Common use of Preavviso Clause in Contracts

Preavviso. La parte che esercita il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recesso, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato. L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici E I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative a.n.f.f.a.s. Onlus, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Le Lavoratrici Ed I Lavoratori Dipendenti Dalle Strutture Associative Anffas Onlus

Preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tem- po indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di 3 mesi. La parte che esercita risolve il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo mancato preavviso. In caso di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recessolicenziamento, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità è computato nell’anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità del trattamento di fine rapporto. E’ facoltà E’facoltà della parte che riceve la disdetta disdetta, di cui al primo comma del pre- sente articolo, di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione matu- razione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente parzialmen- te non effettuato. L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativacompiuto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Medico Dipendente, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Medico Dipendente

Preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni trenta di ca- lendario per tutto il personale dipendente. La parte che esercita risolve il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo mancato preavviso. In caso di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recessolicenziamento, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell’anzianità di servizio agli effetti dell’indennità di anzianità. E’ È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato. L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativacompiuto.

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Samples: Accordo Sulla Costituzione Delle Rsu, www.frgeditore.it

Preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assun- to a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni 30 (trenta). La parte che esercita risolve il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo mancato preavviso. Il medico dimissionario in costanza di prosecuzione del rapporto a seguito malattia è esonerato dal preavviso. In caso di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recesso, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso, anche se sostitui- to dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti del trattamen- to di fine rapporto. E’ È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente par- zialmente non effettuatocompiuto. L’indennità sostitutiva del Il preavviso è comunque dovuta per situazioni dovuto anche durante il periodo di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativaaspettiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni trenta di calendario per tutto il personale dipendente. La parte che esercita risolve il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo mancato preavviso. In caso di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recessolicenziamento, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell’anzianità di servizio agli effetti dell’indennità di anzianità. E’ È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuatocompiuto. L’indennità sostitutiva del Per i lavoratori assunti a tempo determinato, il termine di preavviso è comunque dovuta fissato in un giorno per situazioni ogni periodo di sopravvenuta impossibilità lavoro di svolgere la prestazione lavorativa15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.

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Samples: www.frgeditore.it

Preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di 3 mesi. La parte che esercita risolve il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo mancato preavviso. In caso di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recessolicenziamento, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità è computato nell’anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità del trattamento di fine rapporto. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta disdetta, di cui al primo comma del presente articolo, di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato. L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativacompiuto.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Medico

Preavviso. La parte che esercita il diritto di recesso dal risoluzione del rapporto di lavoro deve rispettare un periodo a tempo indeterminato nel caso di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo licenziamento non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare preavviso, da atto scritto ed essere comunicate notificarsi dall’una all’altra parte con modalità che diano certezza a mezzo di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recesso, in cui sussiste l’obbligo raccomandata A.R. I termini di preavviso, la che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono cosi stabiliti:  6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati di 6° e 5° livello;  4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati e per gli operai di 4° e 3° livello;  2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di dimissioni per tutti gli altri lavoratori. Per gli impiegati con anzianità di servizio superiore a dieci anni i termini di preavviso, in caso di licenziamento, sono aumentati di due mesi. In caso di mancato preavviso in tutto od in parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con nei termini suddetti, è dovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro sia all’inizio che nel corso caso di cessazione del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità rapporto per la morte del lavoratore. Durante il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuatoil lavoratore potrà fruire di adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione. L’indennità sostitutiva del preavviso Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è comunque dovuta per situazioni l'indennità di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativamancato preavviso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali (Integrato Con l'Accordo Di Rinnovo Del 1° Agosto 2002)

Preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni 30 di xxxxxxx- rio per tutto il personale dipendente. La parte che esercita risolve il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo mancato preavviso. In caso di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recessolicenziamento, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nel- la anzianità di servizio agli effetti della indennità di anzianità. E’ È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al comma 1 del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato. L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativacompiuto.

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Samples: www.frgeditore.it

Preavviso. preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella mi- sura di 3 mesi. La parte che esercita risolve il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine deve corrispondere una indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo man- cato preavviso. In caso di prosecuzione del rapporto a seguito di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recessolicenziamento, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso, anche se so- stituito dalla corrispondente indennità, è computato nella nità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità del tratta- mento di fine rapporto. E’ È facoltà della parte che riceve la disdetta disdetta, di cui al primo comma del presente articolo, di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun al- cun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo perio- do di preavviso totalmente o parzialmente non effettuato. L’indennità sostitutiva del preavviso è comunque dovuta per situazioni di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativacompiuto.

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Samples: www.costantinoandpartners.com

Preavviso. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni 30 (trenta). La parte che esercita risolve il diritto di recesso dal rapporto di lavoro deve rispettare un periodo senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso che è fissato in 30 giorni di calendario. L’obbligo non sussiste nei seguenti casi: - risoluzione del rapporto per giusta causa - recesso durante o al termine deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di prova - risoluzione del contratto allo scadere del contratto a tempo determinato - risoluzione consensuale - recesso al termine del periodo mancato preavviso. Il medico dimissionario in costanza di prosecuzione del rapporto a seguito malattia è esonerato dal preavviso. In caso di opzione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia - risoluzione del rapporto per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione e servizio militare. Le dimissioni o il licenziamento devono risultare da atto scritto ed essere comunicate all’altra parte con modalità che diano certezza di ricevimento. Durante il preavviso le parti hanno tutti gli obblighi e diritti derivanti dal rapporto di lavoro in essere. Nei casi di recesso, in cui sussiste l’obbligo di preavviso, la parte che non lo rispetta deve compensare l’altra con una indennità sostitutiva, tranne l’ipotesi di preavviso non lavorato per forza maggiore. E’ facoltà delle parti concordare la possibilità di non effettuazione della prestazione durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti del trattamento di fine rapporto. E’ È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro la- voro sia all’inizio che nel corso del preavviso, preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità in- dennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non effettuatocompiuto. L’indennità sostitutiva del Il preavviso è comunque dovuta per situazioni dovuto anche durante il periodo di sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativaaspettativa.

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Samples: www.frgeditore.it