Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'assicurazione è prestata per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta del sangue e trasfusionali, distribuzione ed utilizzo del sangue ed emoderivati, espianti e trapianti di organi;
b) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado con protocolli interni o promossi da Enti senza fine di lucro. L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del Personale e non comprende la responsabilità che ricade sul produttore dei farmaci e/o competenze istituzionali dell’Assicuratopresidi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor (salvo il caso del promotore senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti). La garanzia non comprende né la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione, così come dichiarato né il mancato raggiungimento dell’obiettivo della sperimentazione. La garanzia opera a condizione che sia stato rilasciato il consenso informato da parte del soggetto sottoposto a trattamento; l’assicurazione non comprende i danni imputabili ad inidoneità o insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
c) beni in Polizza proprietà o comodato comprese ordinaria e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori straordinaria manutenzione;
d) conferente di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattualirifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche se svolte presso Terziquale committente, comprese quelle previste qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgsdelle disposizioni di legge vigenti;
e) (a parziale deroga di quanto previsto all’art 27 lett. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità a), civilmente responsabile ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato di legge per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatricii danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, dai dipendenti delle stesse sottrazione, smarrimento, sparizione o comunque da tutti coloro chedeterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783- 1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, non in rapporto denaro, valori bollati, marche, titoli di dipendenzacredito, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e noncose in essi contenute;
f) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
g) (a parziale deroga di quanto previsto all’art 27 lett. f), purché detentore/utilizzatore, di fonti radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonchè dalle prescrizioni della competente autorità. Sono esclusi i medesimidanni cagionati a terzi da prodotti o specialità smerciati dall’Assicurato. Il Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;
h) (a parziale deroga di quanto previsto all’art 27 lett. i), esercente farmacie interne con vendita al pubblico, a condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
i) attività intramuraria (ovunque svolta), semprechè debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del Contraente/Assicurato
j) (a parziale deroga dell'art. 27 lettera o) la Società si obbliga, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi, utenti delle strutture, o ad altri dipendenti, in conseguenza di una non siano intenzionale violazione degli obblighi di proprietà od legge , in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati relazione al P.R.A. ovvero a lui locatitrattamento dei dati personali , sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, è valida a condizione che il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicuratoistituzionali oggetto dell'Assicurazione. • L'Assicurazione non vale: per il trattamenti di dati aventi finalità commerciali ; per la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti; per i Danni derivanti dalla raccoltadanni non patrimoniali di cui all’art. 9 della Legge 675 del 31/12/96 e di quelli di cui all' Art. 185 del C. P.; per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere . la garanzia opera per la RC personale derivante ai dipendenti dell'Ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave.
k) danneggiamento o distruzione (escluso il furto) di mezzi di trasporto di terzi e delle cose su di essi caricate, confezionamentoche si trovino nell’ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività della Contraente, trasporto allo scopo di compere operazioni di carico o scarico o di veicoli di dipendenti e/o Amministratori e/o di terzi stazionanti nell’ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture sanitarie o le sedi amministrative dell’Assicurato/Contraente ;
l) Esercizio di mense e conferimento di rifiuti urbanispacci all’interno delle proprie strutture, speciali, pericolosi e non pericolosi anche se affidati in gestione a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio terzi;
m) Somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili., anche tramite distributori automatici di proprietà di terzi affidati in gestione a terzi;
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara, Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’assicurazione è prestata prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana, espianto e trapianto di organi e tessuti;
b) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende: ✓ la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o competenze istituzionali dell’Assicuratopresidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali), così come dichiarato ✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione, ✓ i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato, ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor, ✓ le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l’entrata in Polizza vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
c) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione e non comprende: • ✓ la responsabilità personale dei Prestatori mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione, ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattualicoperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
d) beni in proprietà o comodato comprese ordinaria e straordinaria manutenzione;
e) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche se svolte presso Terziquale committente, comprese quelle previste qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità delle disposizioni di legge vigenti;
f) civilmente responsabile ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato di legge per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatricii danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, dai dipendenti delle stesse sottrazione, smarrimento, sparizione o comunque da tutti coloro chedeterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, non in rapporto denaro, valori bollati, marche, titoli di dipendenzacredito, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e noncose in essi contenute;
g) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
h) detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali di conservazione od uso;
i) esercente farmacie interne con smercio distribuzione e vendita al pubblico, purché i medesimia condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
j) attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del Contraente/Assicurato,
k) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non siano intenzionale violazione degli obblighi di proprietà od legge, in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati relazione al P.R.A. ovvero a lui locatitrattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi . La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, è valida a condizione che il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale istituzionali oggetto dell’Assicurazione L’Assicurazione non vale: ✓ per il trattamenti di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato dati aventi finalità commerciali ; ✓ per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto danni non patrimoniali di cui all’Art. 2059 del C.C.; ✓ per le multe e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e similil’Ente debba rispondere.
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Samples: Insurance Policy
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’assicurazione è prestata prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana, espianto e trapianto di organi e tessuti;
b) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende: ✓ la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o competenze istituzionali dell’Assicuratopresidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali), così come dichiarato ✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione, ✓ i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato, ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor, ✓ le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l’entrata in Polizza vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ne è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
c) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione e non comprende: • ✓ la responsabilità personale dei Prestatori mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione, ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattualicoperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
d) beni in proprietà o comodato comprese ordinaria e straordinaria manutenzione, ove la manutenzione non sia a carico del proprietario;
e) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche se svolte presso Terziquale committente, comprese quelle previste qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità delle disposizioni di legge vigenti;
f) civilmente responsabile ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato di legge per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatricii danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, dai dipendenti delle stesse sottrazione, smarrimento, sparizione o comunque da tutti coloro chedeterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, non in rapporto denaro, valori bollati, marche, titoli di dipendenzacredito, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e noncose in essi contenute;
g) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
h) detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali di conservazione od uso;
i) esercente farmacie interne con smercio distribuzione e vendita al pubblico, purché i medesimia condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
j) attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del Contraente/Assicurato,
k) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non siano intenzionale violazione degli obblighi di proprietà od legge, in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati relazione al P.R.A. ovvero a lui locatitrattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, è valida a condizione che il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato istituzionali oggetto dell’Assicurazione L’Assicurazione non vale: ✓ per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto trattamenti di dati aventi finalità commerciali; ✓ per i danni non patrimoniali di cui all’Art. 2059 del C.C.; ✓ per le multe e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e similil’Ente debba rispondere.
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Samples: Insurance Policy Agreement
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’assicurazione è prestata prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per:
a) la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei loro confronti e da fatti cagionati da terzi di cui l’assicurato stesso sia tenuto a rispondere a sensi di legge;
b) la responsabilità civile derivante dall’uso di attrezzature in proprietà e/o in uso al Contraente e/o Assicurato ovunque collocate
c) La responsabilità civile derivante all’Assicurato, per le attività svolte dal proprio personale, nell’ambito di apposite convenzioni, e/o competenze istituzionali dell’Assicuratoper prestazioni di attività di consulenza, così come dichiarato stipulate con soggetti pubblici e privati;
d) beni in Polizza proprietà o comodato comprese ordinaria e comprende: • straordinaria manutenzione;
e) la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di alimenti, cibi e di bevande anche distribuiti con macchine automatiche;
f) La responsabilità civile derivante dal Contraente/Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricato e/o di beni immobili, comunque destinati, nonché dei loro impianti fissi. L’operatività della presente polizza è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, boschi, giardini, alberi, piante (compreso l’abbattimento delle stesse e l’utilizzo di anticrittogamici e/o antiparassitari), antenne, recinzioni, cancellate, strade, aree in genere e quant’altro di strutture, attrezzature, impianti, rete di distribuzione di acqua, gas e reti fognarie ed opere di cui all’attività assicurata, comprese le attività di manutenzione, anche straordinaria, gli ampliamenti, le sopraelevazioni o le demolizioni, restando però fermo il diritto dell’Assicuratore di procedere in via di rivalsa nei confronti delle ditte terze esecutrici dei lavori. La garanzia è inoltre espressamente estesa ai danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;
g) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche quale committente, qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
h) la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione.
i) La garanzia si intende altresì operante, salvo le ipotesi di dolo, per la responsabilità civile personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti utenti di borse lavoro e/o inserimenti lavorativi, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, stagisti, volontari, compresi quelli in servizio civile, e comunque tutti colore che, per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell’Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
j) La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla circolazione di veicoli non a motore compresi velocipedi
k) La responsabilità civile derivante agli Assicurati dalla applicazione del >Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
l) La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall’organizzazione di corsi, convegni, seminari e congressi, fiere mostre e mercati compreso attività di allestimento e smontaggio degli stands;
m) La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall’organizzazione e/o dal patrocinio di manifestazione e iniziative che abbiano una valenza culturale e/o collettiva e/o sociale, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fiere, mostre, spettacoli, concerti, esibizioni, visite guidate, gite, iniziative sportive, tornei e competizioni;
n) La responsabilità civile derivante dal Contraente/assicurato per danni subiti dai veicoli dei dipendenti, amministratori o di terzi parcheggiati o in sosta nell’ambito di aree di pertinenza dell’assicurato e delle quali sia esso responsabile;
o) La responsabilità civile derivante al Contraente/assicurato da prestazione di assistenza infermieristica compresa somministrazione di farmaci; e compresa la responsabilità personale e professionale degli infermieri utilizzati per i servizi prestati dal contraente.
p) La responsabilità derivante dal Contraente/Assicurato dallo svolgimento di attività motorie in genere, di attività terapeutiche e riabilitative compresa l’organizzazione dei Prestatori servizi di Lavoro nello svolgimento delle assistenza domiciliare.
q) Dalla proprietà ed impiego di animali a scopi terapeutici e di compagnia;
r) Premesso che l’assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e(e prestazioni attinenti l’attività svolta dall’Assicurato, si conviene che: - sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; - l’Assicurato e i propri dipendenti, dette imprese e loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.
s) civilmente responsabile ai sensi del D.Lgsdi legge per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatricigli oggetti preziosi, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro chedenaro, non in rapporto valori bollati, marche, titoli di dipendenzacredito, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od cose in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizioneessi contenute;
t) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato committente per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
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Samples: Insurance Policy
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'assicurazione è prestata per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta del sangue e trasfusionali, distribuzione ed utilizzo del sangue ed emoderivati, espianti e trapianti di organi;
b) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado con protocolli interni o promossi da Enti senza fine di lucro. L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del Personale e non comprende la responsabilità che ricade sul produttore dei farmaci e/o competenze istituzionali dell’Assicuratopresidi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor (salvo il caso del promotore senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti). La garanzia non comprende né la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione, così come dichiarato né il mancato raggiungimento dell’obiettivo della sperimentazione. La garanzia opera a condizione che sia stato rilasciato il consenso informato da parte del soggetto sottoposto a trattamento; l’assicurazione non comprende i danni imputabili ad inidoneità o insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
c) beni in Polizza proprietà o comodato comprese ordinaria e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori straordinaria manutenzione;
d) conferente di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattualirifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche se svolte presso Terziquale committente, comprese quelle previste qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgsdelle disposizioni di legge vigenti;
e) (a parziale deroga di quanto previsto all’art 27 lett. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità a), civilmente responsabile ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato di legge per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatricii danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, dai dipendenti delle stesse sottrazione, smarrimento, sparizione o comunque da tutti coloro chedeterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783- 1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, non in rapporto denaro, valori bollati, marche, titoli di dipendenzacredito, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e noncose in essi contenute;
f) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
g) (a parziale deroga di quanto previsto all’art 27 lett. f), purché detentore/utilizzatore, di fonti radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonchè dalle prescrizioni della competente autorità. Sono esclusi i medesimidanni cagionati a terzi da prodotti o specialità smerciati dall’Assicurato. Il Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;
h) (a parziale deroga di quanto previsto all’art 27 lett. i), esercente farmacie interne con vendita al pubblico, a condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
i) attività intramuraria (ovunque svolta), semprechè debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del Contraente/Assicurato
j) (a parziale deroga dell'art. 27 lettera p) la Società si obbliga, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi, utenti delle strutture, o ad altri dipendenti, in conseguenza di una non siano intenzionale violazione degli obblighi di proprietà od legge , in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati relazione al P.R.A. ovvero a lui locatitrattamento dei dati personali , sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, è valida a condizione che il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicuratoistituzionali oggetto dell'Assicurazione. • L'Assicurazione non vale: per il trattamenti di dati aventi finalità commerciali ; per la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti; per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto danni non patrimoniali di cui all’art. 9 della Legge 675 del 31/12/96 e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi quelli di cui all' Art. 185 del C. P.; per le multe e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere . la garanzia opera per la RC personale derivante ai dipendenti dell'Ente Assicurato salvo il diritto di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato rivalsa nei loro confronti per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione dolo e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e similicolpa grave .
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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitaria titolo esemplificativo non limitativo, i operatori, volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il in capo all’Assicurato per i Danni derivanti da fatti commessi dal Personale Convenzionato ed il e dal Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicuratoattività, sempreché l’Assicurato abbia verificato che detto Personale (la cui responsabilità personale è esclusa dalla presente assicurazione non rivestendo la qualifica di Assicurato) abbia sottoscritto e sia validamente operante una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
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Samples: Polizza Di Assicurazione
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione Xxxxx restando il principio contrattuale secondo il quale ciò che non viene espressamente escluso e/o delimitato rientra nella operatività della garanzia, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'assicurazione è prestata per le attività conseguenze della responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) proprietario e/o competenze istituzionali dell’Assicuratoconduttore e/o utilizzatore di fabbricati, così come dichiarato in Polizza relative dipendenze e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori pertinenze, ed impianti e terreni (a titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini con attrezzature e alberi anche di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattualialto fusto, strade ad uso interno, nulla escluso ne eccettuato), anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato non utilizzati per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti l’esercizio delle stesse attività assicurate e/o comunque utilizzati da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locatiterzi. La garanzia vale comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché la committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione, sopraelevazione e costruzione;
b) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti, agli ospiti, ai dipendenti, ai collaboratori, a qualsiasi titolo derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 c.c.);
c) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto, nonché ai sensi dell'art. 2049 C.C; per i lavori , servizi e/o prestazioni in genere attinenti l’attività e o proprietà dell’assicurato, appaltati a terzi, si conviene che: - sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; - l’Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro; - la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore, solo se autorizzata dall’Assicurato.
d) detentore/utilizzatore, nell’ambito dell’insediamento e di Istituti e/o laboratori di pertinenza delle Aziende Assicurate, di fonti radioattive, a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle prescrizioni della competente Autorità. Il Contraente si impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;
e) attività intramuraria (ovunque svolta) del personale dirigente medico e veterinario, del ruolo sanitario , del ruolo professionale , del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività, nonché del personale del comparto di supporto la cui attività è equiparata a lavoro dipendente, sempre che debitamente autorizzata da parte del Contraente;
f) prestatore di servizio di assistenza a domicilio e anche presso altre strutture Socio- Sanitarie e/o di accoglienza, con suo personale dipendente e/o collaboratori, anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale dipendente e/o collaboratori stessi. Sono compresi i viaggi e gli spostamenti di pazienti fragili anche ammalati di mente;
g) la Responsabilità derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands), compresi quelli cagionati ai locali, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l’assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegno di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo. Sono inoltre compresi i danni a strumenti od apparecchiature in consegna ai partecipanti con il massimo di € 52.000,00 per anno assicurativo.
h) nel caso di gestione di strutture anche psico sociali i cui utenti possono essere accolti, anche in via continuativa, presso ditte o persone al fine del recupero sociale o dell’avviamento al lavoro, si pattuisce che relativamente a: - RCT: la garanzia si intende operante anche per Danni corporali i danni cagionati dagli utenti delle strutture psico sociali alle persone trasportateditte o persone, e loro collaboratori o dipendenti, presso i quali o le quali gli utenti vengono accolti nonché a terzi. • Ciò anche se tali danni sono causati nello svolgimento di attività diversa da quella per cui è prestata l’assicurazione. La presente estensione comprende anche la responsabilità personale che possa derivare ai sensi di Legge alle ditte o persone fisiche non Prestatori (e/o loro preposti) che accolgano gli utenti delle strutture psicosociali.
i) La Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di Lavoro qualiricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico o altre strutture/ organismi, gli operatori socio-sanitarinonché per i danni verificatisi nell’ambito delle strutture aziendali, gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l’Assicurato, con esplicita esclusione della Rc professionale dei soggetti utilizzatori;
j) In caso di corresponsabilità tra i volontarisuddetti enti e l'assicurato, i si precisa che la garanzia opera esclusivamente a favore di quest'ultimo e per la sola quota di responsabilità ad esso attribuibile, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà;
k) La garanzia è altresì estesa ai borsisti, tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano specializzandi, quando operano sotto la diretta responsabilità del Contraente assicurato nell'ambito delle strutture aziendali;
l) La garanzia è operante anche per conto dell’Assicuratola RC derivante dalla attività svolta dal personale dipendente nell'ambito di apposite convenzioni e per prestazioni di attività c/o soggetti pubblici e privati;
m) L’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all’assicurato in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicuratoistituzionali del Contraente. • La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative;
n) Rc derivante dalle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici.
o) Rc integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario, locatario, noleggiante, la responsabilità personale Società si obbliga a tenere indenne le Aziende Assicurate stesse delle somme che le Aziende Assicurate siano tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest’ultimo subiti a causa di assistiti vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. Il massimale prestato è per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzitale garanzia sarà di €. • 520.000,00 per sinistro/anno.
p) La garanzia comprende la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti Responsabilità Civile derivante dalla raccoltasomministrazione, confezionamentosmercio, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio utilizzazione di prodotti alimentari, bevande e similisimili nonché di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi, anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti, nonché la Responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti. Si intende compresa anche la RC derivante dall’esercizio di farmacie con vendita al pubblico.
q) Si precisa che l’Assicurazione è valida per la Rc derivante al Contraente per i minori affidati allo stesso o ai suoi rappresentanti. Sono considerati terzi i minori stessi per lesioni gravi o gravissime ed in ogni caso quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato. La Società si obbliga a ritenere indenni i terzi affidatari da eventuali responsabilità a loro derivanti per i danni cagionati al minore affidato e per i danni a terzi dal minore stesso, nonché per i danni causati dal minore ai terzi affidatari limitatamente alle lesioni personali.
r) Esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e/o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende: - La responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor ( salvo il caso del Promotore /Sponsor senza finalità commercialo che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali); - La mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obiettivo della sperimentazione; - I danni imputabili ad assenza del Consenso informato; - I danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor; - Le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dolo l’entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.
s) L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull’assicurato.
t) L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell’assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
u) La garanzia comprende anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante dall’assicurato per: - servizio di vigilanza effettuato con guardiani armati e non e cani; - esistenza squadra antincendio; - la proprietà e l’uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l’attività svolta dall’Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all’obbligo dell’assicurazione, di cui al D. Lgs. 209/2005; - danni alle cose inclusi i locali, trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza; - danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni; - danni arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi e Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza, comprese quelle delle strutture esterne, delle Aziende Assicurate; - ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività; - svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti; - danni cagionati a terzi e/o assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in comodato o uso dall’Assicurato, a qualsiasi titolo; - danni cagionati da animali randagi.
v) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione non comprende: - la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione; - i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
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Samples: Insurance Policy Agreement
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro Xxxxxx nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione A solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa é espressamente operante anche nei casi seguenti:
A) Perdite patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
B) Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del Personale: la Società si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione Contraente nei limiti dei massimali previsti dal presente contratto, di quanto questa sia tenuta a pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) ai sensi di legge in dipendenza della responsabilità civile derivante dell’attività di assunzione e gestione del personale, anche attraverso pubblici concorsi, ed espressamente inclusa la responsabilità conseguente all'inadempimento di un rapporto obbligatorio qualunque ne sia la fonte, e con la sola esclusione della parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione dell’Ente. Si intendono pertanto garantite anche le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti o dei Contratti Collettivi di Lavoro applicati al settore in cui opera il Contraente, e con la sola esclusione della parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale a carico del Contraente. La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
C) Perdite Patrimoniali derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche: l’assicurazione di cui alla presente comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, ia comuni che sensibili, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione, e copre i danni cagionati in violazione del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.. Si deve pertanto ritenere assicurata anche la figura del Data Protection Officer (DPO), laddove sia un dipendente dell’Ente. L’Assicurazione non vale: − Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; − Per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali; − per le attività multe e le ammende inflitte direttamente all’Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere. La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia di cui alla presente precisazione di garanzia opera una volta adempiuti gli obblighi previsti da altre assicurazioni che insistono ed operano sul medesimo rischio stipulate dal Contraente, se esistenti, in questo caso l’assicurazione sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per quanto non coperto da queste, in caso contrario la presente garanzia risulta immediatamente operante.
D) Applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
1. Datore di Lavoro” e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza “Responsabile del servizio di prevenzione e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle protezione” e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 81/2008 e del D.Lgsxx.xx. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.ii;
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Samples: Insurance Agreement
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione L’assicurazione è prestata per le attività e/o competenze istituzionali dell’Assicurato, così come dichiarato in Polizza e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo dell’Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato sull’Assicurato per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicuratodell’attività dell’Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicurato. • la responsabilità personale di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione Xxxxx restando il principio contrattuale secondo il quale ciò che non viene espressamente escluso e/o delimitato rientra nella operatività della garanzia, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'assicurazione è prestata per le attività conseguenze della responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) proprietario e/o competenze istituzionali dell’Assicuratoconduttore e/o utilizzatore di fabbricati, così come dichiarato in Polizza relative dipendenze e comprende: • la responsabilità personale dei Prestatori pertinenze, ed impianti e terreni (a titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini con attrezzature e alberi anche di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattualialto fusto, strade ad uso interno, nulla escluso ne eccettuato), anche se svolte presso Terzi, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato non utilizzati per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai dipendenti l’esercizio delle stesse attività assicurate e/o comunque utilizzati da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locatiterzi. La garanzia vale comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché la committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione, sopraelevazione e costruzione;
b) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti, agli ospiti, ai dipendenti, ai collaboratori, a qualsiasi titolo derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 c.c.);
c) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto, nonché ai sensi dell'art. 2049 C.C; per i lavori , servizi e/o prestazioni in genere attinenti l’attività e o proprietà dell’assicurato, appaltati a terzi, si conviene che: - sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; - l’Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro; - la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore, solo se autorizzata dall’Assicurato.
d) detentore/utilizzatore, nell’ambito dell’insediamento e di Istituti e/o laboratori di pertinenza delle Aziende Assicurate, di fonti radioattive, a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle prescrizioni della competente Autorità. Il Contraente si impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.
e) attività intramuraria (ovunque svolta) del personale dirigente medico e veterinario, del ruolo sanitario , del ruolo professionale , del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività, nonché del personale del comparto di supporto la cui attività è equiparata a lavoro dipendente, sempre che debitamente autorizzata da parte del Contraente;
f) prestatore di servizio di assistenza a domicilio e anche presso altre strutture Socio- Sanitarie e/o di accoglienza, con suo personale dipendente e/o collaboratori, anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale dipendente e/o collaboratori stessi. Sono compresi i viaggi e gli spostamenti di pazienti fragili anche ammalati di mente;
g) la Responsabilità derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands), compresi quelli cagionati ai locali, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l’assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegno di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo. Sono inoltre compresi i danni a strumenti od apparecchiature in consegna ai partecipanti con il massimo di € 52.000,00 per anno assicurativo.
h) nel caso di gestione di strutture anche psico sociali i cui utenti possono essere accolti, anche in via continuativa, presso ditte o persone al fine del recupero sociale o dell’avviamento al lavoro, si pattuisce che relativamente a: - RCT: la garanzia si intende operante anche per Danni corporali i danni cagionati dagli utenti delle strutture psico sociali alle persone trasportateditte o persone, e loro collaboratori o dipendenti, presso i quali o le quali gli utenti vengono accolti nonché a terzi. • Ciò anche se tali danni sono causati nello svolgimento di attività diversa da quella per cui è prestata l’assicurazione. La presente estensione comprende anche la responsabilità personale che possa derivare ai sensi di Legge alle ditte o persone fisiche non Prestatori (e/o loro preposti) che accolgano gli utenti delle strutture psicosociali.
i) La Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di Lavoro qualiricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico o altre strutture/organismi, gli operatori socio-sanitarinonché per i danni verificatisi nell’ambito delle strutture aziendali, gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l’Assicurato, con esplicita esclusione della Rc professionale dei soggetti utilizzatori.
j) In caso di corresponsabilità tra i volontarisuddetti enti e l'assicurato, i si precisa che la garanzia opera esclusivamente a favore di quest'ultimo e per la sola quota di responsabilità ad esso attribuibile, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà.
k) La garanzia è altresì estesa ai borsisti, tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano specializzandi, quando operano sotto la diretta responsabilità del Contraente assicurato nell'ambito delle strutture aziendali.
l) La garanzia è operante anche per conto dell’Assicuratola RC derivante dalla attività svolta dal personale dipendente nell'ambito di apposite convenzioni e per prestazioni di attività c/o soggetti pubblici e privati.
m) L’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all’assicurato in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicuratoistituzionali del Contraente. • La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative.
n) Rc derivante dalle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici.
o) Rc integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario, locatario, noleggiante, la responsabilità personale Società si obbliga a tenere indenne le Aziende Assicurate stesse delle somme che le Aziende Assicurate siano tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest’ultimo subiti a causa di assistiti vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. Il massimale prestato è per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzitale garanzia sarà di €. • 520.000,00 per sinistro/anno.
p) La garanzia comprende la responsabilità in capo all’Assicurato per i Danni derivanti Responsabilità Civile derivante dalla raccoltasomministrazione, confezionamentosmercio, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca del fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio utilizzazione di prodotti alimentari, bevande e similisimili nonché di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi, anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti, nonché la Responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti. Si intende compresa anche la RC derivante dall’esercizio di farmacie con vendita al pubblico.
q) Si precisa che l’Assicurazione è valida per la Rc derivante al Contraente per i minori affidati allo stesso o ai suoi rappresentanti. Sono considerati terzi i minori stessi per lesioni gravi o gravissime ed in ogni caso quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato. La Società si obbliga a ritenere indenni i terzi affidatari da eventuali responsabilità a loro derivanti per i danni cagionati al minore affidato e per i danni a terzi dal minore stesso, nonché per i danni causati dal minore ai terzi affidatari limitatamente alle lesioni personali.
r) Esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e/o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende: - La responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor ( salvo il caso del Promotore /Sponsor senza finalità commercialo che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali), - La mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obiettivo della sperimentazione, - I danni imputabili ad assenza del Consenso informato, - I danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor, - Le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dolo l’entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
s) L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull’assicurato.
t) L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell’assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
u) La garanzia comprende anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante dall’assicurato per: - servizio di vigilanza effettuato con guardiani armati e non e cani; - esistenza squadra antincendio; - la proprietà e l’uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l’attività svolta dall’Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all’obbligo dell’assicurazione, di cui al D. Lgs. 209/2005; - danni alle cose inclusi i locali, trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza; - danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni; - danni arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi e Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza, comprese quelle delle strutture esterne, delle Aziende Assicurate; - ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività; - svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti; - danni cagionati a terzi e/o assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in comodato o uso dall’Assicurato, a qualsiasi titolo; - danni cagionati da animali randagi.
v) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione e non comprende: ✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione, ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Dei Rischi Di Responsabilità Civile Sanitaria
Precisazioni ed estensioni di garanzia. L'assicurazione A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’assicurazione è prestata prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana, espianto e trapianto di organi e tessuti;
b) civilmente responsabile per i danni derivanti, a Terzi o Dipendenti, direttamente o indirettamente, da produzione, trattamento, sottoposizione a test, uso e detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana nonché di ogni prodotto biosintetico o derivati da tali materiali o sostanze che possano contrarre il virus o la sindrome da immunodeficienza acquisita, epatiti, altre malattie infettive in occasione di lavoro.
c) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende: ✓ la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o competenze istituzionali dell’Assicuratopresidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali), così come dichiarato ✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione, ✓ i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato, ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor, ✓ le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l’entrata in Polizza vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
d) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione non comprende: • ✓ la responsabilità personale dei Prestatori mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione, ✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di Lavoro nello svolgimento delle loro mansioni contrattualicoperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
e) beni in proprietà o comodato comprese ordinaria e straordinaria manutenzione;
f) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche se svolte presso Terziquale committente, comprese quelle previste qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. • la responsabilità delle disposizioni di legge vigenti;
g) civilmente responsabile ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato di legge per Danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatricii danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, dai dipendenti delle stesse sottrazione, smarrimento, sparizione o comunque da tutti coloro chedeterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, non in rapporto denaro, valori bollati, marche, titoli di dipendenzacredito, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato. E’ compresa altresì la responsabilità per Danni cagionati a Terzi dai Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore e noncose in essi contenute;
h) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
i) detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali di conservazione od uso;
j) esercente farmacie interne con smercio distribuzione e vendita al pubblico, purché a condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
k) civilmente responsabile in relazione alle richieste di risarcimento riferibili ad atti, comportamenti od omissioni di terzi, con la sola esclusione di quelle per le quali il giudice riconosca la legittimazione passiva dell’assicurato;
l) prestazioni e servizi resi presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, ivi compresi i medesimidanni in itinere sofferti dal Personale e dai Collaboratori;
m) attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del Contraente/Assicurato;
n) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non siano intenzionale violazione degli obblighi di proprietà od legge, in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati relazione al P.R.A. ovvero a lui locatitrattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi . La garanzia vale anche per Danni corporali cagionati alle persone trasportate. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, gli operatori socio-sanitari, i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi ed i borsisti sempreché agiscano per conto dell’Assicurato. • la responsabilità personale di persone fisiche non Prestatori di Lavoro quali, è valida a condizione che il Personale Convenzionato ed il Personale in Libera Prestazione (vedasi definizione) nello trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività svolte nei locali dell’Assicuratoistituzionali oggetto dell’Assicurazione. • la responsabilità personale L’Assicurazione non vale: ✓ per il trattamenti di assistiti per fatti da loro commessi nella struttura dell’Assicurato o presso Terzi. • la responsabilità in capo all’Assicurato dati aventi finalità commerciali ; ✓ per i Danni derivanti dalla raccolta, confezionamento, trasporto danni non patrimoniali di cui all’Art. 2059 del C.C.; ✓ per le multe e conferimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi a condizione che tali attività, laddove previsto dalle specifiche disposizioni di legge, siano effettuate da aziende regolarmente autorizzate all’epoca le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto dannoso. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti quali farmaci, parafarmaci, attrezzature sanitarie, mezzi ausiliari, protesi e ortesi. • la responsabilità derivante all’Assicurato per Danni causati dalla distribuzione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e similil’Ente debba rispondere.
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Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O