Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata. 2.1. Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono: a) le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell’Assicurato; b) le spese del legale di controparte, per condanna dell’Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell’organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società; c) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società; d) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); f) le spese di giustizia penale e/o contabile; g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; h) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b); 2.2. Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per: A) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni: B) Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all’espletamento del servizio, all’assolvimento delle funzioni istituzionali e all’adempimento dei compiti d’ufficio, esclusivamente nei seguenti casi: B.1) qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa; B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
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Samples: Tutela Legale, Insurance Policy
Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata. 2.1. Le 2.1 Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:
a) le Le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistroSinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell’Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo la tariffa forense; parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
b) le Le spese del legale di controparte, per condanna dell’Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell’organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
c) le Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
d) le Le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
g) il Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
h) gli Gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b); Sono comunque escluse le spese conseguenti a: - pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria; - le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa;
2.2. 2.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:
A) Difesa X. Xxxxxx penale per delitti colposi e contravvenzioni:
B) B. Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all’espletamento del servizio, all’assolvimento delle funzioni istituzionali e all’adempimento dei compiti d’ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:
B.1) qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
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Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata. 2.1. Le 2.1 Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:
a) le Le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistroSinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell’Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo la tariffa forense; parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
b) le Le spese del legale di controparte, per condanna dell’Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell’organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
c) le Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
d) le Le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
g) il Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
h) gli Gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b);; Sono comunque escluse le spese conseguenti a: • pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria; • le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.
2.2. 2.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:
A) Difesa X. Xxxxxx penale per delitti colposi e contravvenzioni:
B) B. Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all’espletamento del servizio, all’assolvimento delle funzioni istituzionali e all’adempimento dei compiti d’ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:
B.1) qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
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Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata. 2.1. Le Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:
a) le Le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistroSinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell’Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo la tariffa forense; parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
b) le Le spese del legale di controparte, per condanna dell’Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell’organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
c) le Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
d) le Le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
g) il Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
h) gli Gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b);
2.2. ; Sono comunque escluse le spese conseguenti a: - pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria; - le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa; Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:
A) : Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:
B) : - per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio; - per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore; Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all’espletamento del servizio, all’assolvimento delle funzioni istituzionali e all’adempimento dei compiti d’ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:
B.1) qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
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Samples: Insurance Policy
Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata. 2.1. Le 2.1 Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:
a) le Le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistroSinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell’Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo il DM 55/2014 e ss.mm.ii.. Fermo quanto sopra, parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
b) le spese del legale di controparte, per condanna dell’Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell’organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
c) le Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, ;
c) Le spese del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
d) le Le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
e) le Le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice e di Procedura Penale)giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza;
f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
g) il Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
hg) gli Gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’Assicuratodella Persona Fisica, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (esliquidativo. Sono comunque escluse le spese conseguenti a: caso lett- pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria; - le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa. b);Dette spese di intendono comunque limitate a quanto dovuto dal Contraente in forza degli obblighi di cui al punto 1.1
2.2. 2.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:
A) Difesa X. Xxxxxx penale per delitti colposi e contravvenzioni:
B) B. Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all’espletamento del servizio, all’assolvimento delle funzioni istituzionali e all’adempimento dei compiti d’ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:
B.1) qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione ai sensi degli artt. 529 e 530 del c.p.p. o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché la sentenza di non luogo a procedere, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 1, punto 1.1 (Obbigazioni contrattuali)
C. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.
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Samples: Assicurazione
Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata. 2.1. Le 2.1 Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:
a) le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del sinistroSinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell’Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo la tariffa forense; parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
b) le spese del legale di controparte, per condanna dell’Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell’organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
c) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
d) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
h) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell’Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b); Sono comunque escluse le spese conseguenti a: - pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria; - le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa;
2.2. 2.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:
A) Difesa X. Xxxxxx penale per delitti colposi e contravvenzioni:: - per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio; - per fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore, anche di loro proprietà;
B) B. Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all’espletamento del servizio, all’assolvimento delle funzioni istituzionali e all’adempimento dei compiti d’ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:
B.1) qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
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