Postazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’impresa provvede comunque a dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’impresa che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa del lavoratore/lavoratrice. Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti. Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Postazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro. Nel 22.Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa l'impresa provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’impresa l'impresa provvede comunque a dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’impresa all'impresa che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione dell'installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa del lavoratore/lavoratrice. Le 23.Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso d'uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti. Nei 24.Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgsD.Lgs. n. 81/2008626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.
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Postazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa l azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’impresa l azienda provvede comunque a dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione l acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’impresa all azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione dell installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa azienda del lavoratore/lavoratrice. Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso d uso ex art. 1803 art.1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti. Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n. 81/2008n.626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.
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Postazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa l’azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’impresa l’azienda provvede comunque a dotare il lavoratorelavora- tore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’impresa all’azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa azienda del lavoratore/lavoratrice. Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti. Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgsD. Lgs. n. 81/2008n.626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.
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Postazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’impresa provvede comunque a dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’impresa che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa del lavoratore/lavoratrice. Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti. Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n. 81/2008626/1994, tenendo conto delle specificità della prestazione.
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