Controversie inerenti al diritto del lavoro Clausole campione

Controversie inerenti al diritto del lavoro. A parziale deroga del punto f) art. 5 – Esclusioni Espresse - e fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell’Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. La Società nel limite del massimale pari ad € 20.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, durante il periodo di Validità della Polizza, purche’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattivita’ indicata al punto 10.5 della Scheda di polizza. La garanzia viene altresì prestata per i Xxxxxxxx denunciati dall’Assicurato, nel periodo di ultrattività di cui al punto 10.5 della Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Controversie inerenti al diritto del lavoro. Fermo restando quanto disposto all’Art. 2) – Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata, la garanzia è prestata a favore dell’Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall’Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti.
Controversie inerenti al diritto del lavoro. Ferme restando le precisazioni e le delimitazioni della garanzia prevista nel presente articolo, la garanzia è prestata a favore dell’Ente contraente, conferita al soggetto individuato dell’ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l’ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari come la mediazione o altre tipologie di organismi previste dalle norme vigenti. La società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l’assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all’opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro.
Controversie inerenti al diritto del lavoro. SCHEDA DI POLIZZA

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