Preavviso. 1. In caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell’impresa non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure: a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”: b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”: 2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine. 3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. 4. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto. 5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa. 6. L’indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”. 7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza, l’indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità. 8. Per “trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Preavviso. 1. Salvo il disposto dell'art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi otto di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore a due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi di preavviso.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell’impresa non per giusta causa inosservanza dei termini suddetti è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovutadovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
45. È in facoltà della parte del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio e all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al per il periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità Il periodo di mancato preavviso viene corrisposta nella misura sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”fine rapporto.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di previdenza, l’indennità categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilitàcompetenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
8. Per “Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
9. Agli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. Dichiarazione a verbale Le parti concordano che dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 maggio 1985, per la peculiarità delle funzioni dirigenziali, il preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti del trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.fine rapporto. Parte sesta - Risoluzione del rapporto
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso. 1. Salvo il disposto dell'art. 2119 del c.c., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;
b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;
c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;
d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell’impresa non per giusta causa inosservanza dei termini suddetti è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovutadovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
45. È E’ in facoltà della parte del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio e all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al per il periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità Il periodo di mancato preavviso viene corrisposta nella misura sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”fine rapporto.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di previdenza, l’indennità categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilitàcompetenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
8. Per “Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire. - Dichiarazione a verbale - Le parti concordano che dalla stipula del CCNL 16/5/1985, per la peculiarità delle funzioni dirigenziali, il preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti del trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatoriefine rapporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Dirigenti Aziende Industriali
Preavviso. 1. In caso Il rapporto di risoluzione del rapporto lavoro a iniziativa dell’impresa tempo indeterminato non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, potrà essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso nella misura fissa i cui termini sono stati stabiliti come segue: - Impiegati di livello 1°a/1°/2°a/3°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di mesi 3, salvo ; - Impiegati di livello 1°a/1°/2°a/3°a: anzianità oltre 5 anni: preavviso di mesi 4; - Impiegati di livello 4°a/5°a/6°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di giorni 45; - Impiegati di livello 4°a/5°a/6°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di mesi 2; - Operai: preavviso di mesi 2. I termini di disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese. La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto. La parte che intervenga tra risolve il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i rapporto senza l’osservanza dei termini previsti nei precedenti comma, è dovuta, di preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra una indennità pari alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il . Il periodo di mancato preavviso.
4preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti dei diversi istituti contrattuali. Non sarà considerata utile a questi fini ove sostituito dalla corrispondente indennità. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma del presente articolo di troncare il rapporto, rapporto sia all’ini- zio e sia durante il preavviso, all'inizio che nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro sarà tenuto a concedere al lavoratore permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze del teatro.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza, l’indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità.
8. Per “trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Preavviso. 1. Salvo il disposto dell’art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;
b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;
c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;
d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell’impresa non per giusta causa inosservanza dei termini suddetti è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovutadovuta dalla parte inadempiente all’altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
45. È in facoltà della parte del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio e all’inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al per il periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità Il periodo di mancato preavviso viene corrisposta nella misura sarà computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”fine rapporto.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di previdenza, l’indennità categoria con l’indicazione separata e distinta dei mesi di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilitàcompetenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
8. Per “trattamento Durante il periodo di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il quale il suo consenso alle dipendenze del dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatoriepari grado che lo dovrà sostituire.
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Preavviso. 1. Salvo il disposto dell’art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi otto di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio non superiore a due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi di preavviso.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell’impresa non per giusta causa inosservanza dei termini suddetti è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovutadovuta dalla parte inadempiente all’altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
45. È in facoltà della parte del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio e all’inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al per il periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità Il periodo di mancato preavviso viene corrisposta nella misura sarà computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”fine rapporto.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di previdenza, l’indennità categoria con l’indicazione separata e distinta dei mesi di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilitàcompetenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
8. Per “Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
9. Agli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. Le parti concordano che dalla stipula del Ccnl 16 maggio 1985, per la peculiarità delle funzioni dirigenziali, il preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti del trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatoriefine rapporto.
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Preavviso. 1. In caso I termini di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa dell’impresa non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misuretempo indeterminato sono stabiliti come di seguito specificato.
a. fino a 5 anni di servizio compiuti:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento b. oltre i 5 e fino a 10 anni di pre- videnza aziendale migliorativo”servizio compiuti:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento c. oltre i 10 anni di previ- denza aziendale migliorativo”servizio compiuti:
2. Laddove Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale. Alla lavoratrice e al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa ricerca di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il terminenuova occupazione.
3. Qualora non siano osservati La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini previsti nei precedenti commadi preavviso di cui al presente CCNL, è dovutao con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della paga base nazionale per il periodo di mancato o insufficiente preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il . Il periodo di mancato preavvisopreavviso sarà computato agli effetti del TFR.
4. È in facoltà della parte che riceve Le dimissioni volontarie e la disdetta risoluzione consensuale del rapporto di troncare il rapportolavoro, sia all’ini- zio ad eccezione delle ipotesi specificatamente previste dal D.lgs. n. 151/2015, devono essere effettuate, a pena di inefficacia, con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiutolavoro e alla Direzione Territoriale del lavoro competente.
5. In caso Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
a) inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
b) rivolgersi ad un soggetto abilitato che avrà il compito di morte compilare i dati ed inviarli al Ministero del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresaLavoro.
6. L’indennità Entro sette giorni dalla data di mancato preavviso viene corrisposta nella misura trasmissione del modulo di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire 5 il “tratta- mento lavoratore ha la facoltà di previdenza aziendale migliorativo”revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento Il datore di previdenza, l’indennità lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilitàlavoro.
8. Per “trattamento Quando il datore di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il quale il dirigente venga a beneficiare rapporto prima della scadenza del termine di un trattamento preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l'indennità relativa al periodo di previdenza migliore anticipata risoluzione del rapporto.
9. I termini del preavviso decorrono dalla metà e dalla fine di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorieciascun mese.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’Ente/Aziende sono tenute ad accordare alla lavoratrice/lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. In caso di risoluzione del rapporto a ad iniziativa dell’impresa non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della dell’Ente/Aziende ai sensi delle lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.),
4. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del dirigentedella lavoratrice/lavoratore (art. 77, compete agli aventi dirittolett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo Allegato n. 6.
5. I termini di disdetta del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresapreavviso di cui all’Allegato n. 6 decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
6. L’indennità E’ in facoltà dell’Ente/Aziende di mancato preavviso viene corrisposta nella misura far cessare il servizio all’atto stesso della comunicazione della risoluzione del rapporto di cui lavoro o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, con l’obbligo peraltro di corrispondere al comma 1, lettdipendente licenziato una indennità pari alla intera retribuzione dal giorno della cessazione dal servizio fino alla scadenza del preavviso. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire In tal caso il “tratta- mento rapporto di previdenza aziendale migliorativo”lavoro è risolto all’atto della cessazione stessa.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento L’ammontare dei compensi di previdenzacui agli artt. 46, l’indennità 47 e 48, per la quota riconosciuta quale retribuzione, agli effetti dell’applicazione del precedente comma, verrà commisurato sulla media dell’ultimo triennio e, se la lavoratrice/lavoratore non abbia ancora compiuto i tre anni di mancato preavviso spetta nella misura fissa servizio, sulla media del periodo di sette mensilitàservizio prestato presso l’Ente/Aziende.
8. Per “trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
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Preavviso. 1. In Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa dell’impresa tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte nel rispetto dei termini di preavviso indicati nei commi seguenti.
2. Salvo il disposto dell’art. 2119 del codice civile, il contratto a tempo indeterminato non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misurepotrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) qualora xxxx xxxx, se il dirigente ha un’anzianità di servizio non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:superiore a due anni;
b) qualora un ulteriore mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri quattro mesi; a questi effetti viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. Conseguentemente, il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento termine complessivo di previ- denza aziendale migliorativo”:
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigentepreavviso non dovrà, questi è tenuto comunque, essere superiore a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine12 mesi.
3. Qualora non siano osservati Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini previsti nei precedenti comma, saranno pari a 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovutadovuta dalla parte inadempiente all’altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità un’indennità pari al trattamento economico alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
45. È in facoltà della parte che riceve la disdetta del dirigente, cui sia comunicato il recesso, di troncare il rapportorapporto di lavoro, sia all’ini- zio e all’inizio sia durante il periodo di preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al per il periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità Il periodo di mancato preavviso viene corrisposta nella misura preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”fine rapporto.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di previdenza, l’indennità categoria con l’indicazione separata e distinta dei mesi di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilitàcompetenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
8. Per “trattamento Durante il periodo di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale preavviso il dirigente venga uscente non potrà essere obbligato a beneficiare prestare servizio alle dipendenze del dirigente di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatoriepari grado che lo dovrà sostituire.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Preavviso. 1. In caso I termini di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa dell’impresa non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misuretempo indeterminato sono stabiliti come di seguito specificato.
a. fino a 5 anni di servizio compiuti:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento b. oltre i 5 e fino a 10 anni di pre- videnza aziendale migliorativo”servizio compiuti:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento c. oltre i 10 anni di previ- denza aziendale migliorativo”servizio compiuti:
2. Laddove Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale. Alla lavoratrice e al lavoratore preavvisati potranno essere concessi brevi permessi per la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa ricerca di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il terminenuova occupazione.
3. Qualora non siano osservati La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini previsti nei precedenti commadi preavviso di cui al presente CCNL, è dovutao con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della paga base nazionale per il periodo di mancato o insufficiente preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il . Il periodo di mancato preavvisopreavviso sarà computato agli effetti del TFR.
4. È in facoltà della parte che riceve Le dimissioni volontarie e la disdetta risoluzione consensuale del rapporto di troncare il rapportolavoro, sia all’ini- zio ad eccezione delle ipotesi specificatamente previste dal D.lgs. n. 151/2015, devono essere effettuate, a pena di inefficacia, con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiutolavoro e alla Direzione Territoriale del lavoro competente.
5. In caso Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
a) inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
b) rivolgersi ad un soggetto abilitato che avrà il compito di morte compilare i dati ed inviarli al Ministero del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresaLavoro.
6. L’indennità Entro sette giorni dalla data di mancato preavviso viene corrisposta nella misura trasmissione del modulo di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire 5 il “tratta- mento lavoratore ha la facoltà di previdenza aziendale migliorativo”revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento Il datore di previdenza, l’indennità lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilitàlavoro.
8. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.
9. Per “trattamento gli operai di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello qualsiasi livello indipendentemente dalla loro anzianità di servizio è previsto un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario.
10. Qualora sia il lavoratore a dare il preavviso, i termini di cui al presente articolo sono ridotti rispettivamente della metà per il quale il dirigente venga gli impiegati e a beneficiare sette giorni di un trattamento calendario per gli operai.
11. I termini del preavviso decorrono dalla metà e dalla fine di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorieciascun mese.
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Preavviso. 1. Salvo il disposto dell'art. 2119 del Codice Civile il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;
b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;
c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;
d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari a un terzo di quelli sopra indicati.
4. In caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell’impresa non per giusta causa inosservanza dei termini suddetti è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovutadovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico alla retribuzione fissa che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavvisosuddetto.
45. È in E' facoltà della parte del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio e all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al per il periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità Il periodo di mancato preavviso viene corrisposta nella misura preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”fine rapporto.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento l'azienda non intenda far trascorrere in servizio il preavviso al dirigente dimissionario, dovrà corrispondergli l'indennità sostitutiva per il periodo di previdenza, l’indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilitànon compiuto.
8. Compatibilmente con la legislazione vigente l'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
9. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio, senza il suo consenso, alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
10. Agli effetti di cui alla lettera b) del 1° comma viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
11. Per “trattamento i dirigenti il cui rapporto di previdenza aziendale migliorativo” si intende lavoro sia disciplinato, in virtù di regolamenti aziendali o di patti individuali, da contratto a termine, il periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto stesso sarà quello per il quale il previsto dal relativo regolamento o patto individuale
12. In assenza di pattuizioni individuali o regolamenti aziendali ai sensi del comma 11, al rapporto di lavoro a termine del dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle saranno applicabili le disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.cui ai presente articolo in quanto compatibili;
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Samples: Regolamento Aziendale Per I Dirigenti Delle Aziende Ex Iacp