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di
eseguire eventuali verifiche dei vizi
difformità
e difetti
contestatigli e potr
sollevare
eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla data all’uopo fissatagli dalla stazione
appaltante o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.
3. L’Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la
durata
di due anni a decorrere dalla data di
approvazione del certificato
i regolare
esecuzione ovvero del certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.
4. In caso di non perfetta esecuzione dell’intervento o di difetti dei materiali, l’Appaltatore
dovrà provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la stazione appaltante.
ARTICOLO 28 – ACCORDO XXXXXXX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Si applica l’articolo 239 del Codice dei contratti, in materia di transazione.
2. Qualora, a
seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili,
l’importo
economico dei lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura
non inferiore al 10 per cento
rispetto
all’importo
contrattuale, si applicano i
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’articolo
240 del Codice dei contratti.
3. Nelle more
della risoluzione delle controversie l’Appaltatore
non può
comunque
rallentare o
sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli
ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.
4. Ove non si
proceda
all’accordo
bonario
e l’Appaltatore confermi le
riserve, la
definizione delle controversie sarà devoluta al Foro di Roma.
ARTICOLO 29 – DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in Roma, Via
G.G. Belli n. 5, con l’intesa
che ove
questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà
trasferito presso, ...................... L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in
..................... Via ..................... n. ....... e che gli sono stati attribuiti il Codice
Fiscale n. ..................... e ..................... la Partita I.V.A. n. ..... ...............
ARTICOLO 30 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile
anche il ritardo dell’Appaltatore
nell’esecuzione dei lavori tale
da compromettere il
rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non si sia
adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La
stazione
appaltante
ha, inoltre, facoltà
di risolvere il contratto quando accerti
comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente
accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e ’igiene dei
lavoratori, la
tutela dell’ambiente
ovvero il
rispetto delle relative normative, previa
diffida e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee
giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
a. qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un
provvedimento
definitivo
che dispone l’applic
zione di
una o più
misure di
prevenzione di c i agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575;
b. qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentaziione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico contratti pubblici;
gestito
dall’Osservatorio dei
c. qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 12.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel
momento in
cui la stazione appaltante abbia dichiar
to all’Appaltatore, a
mezzo di
lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della cl usola risolutiva.
ARTICOLO 31 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchiature,
macchine
e quant’altro venga
messo a sua
disposizione dalla
stazione appaltante
o di cui
egli stesso
venisse a
conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso.
2. L’obbligo di
segretezza è per
l’Appaltatore vincolante per tutta
la durata
dell’esecuzione dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali l’Appaltatore stesso siano divenute di dominio pubblico.
non
3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
5. E’
fatto divieto all’Appaltatore di
fare, o autorizzare terzi a fare, pubblicazioni sulle
progettazioni che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
ARTICOLO 32 – RECESSO
1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 134 del d.lgs. n.
163/2006 e
ss.mm.ii., la facoltà di recedere dal
presente
Accordo in qualsiasi
momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua sclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Diirezione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio
delle comunicazioni
o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e
successive
modificazioni. In tale guadagno.
evenienza non si
darà luogo al pagamento del mancato
4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza
necessità di motivazione, di
recedere
unilateralmente dal singolo
Contratto
Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentement dallo stato di esecuzione dello
stesso. Il recesso ha
effetto dalla data di
ricevimento da parte dell’Im
resa della
lettera raccomandata
A/R o posta certificata, con la quale la
stazione
appaltante
comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell’Appaltatore ad
ogni eventuale prete a, anche
di natura
risarcitoria, nonché
ad ogni
compenso
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui
è ispirata l’attività della stazione riportate.
appaltante sulla base delle informazioni di seguito
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione,
raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L’Appaltatore
è informato che tali dati verranno trattati per
finalità istituzionali,
connesse o strumentali all’attività della stazione appaltante per titolo esemplificativo e non esaustivo:
le quali si indicano a
a. dare esecuzione ad obblighi di legge;
b. per esigenze di tipo operativo e gestionale;
c. per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
d. per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo d strumenti
automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L’Appaltatore
è informato altresì
che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno
essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
a. diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b. diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
c. diritto
di ottenere senza
ritardo,
a cura del titolare, ogni informazione
riguardante i dati oggetto di trattamento;
d. diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
e. diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
f. attestazione che le precedenti operazioni
di aggiornamento,
rettifica,
integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
g. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei da i personali che lo riguardano.
ARTICOLO 34 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.
136/2010 al all’appalto.
fine di
assicurare
la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla
Prefettura della
notizia
dell’inadempimento
della
propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.
136/2010 per la tracci
bilità dei
movimenti finanziari relativi all’appalto
l presente
contratto si risolve di diritto ai sensi del com a 8 del medesimo articolo 3.
ARTICOLO 35 – CLAUSOLE 231/2001
1. L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente
contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L’inosservanza da parte
dell’Appaltatore di un
qualsiasi
delle previsioni del predetto decreto
legislativo
comporterà
un inadempimento grave degli
obblighi
di cui al
presente contratto e
legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 1456
c.c., xxxxx restando il risarcimento
dei danni
eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.
ARTICOLO 36 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
1. Fanno parte
integrante e sostanziale
del presente accordo, ancorché non
materialmente allegati documenti:
ma depositati agli atti della Stazione Appaltante,
i seguenti
a. il Capitolato Speciale d’Appalto;
b. l’elenco dei prezzi unitari sulla base del quale formulare l’offerta;
c. il DUVRI di cui all’articolo 14 del presente accordo e le proposte integrative al predetto piano proposte dall’appaltatore;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. Il presente accordo consta di n. ................ (. ) fogli, ciascuno dei quali
è controfirmato dall’Appaltatore e dal Direttore Genera e della Stazione Appaltante.
4. Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per la Stazione appaltante e l’altro per l’Agenzia delle Entrate.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, li ……………………..
Per la Stazione Appaltante Per l’Appaltatore
........................................................ ...........................................