CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE
La presente Polizza è stipulata tra
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 |
00000 XXXXX |
C.F. 92116650349 |
N. CIG |
e
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del | 31.12.2018 |
alle ore 24.00 del | 31.12.2021 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31.12
alle ore 24.00 di ogni
Scheda di Polizza 3
DEFINIZIONI 5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (valide per tutte le sezioni) 7
1) Durata dell’Assicurazione - recesso - rinnovo – proroga temporanea 7
2) Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione 7
3) Gestione della Polizza 7
4) Forma delle comunicazioni delle Parti 8
5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 8
6) Variazioni di Rischio 8
7) Foro competente 8
8) Tracciabilità dei flussi finanziari 8
9) Interpretazione del contratto 8
10) Oneri fiscali 8
11) Rinvio a norme vigenti 8
12) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 9
13) Rendicontazione Sinistri 9
14) Assicurazioni presso diversi Assicuratori: 9
15) Coassicurazione e delega 9
16) Recesso in caso di sinistro 9
17) Trattamento dei dati 10
Sezione I 11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 11
Art.1) Definizione della garanzia prestata 11
Art. 2) Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata 11
Art. 3) Anticipi indennizzi 12
Art. 4) Rivalsa 12
Art. 5) Esclusioni espresse 12
Art. 6) Inizio e termine della garanzia 12
Art. 7) Scelta del legale 13
Art. 8) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 13
Art. 9) Liquidazione delle spese 13
Art. 10) Limiti territoriali 13
Art. 11) Massimali - limiti di indennizzo 13
Art. 12) Regolazione e conguaglio del Premio 13
SEZIONE II 15
GARANZIE AGGIUNTIVE A FAVORE DELL’ENTE 15
1. Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell’ente) 15
2. Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell’ente): 15
3. Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell’ente): 15
Categoria | Parametro (retribuzioni e compensi lordi) | Premio annuo lordo e/o tasso lordo ‰ | Premio Xxxxx Xxxxx €uro |
Ente assicurato | si | ||
Dipendenti e Membri del Comitato di Indirizzo | € 11.200.000,00 | ||
Totali |
SCHEDA DI POLIZZA
1. | Società/Assicuratore: |
2. | Contraente: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO |
3. | Periodo di Validità della Polizza: Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2018 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2021 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2018 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2019 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2019 |
4. | 4.1 Massimale per persona: Euro 70.000,00 4.2 Massimale per ogni evento che coinvolga più persone: Euro 180.000,00 4.3 Massimale aggregato annuo: Euro 350.000,00 I massimali devono intendersi omnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto |
5. | Franchigia per sinistro: nessuna |
6. | 6. 1 Data di retroattività: 5 ANNI 6. 2 Data di ultrattività: 2 ANNI dalla cessazione del periodo di validità della Polizza |
7. | Xxxxxxxx Xxxxxx: 7.1 Broker: Aon S.p.A, Filiale di Bologna, via De’ Toschi 4 – 00000 Xxxxxxx 7.2 Società / Assicuratore: |
8. | Data della proposta di contratto: (per le gare equivale a quella di conferma di aggiudicazione) : |
9. | Soggetti assicurati e Calcolo del premio annuo: |
10. | Sezione II Garanzie Aggiuntive a favore dell’Ente: Garanzie aggiuntive: Indicare se operanti* 10.1 ) Assistenza legale attiva SI 10.2 ) Spese di Mediazione SI 10.3 ) Assistenza legale passiva – spese di resistenza SI 10.4) Controversie aventi per oggetto vertenze NO amministrative |
Data di retroattività: Nessuna Data di ultrattività: 2 anni dalla cessazione del periodo di validità della Polizza 10.5) Controversie inerenti al diritto del lavoro SI/NO Data di retroattività: Nessuna Data di ultrattività: 2 ANNI dalla cessazione del periodo di validità della Polizza La garanzia sarà operante qualora accettata quale variante migliorativa, come indicato nella scheda di Offerta Tecnica 10.6) Opposizioni alle sanzioni amministrative NO Data di retroattività: Nessuna Data di ultrattività: 2 anni dalla cessazione del periodo di validità della Polizza |
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza. | |
Polizza: | Il documento che prova e regola l'Assicurazione. |
Contraente: | Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione in nome proprio, in favore di terzi e nell’interesse di chi spetta. |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione ed il Contraente quando è tenuto ad assumere gli oneri di difesa delle Persone Fisiche ai sensi delle norme vigenti. |
Persone Xxxxxxx | Xxxxxxxxx persona: - che sia stata, che si trova e che sarà alle dipendenze del Contraente, compreso il Direttore; - che abbia partecipato, partecipi e parteciperà alle attività istutuzionali del Contraente, compresi i Membri del Comitato di Indirizzo per la quale sussista l’obbligo della tutela legale in capo al Contraente. |
Società/Assicuratore: | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro |
Massimale: | La massima esposizione convenuta e definita nella Scheda di Polizza fino alla quale l'Assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa; |
Sinistro: | L’esigenza di Tutela Legale, cioè il momento nel quale la Persona Fisica riceve: ⮚ una notificazione/atto/comunicazione scritta, relativa all’avvio di un procedimento giudiziario a suo carico; ⮚ una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una sua qualsivoglia responsabilità. Non è Sinistro quanto ricevuto dalla Persona Fisica nella sua qualità di rappresentante legale e/o di responsabile di funzione o di servizi nel merito di notificazioni /atti/comunicazioni scritte relative all’avvio di un procedimento giudiziario, nonché tutte le comunicazioni scritte, anche in via stragiudiziale, nelle quali viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità del Contraente; |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla società in caso di Sinistro; |
Dipendente: (definizione valida ai soli fini dell’individuzione dei soggetti per il calcolo delle retribuzioni) | Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro - INAIL; è compreso il Direttore; |
Amministratori: | qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’Assicurato stesso, compresi i Membri del Comitato di Indirizzo; |
Retribuzioni lorde e Compensi lordi: | L’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga e contabili corrisposte ai Dipendenti, nonché ogni forma di altra remunerazione erogata a Persone Xxxxxxx diverse dai Dipendenti che intrattengono con il Contraente un rapporto di servizio |
Durata e/o periodo di validità della Polizza: | Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza, compresi rinnovi e/o proroghe |
Periodo di efficacia: | Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di Polizza, che comprende anche il periodo di ultrattività. |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI)
1) Durata dell’Assicurazione - recesso - rinnovo – proroga temporanea
La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Polizza e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza senza obbligo di disdetta.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova Assicurazione e comunque per un periodo di 6 (sei) mesi. La Società s’impegna a prorogare l’Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale periodo. E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.
2) Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le parti.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:
. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero
n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.
L’aAsicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
3) Gestione della Polizza
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura dell’8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
4) Forma delle comunicazioni delle Parti
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata (P.E.C.), o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
6) Variazioni di Rischio
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’Assicurazione, con preavviso di 60 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
7) Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii.
8) Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 xx.xx. e ii..
9) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
10) Oneri fiscali
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.
11)Rinvio a norme vigenti
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti.
12)Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza viene stipulata dall’Ente anche a favore degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.
L’Ente, pertanto, oltre all’eventuale qualità di Assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall’Assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva .Ciononostante è data facoltà alle parti, previo accordo, di effettuare il rimborso delle spese sostenute dalle partesone fisiche direttamente alle medesime.
13)Rendicontazione Sinistri
La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione del numero, della data di accadimento, data di denuncia, nome dell’assicurato/ Persona Fisica, del nominativo del reclamante, stato di gestione del sinistro (aperto, riservato, liquidato, senza seguito), della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) importo a riserva;
c) importo liquidato;
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente, anche per il tramite del Broker, di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta“ la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.
14) Assicurazioni presso diversi Assicuratori:
Il Contraente è esonerato dal comunicare all’Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ma deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.) in caso di Sinistro.
In caso di Xxxxxxxx indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all’art. 1910, comma 4, c.c..
15) Coassicurazione e delega
Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società ,resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.
16) Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall’Assicurazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 4 mesi. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dall’Assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di Xxxxxxxx ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/risarcimento
dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
17)Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii, laddove non in contrasto con il Regolamento, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
18) Validità delle norme dattiloscritte
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa della Compagnia vale solo quale presa d’atto; fanno fede esclusivamente le norme contenute nel presente capitolato.
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art.1) Definizione della garanzia prestata
1.1. Obbligazioni contrattuali:
La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei Massimali della presente assicurazione, l’onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., debba sostenere per conto delle Persone Fisiche per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.
La garanzia è operante anche:
1) per Xxxxxxxx riconducibili all’espletamento da parte delle Persone Xxxxxxx assicurate di incarichi di rappresentanza dell’Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.
Resta ferma l’operatività a secondo rischio della presente Polizza qualora i suddetti Enti e/o società private abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all’espletamento dell’incarico svolto dalle Persone Fisiche in rappresentanza del Contraente presso i predetti Enti e/o Società private.
2) Per sinistri riconducibili all’espletamento da parte delle Persone Fisiche di incarichi di DPO (Data Protection Officer) / RPD (Responsabile della protezione dei dati personali) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, di cui il Contraente stesse deve rispondere.
1.2. Garanzie:
Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell’Ente Contraente e/o delle Persone Fisiche. Le stesse sono operanti,
- alle condizioni e nei limiti che seguono, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio.
Art. 2) Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata
2.1 Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:
a) Le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del Sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell’Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo il DM 55/2014 e ss.mm.ii.. Fermo quanto sopra, parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
b) Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
c) Le spese del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
d) Le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
e) Le spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza;
f) Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
g) Gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico della Persona Fisica, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo.
Sono comunque escluse le spese conseguenti a:
- pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.
Dette spese di intendono comunque limitate a quanto dovuto dal Contraente in forza degli obblighi di cui al punto 1.1
2.2 Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:
X. Xxxxxx penale per delitti colposi e contravvenzioni:
- per fatti, atti ed omissioni direttamente connessi all’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio.
B. Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all’espletamento del servizio, all’assolvimento delle funzioni istituzionali e all’adempimento dei compiti d’ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:
B.1) qualora l’originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
B.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, ai sensi degli artt. 529 e 530 del c.p.p. o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché la sentenza di non luogo a procedere, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 1, punto 1.1 (Obbigazioni contrattuali)
C. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.
Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti, per giudizi di responsabilità amministrativa e/o contabile e giudizio di conto , per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all’effettivo proscioglimento delle Persone Xxxxxxx assicurate nei predetti procedimenti. Devono altresì intendersi garantite le spese per l’invito a dedurre, anche si concluda con l’archiviazione del procedimento.
È fatto obbligo alle Persone Xxxxxxx denunciare al Contraente il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di Xxxxxxxx resta in capo al Contraente nei confronti della Società.
D. Assistenza legale passiva - spese di resistenza.
Sono garantite le spese per sostenere la difesa delle singole Persone Xxxxxxx in procedimenti per giudizi di responsabilità civile. La garanzia s’intende anche operante nel caso in cui la Persona Fisica riceva una richiesta di risarcimento danni per la costituzione di parte civile della controparte nel procedimento penale. La presente garanzia opera a primo rischio.
Nel caso in cui operi la polizza RCTO e RC Patrimoniale dell’ente, la garazia opera a secondo rischio qualora l’Assicuratore del Contraente assuma anche la difesa della Persona Fisica.
Art. 3) Anticipi indennizzi
Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale, la Società provvederà ad assumersi l’onere delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 10.000,00 per persona, con il massimo di € 30.000,00 per sinistro che coinvolga più persone. Nel rispetto delle norme di legge e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie e fermo quanto previsto al successivo art. Rivalsa, la Società, fermo il predetto limite, assisterà la Pesona Fisica fin dall’apertura del procedimento, previo assenso del Contraente, anche nei procedimenti penali con imputazione dolosa, impegnandosi ad eventuali anticipazioni delle spese legali di difesa.
Art. 4) Rivalsa
Laddove previsto dalle norme vigenti, quali ad esempio la condanna della Persona Fisica con sentenza o provvedimento definitivi per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque sostenuti in ragione e a causa dell’assistenza legale di cui al presente contratto, per ogni grado di giudizio.
Art. 5) Esclusioni espresse
L’Assicurazione non obbliga la Società qualora:
a) Il Sinistro derivi da fatto doloso della Persona Fisica salvo quanto espressamente previsto dall’ art. 2.2;
b) Il Sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
c) Il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l’applicazione della pena su richiesta delle parti)
d) Xxxxxxxx una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con la Persona Fisica;
e) Il Sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati Persone Xxxxxxx o ad un caso di conflitto di interesse tra le stesse Persone Fisiche ed il Contraente;
f) Il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale;
g) Il Sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida di aeromobili;
h) Il Sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
i) Il Sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni della Persona Fisica;
k) Il Sinistro sia già noto all’Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
l) Si verifichino conflitti/contenziosi fra l’Assicurato e l’Assicuratore della presente polizza, salvo quanto precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 2);
m) Le spese del procedimento siano a carco del querelato in caso di remissione della querela.
Art. 6) Inizio e termine della garanzia
La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati, durante il periodo di Validita’ della Polizza, purche’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattivita’ indicata al punto 6.1 della Scheda di polizza.
La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati nel periodo di ultrattività di cui al punto 6.2 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione commessa dall’Assicurato.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di norme vigenti o di contratto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 7) Scelta del legale
Fermo restando quanto stabilito al punto a) dell’Art. 2.1 “precisazioni e limitazione della garanzia prestata”, la Persona Fisica, nel rispetto dei vigenti CCNL e salvo quanto previsto dal regolamento interno dell’Ente Contraente, ha il diritto di scegliere il legale di sua fiducia senza alcuna limitazione territoriale, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell’apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L’Assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico.
Nel caso quindi di nomina di un legale iscritto in un elenco al di fuori del distretto della Corte d’Appello, o delle giurisdizioni superiori, in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale sarà svolta l’attività difensiva a favore dell’Assicurato, non saranno riconosciute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito.
Art. 8) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Gli Assicurati devono notificare ogni Sinistro, tramite il competente ufficio del Contraente. Quest’ultimo ha 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per denunciarlo alla Società e/o al Broker, allegando, al fine di consentire alla Societa’ una valutazione esaustiva circa l’operativita’ delle garanzie, quanto segue:
a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
b) una descrizione del fatto/i che ha originato il Sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l’Assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.
L’Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.
Art. 9) Liquidazione delle spese
Le spese sono liquidate, previa approvazione di congruità della parcella da parte del Contraente o nei limiti di quanto accertato dal Contraente ai sensi della vigente normativa. La Società liquiderà all’Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di Assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate.
Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all’oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente al Contraente.
Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all’Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x'Xxx. 0000 xxx x.x.
Xx spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.
Art. 10) Limiti territoriali
L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell’UE e nei restanti paesi dell’Europa geografica, nei Paesi del Bacino Mediterraneo e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L’Assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasioni di trasferte di lavoro e limitatamente a fatti strettamente attinenti all’attività istituzionale svolta in favore dell’Ente Contraente dai soggetti assicurati. Resta esclusa ogni altra attività.
Art. 11) Massimali - limiti di indennizzo
La copertura Assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso l’eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati al punto 4 della Scheda di Polizza.
Art. 12) Regolazione e conguaglio del Premio
Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dal parametro utilizzato per il calcolo del premio di polizza (retribuzioni).
In caso di utilizzo del parametro “numero dei soggetti”, sono assicurati tutti i soggetti appartenenti alle categorie indicate al punto 9 della “Scheda di Polizza”.
Si precisa che il numero di tali soggetti corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e tale indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio. Pertanto,
non essendo la polizza soggetta e regolazione del premio, s’intenderanno assicurati anche i soggetti eventualmente in eccedenza al numero indicato alla data di attivazione della polizza, purché tali soggetti risultino dai registri tenuti dalla Contraente.
SEZIONE II
GARANZIE AGGIUNTIVE A FAVORE DELL’ENTE
Assicurato | Per la presente sezione si considera Assicurato l’Ente Contraente nella sua qualità di persona giuridica. |
Sinistro | Per la presente sezione si considerano sinistri: •il momento in cui l’Assicurato ha necessità di tutela legale al fine di proteggere i propri diritti lesi nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. (definizione valida per la garanzia 1) •l’Istanza di mediazione secondo il Dlgs 28/2010 (definizione valida per la garanzia 2) •la richiesta di risarcimento e comunque una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale viene sostenuta una qualsivoglia responsabilità dell’Assicurato (definizione valida per le garanzie 3 e 5) •l’avvio di un procedimento avanti agli Organi di giustizia amministrativa (definizione valida per la garanzia 4) •la ricezione di una sanzione amministrativa da parte dell’Autorità competente (definizione valida per la garanzia 6) |
1. Assistenza legale attiva. (garanzia a favore dell’ente)
a) Le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti dal soggetto assicurato nell’espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, con l’Ente); fermo restando che la presente xxxxxxxx s’intende operante laddove sia l’Ente ad attivare la garanzia.
b) In caso di costituzione di parte civile da parte dell’Ente contraente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più Persone Xxxxxxx, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore del Contraente stesso. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore delle Persone Xxxxxxx nei cui confronti viene esercitata l’azione civile nel processo penale.
2. Assistenza legale nei casi di Mediazione (garanzia a favore dell’ente):
Si prende inoltre atto che l’Art. 2) – “Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, al punto. 2.1 - Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:” viene così integrato:
a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) e solo per i casi ivi indicati:
i) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l’istruttoria conseguente all’istanza di mediazione, sia qualora l’Assicurato sia parte istante, sia qualora l’Assicurato sia chiamato alla mediazione
j) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite
k) le spese del legale eventualmente incaricato dall’Assicurato alla propria assistenza nella mediazione
3. Assistenza legale passiva - spese di resistenza – (garanzia a favore dell’ente):
Ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell’Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l’Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della garanzia nell’interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell’Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.
La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O, o RC Patrimoniale stipulato dall’Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’Assicuratore della RCT/O o della RC patrimoniale, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, del codice civile. Affinchè il contratto sia valido ed efficace, deve essere regolarmente pagato il relativo premio.
Nel caso di inoperatività delle garanzie della polizza di RCT/O e/o RC patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio.
All’atto della denuncia di sinistro l’Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi di RCT/O e/o di RC patrimoniale vigenti.
In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell’assicuratore della RCT/O o della RC patrimoniale o di ingiustificata inattività della specifica Società nei termini coerenti e compatibili con l’esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell’Ente e degli assicurati, la Società della presente Polizza presterà l’assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC Patrimoniale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Società della presente Polizza.
In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o della RC patrimoniale spettanti all’Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell’interesse dell’Ente la chiamata in causa dell’assicuratore inadempiente.
4. Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative
Fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell’Ente Contraente, e del soggetto individuato dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l’ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato.
La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all’opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, durante il periodo di Validità della Polizza, purché’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata al punto 10.4 della Scheda di polizza.
La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.4 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.
5. Controversie inerenti al diritto del lavoro
A parziale deroga del punto f) art. 5 – Esclusioni Espresse - e fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell’Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti.
La Società nel limite del massimale pari ad € 20.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, durante il periodo di Validità della Polizza, purche’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattivita’ indicata al punto 10.5 della Scheda di polizza.
La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.5 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.
6. Opposizione alle sanzioni amministrative
Fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata - la Società, nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo, garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione ad ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta.
La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, durante il periodo di Validità della Polizza, purche’ relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattivita’ indicata al punto 10.6 della Scheda di polizza.
La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.6 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.
La Società
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Il Contraente
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