Common use of PREFAZIONE Clause in Contracts

PREFAZIONE. La quantità di documenti e la lunghezza dell’arco temporale testi- moniano purtroppo la lunga attesa di Confindustria perché nel Paese e nel sindacato maturasse la consapevolezza della necessità di regole diverse di fronte alla sfida del mondo nuovo, rispetto a quelle che erano state definite nello storico Protocollo del 23 luglio 1993. L’attesa responsabile di tale maturazione è durata anni e anni. Ma nella grande crisi, insieme a Cisl e Uil e agli altri sindacati, a conclusione di un percorso fatto di comune intesa con tutte le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, il 15 aprile 2009 abbiamo sottoscritto l’accordo che ha rafforzato il salario di produttività contrattato in sede decentrata e aperto alla possibilità di deroghe contrattuali con- trattate per consentire a specifiche aree geografiche o ad aziende di ri- spondere al meglio al mutare della domanda. Il sistema di relazioni industriali aveva più che mai la necessità di rea- lizzare un modello di rapporti di tipo più partecipativo e meno con- flittuali. E noi l’abbiamo costruito. Sono orgogliosa di aver condiviso la responsabilità di questa profonda innovazione con la parte larga- mente maggioritaria del sindacato italiano. Se ancora oggi continua a mancare la condivisione della Cgil, proprio ora che si tratta di attuare concretamente le nuove regole calandole al- l’interno della realtà di importanti aziende e comparti decisivi, lance- remo da Genova un nuovo appello perché anche chi ha detto no alle nuove regole comprenda che la porta resta ben aperta. Perché nel- l’impresa italiana non vive oggi alcun istinto di meschina chiusura alle ragioni del lavoro, anche di chi le incarna e rappresenta nella maniera più combattiva. L’aspra competizione in atto sul mercato globale chiede a tutti – nessuno escluso – un grande spirito civile di responsabilità. Nessuno nel nostro Paese chiede ai dipendenti più lavoro a parità di salario, o pari lavoro a retribuzioni più basse, come pure è avvenuto in altri grandi Paesi come Germania e Stati Uniti. Nessuno in Italia ha mai pensato di mettere in discussione e tanto meno di ledere i diritti dei lavoratori sanciti nel nostro ordinamento.

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PREFAZIONE. La quantità A cura di Xxxxxx Xxxxxxxxx, Presidente della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO) ra le conseguenze dell’emergenza sanitaria che si è abbattuta sui ser- vizi sanitari mondiali a partire dai primi mesi del 2020, si è assistito alla tragica carenza di alcune tipologie di farmaci e dispositivi medici, in molti casi salvavita, dovuta non solo al loro ingente e imprevisto con- sumo, ma anche alla rigidità con cui le direzioni di alcuni centri ospeda- lieri hanno attuato le norme vigenti in tema di public procurement. Le istituzioni hanno tentato di rispondere al rallentamento delle procedure di acquisizione con il cosiddetto Decreto Semplificazioni (dl 16 luglio 2020, n. 76), che consente di accelerare i contratti sopra e sotto soglia, amplia le possibilità di ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, prevede procedure d’urgenza per il rilascio del certificato antimafia, e permette di avviare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in man- canza di una specifica previsione nei documenti di programmazione. Le novità introdotte dal decreto, se da una parte sollevano il sistema da adempimenti amministrativi oggi impraticabili, dall’altra costituiscono un surplus normativo la cui profonda conoscenza è prerequisito per l’ot- tenimento del vantaggio che implicano. Nel solco di una collaborazione nata allo scopo di comprendere e far comprendere il Nuovo codice degli appalti, dapprima nelle sue premesse teoriche, poi nelle sue applicazioni pratiche, la Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farma- ceutici delle aziende sanitarie e la lunghezza dell’arco temporale testi- moniano purtroppo la lunga attesa Federazione delle associazioni regio- nali degli economi e provveditori della sanità si apprestano a pubblica- re il presente manuale, il quinto della collana, contenente gli aggiornamenti normativi di Confindustria perché nel Paese recente pubblicazione e nel sindacato maturasse la consapevolezza della necessità alcuni approfondi- menti paradigmatici. Consultazioni preliminari del mercato, natura dell’affidamento diretto, rating dei fornitori, parametri qualitativi da valorizzare in gara sono alcuni degli aspetti che i numerosi pronuncia- menti giurisprudenziali hanno rischiato di regole diverse confondere anziché elucidare e che necessitano di fronte alla sfida del mondo nuovo, rispetto una revisione consapevole da parte di chi opera in prima linea per adattarsi a quelle che erano state definite nello storico Protocollo del 23 luglio 1993una realtà sempre più complessa di quella scritta su carta. L’attesa responsabile di tale maturazione è durata anni e anni. Ma nella grande crisi, insieme a Cisl e Uil e agli altri sindacatiLavorare sul territorio, a conclusione contatto con clinici, pazienti, industria farmaceutica e istituzioni, obbliga farmacisti ospedalieri e provveditori a costruire un ponte tra l’astrattezza della norma e la con- cretezza di un percorso fatto quotidiano che rimane tale anche quando l’imprevisto ne altera ritmi e obiettivi e non cessa perciò di comune intesa con tutte le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, il 15 aprile 2009 abbiamo sottoscritto l’accordo che ha rafforzato il salario di produttività contrattato in sede decentrata e aperto alla possibilità di deroghe contrattuali con- trattate per consentire a specifiche aree geografiche o ad aziende di ri- spondere al meglio al mutare della domanda. Il sistema di relazioni industriali aveva più che mai la necessità di rea- lizzare un modello di rapporti di tipo più partecipativo e meno con- flittuali. E noi l’abbiamo costruito. Sono orgogliosa di aver condiviso la responsabilità di questa profonda innovazione con la parte larga- mente maggioritaria del sindacato italiano. Se ancora oggi continua a mancare la condivisione della Cgil, proprio ora che si tratta di attuare concretamente le nuove regole calandole al- l’interno della realtà di importanti aziende e comparti decisivi, lance- remo da Genova un nuovo appello perché anche chi ha detto no alle nuove regole comprenda che la porta resta ben aperta. Perché nel- l’impresa italiana non vive oggi alcun istinto di meschina chiusura alle ragioni del lavoro, anche di chi le incarna e rappresenta nella maniera più combattiva. L’aspra competizione in atto sul mercato globale chiede a tutti – nessuno escluso – un grande spirito civile di responsabilità. Nessuno nel nostro Paese chiede ai dipendenti più lavoro a parità di salario, o pari lavoro a retribuzioni più basse, come pure è avvenuto in altri grandi Paesi come Germania e Stati Uniti. Nessuno in Italia ha mai pensato di mettere in discussione e tanto meno di ledere i diritti dei lavoratori sanciti nel nostro ordinamento.esigere risposte appropriate,

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Samples: Bando Di Gara E Aggiudicazione Di Gara

PREFAZIONE. Il testo affronta la disciplina dei patti parasociali come prevista a seguito della riforma del diritto societario del 2003 negli artt. 2341-bis e 2341-ter C.C. Le previsioni codicistiche vengono comparate, anche attraverso l’utilizzo di tabelle esemplificative, con la previsione in tema di patti parasociali nell’ambito delle società quotate contenute negli artt. 122, 123 del Testo Unico della Intermediazione Finanziaria. La quantità normativa viene accompagnata dall’illustrazione delle più rilevanti tipologie di documenti patti parasociali adottati nella prassi: in particolare si chia- riscono le problematiche sottese, tra l’altro, ai c.d. sindacati di voto, cioè quei patti parasociali che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; oppure ai c.d. sindacati di blocco, ovverosia i patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni societarie; ai patti di consultazione ossia quegli accordi che intercorrono fra i soci i quali si impegnano a discutere insieme le materie, specificate nel patto, oggetto di voto in una prossima assemblea; o ancora ai patti di concertazione, che si concretano in quei patti che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante sulla società per azioni o sulle società che la controllano. Il fulcro del discorso si incentra sull’efficacia obbligatoria dei patti parasociali, con il connesso problema dell’inopponibilità a terzi o alla società stessa. I patti, infatti, impegnano solo i loro sottoscrittori, con la conseguenza che, nel caso in cui, ad esempio, si sia stabilito tra gli stipulanti che le partecipazioni sociali non potevano essere oggetto di vendita, l’eventuale trasferimento, in deroga al patto, sarà valido ed efficace verso il terzo acquirente e la lunghezza dell’arco temporale testi- moniano purtroppo società, mentre nei rapporti interni obbligherà il contrav- ventore al solo risarcimento del danno. La questione dell’efficacia dei patti parasociali, come altre interessanti vicende legate al fenomeno, sono affrontate nel testo attraverso numerose esemplificazioni di casi pratici, che hanno il pregio di chiarire le molteplici applicazioni concrete della disciplina giuridica in materia. Non mancano interessanti spunti di riflessione sui recenti scandali finanziari che hanno occupato le cronache dei giornali, ponendo alla luce un sistema di interessi finanziari occulti lesivi della posizione giuridica dei risparmiatori, ignari della situazione finanziaria reale delle società in cui riponevano la lunga attesa propria fiducia. In questo senso, il legislatore è intervenuto con la Legge 262/2005 a tutela del risparmio che ha introdotto rilevanti novità in tema di Confindustria perché governo societario, improntate ad una maggiore tutela del risparmiatore: si pensi alla nuova disciplina del reato di false comunicazioni sociali, nonché all’introduzione di una nuova fattispecie criminosa, quale l’omessa co- municazione del conflitto di interessi da parte dell’amministratore di una società con titoli quotati; ancora, la possibilità per il collegio sindacale di promuovere l’azione sociale di responsabilità a seguito di sua deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ecc. Altra tematica di interessante profilo pratico, attiene alla nullità: al riguardo il testo contiene una interessante casistica giurisprudenziale sui casi di nullità dei patti parasociali, che potrà costituire un valido stru- mento di studio e di confronto sulle vicende societarie in argomento. Nella parte conclusiva è predisposto una sorta di modello per la re- dazione di un patto parasociale, con specifiche indicazioni relative ad aspetti formali e sostanziali. Ciò che lascia stupiti del testo in esame è che l’approfondimento giuri- dico di una tematica complessa quale la disciplina sui patti parasociali, è realizzato con una tecnica narrativa originale ed avvincente, che consente di leggere questioni di diritto societario articolate “tutte d’un fiato”, come se si leggesse un romanzo. L’autore immagina di ritrovarsi in una libreria di testi giuridici di al- tri tempi, in cui incontra un mentore; costui, attraverso la sua passione, maturata negli anni di insegnamento universitario, riesce a trasmettergli non solo interessanti nozioni su argomenti di diritto societario, ma anche nuovi stimoli alla conoscenza. Attraverso pagine impolverate e solitarie, chi sa farsi cullare dal fascino del diritto, riesce nei sogni a rivivere gli insegnamenti di grandi giuristi, percepisce nelle parole di un maestro le linee guida del ragionamento lo- gico-giuridico e ritrova nel Paese proprio entusiasmo lo stimolo per uno studio vero: questo è il messaggio, che al di là del contenuto giuridico del testo, l’autore lascia ai suoi lettori, che non potranno che essergli riconoscenti. Non manca, poi, il finale a sorpresa. Xxxxxxx Xxxxxxx, svolge la professione di avvocato tra il Foro di Mi- lano e nel sindacato maturasse Roma presso la consapevolezza della necessità Law Firm Xxxxxxx e Associati nella sede di regole diverse Milano. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di fronte alla sfida del mondo nuovoRoma, rispetto a quelle che erano state definite nello storico Protocollo del 23 luglio 1993ha conseguito un master in diritto dell’economia e dell’impresa, nonché una specializzazione in diritto civile. L’attesa responsabile di tale maturazione è durata anni e anni. Ma nella grande crisiÈ coautore, insieme a Cisl e Uil e agli altri sindacatial Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, a conclusione di un percorso fatto testo sul risarcimento del danno da fumo e di comune intesa con tutte le organizzazioni un lavoro sugli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale civile di rappresentanza delle imprese, il 15 aprile 2009 abbiamo sottoscritto l’accordo che Roma in materia di insidia o trabocchetto e responsabilità della Pubblica Amministrazione. Recentemente ha rafforzato il salario di produttività contrattato in sede decentrata e aperto alla possibilità di deroghe contrattuali con- trattate per consentire a specifiche aree geografiche o ad aziende di ri- spondere al meglio al mutare della domanda. Il sistema di relazioni industriali aveva più che mai la necessità di rea- lizzare un modello di rapporti di tipo più partecipativo e meno con- flittuali. E noi l’abbiamo costruito. Sono orgogliosa di aver condiviso la responsabilità di questa profonda innovazione pubblicato con la parte larga- mente maggioritaria del sindacato italianoHalley Editrice il testo “I Profili legali dell’operazione di MLBO”. Se ancora oggi continua a mancare Attualmente è responsabile per la condivisione rivista Il Nuovo Diritto della Cgil, proprio ora che si tratta rubrica relativa alla nuova disciplina delle società di attuare concretamente le nuove regole calandole al- l’interno della realtà di importanti aziende capitali. L’incontro nell’antica libreria pag. 13 parasociali pag. 18 TUIF e comparti decisivi, lance- remo da Genova un nuovo appello perché anche chi ha detto no alle nuove regole comprenda che la porta resta ben apertaregime transitorio pag. Perché nel- l’impresa italiana non vive oggi alcun istinto di meschina chiusura alle ragioni del lavoro, anche di chi le incarna e rappresenta nella maniera 19 dei patti più combattivarilevanti pag. L’aspra competizione in atto sul mercato globale chiede a tutti – nessuno escluso – un grande spirito civile di responsabilità. Nessuno nel nostro Paese chiede ai dipendenti più lavoro a parità di salario, o pari lavoro a retribuzioni più basse, come pure è avvenuto in altri grandi Paesi come Germania e Stati Uniti. Nessuno in Italia ha mai pensato di mettere in discussione e tanto meno di ledere i diritti dei lavoratori sanciti nel nostro ordinamento.23

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PREFAZIONE. La quantità L’apprendistato è una tipologia di documenti contratto finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro delle giovani risorse, che consente loro di acquisire una qualifica professionale. Si tratta di un contratto che fa la sua comparsa nell’ordinamento italiano nel 1955 e attraverso varie revisioni normative ha via via acquisito un crescente peso nel mercato del lavoro del nostro Paese. Diversamente da quanto avveniva in passato, il nuovo contratto di apprendistato ha l’obiettivo di formare i giovani, non per una singola attività lavorativa, ma, più in generale, per il loro ingresso in un mondo del lavoro sempre più globale, in costante evoluzione, che si è molto arricchito in termini di complessità e attitudine al cambiamento. Proprio in funzione di questa specifica finalità formativa, nel corso degli anni, il legislatore ha costantemente riconosciuto all’apprendistato un sistema stabile di agevolazioni previdenziali. In questo lavoro abbiamo voluto soffermarci sull’apprendistato di primo livello, così come consolidatosi con il Jobs Act del 2015, che si rivolge a giovani adolescenti (che hanno compiuto i 15 anni e sino al compimento dei 25 anni) ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica post diploma (IFTS). Questa tipologia di contratto regola un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel quale viene riconosciuto uno specifico ruolo educativo anche all’impresa, che si impegna a trasmettere all’apprendista competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in ambito scolastico, operando in stretto raccordo con l’istituto formativo di riferimento. Xxxxxxx voluto iniziare proprio dai casi pratici di applicazione dell’apprendistato di primo livello, mettendo attorno a un tavolo i diversi attori coinvolti e cercando di far emergere da un lato le principali buone pratiche, dall’altro eventuali criticità e aspetti cui prestare particolare attenzione. Tutto ciò con il fine di sostenere una maggiore diffusione di questa tipologia di contratto, fornire alle imprese utili indicazioni e fare chiarezza sull’interpretazione di una normativa ancora poco esplorata e non del tutto esaustiva, avvalendoci della collaborazione di giuslavoristi esperti. Siamo convinti che, in questo particolare periodo storico, il tessuto imprenditoriale del nostro territorio abbia bisogno di innovarsi costantemente per mantenersi competitivo; è quindi fondamentale un significativo investimento da parte delle aziende sulle persone che operano al loro interno, e la lunghezza dell’arco temporale testi- moniano purtroppo la lunga attesa di Confindustria perché nel Paese e nel sindacato maturasse la consapevolezza della necessità di regole diverse di fronte alla sfida del mondo nuovo, rispetto a quelle che erano state definite nello storico Protocollo del 23 luglio 1993. L’attesa responsabile strategicità di tale maturazione è durata anni investimento molto spesso si traduce in una collaborazione tra enti formativi e anniimprese stesse. Ma nella grande crisiSiamo altresì consapevoli che tali investimenti a lungo termine vadano sempre più incoraggiati e sostenuti, insieme a Cisl e Uil e agli altri sindacati, a conclusione nell’interesse di un percorso fatto di comune intesa con tutte le organizzazioni di rappresentanza mercato del lavoro vivace e dinamico che faciliti l’addestramento professionale delle impresegiovani risorse, la competitività e la continuità delle imprese e il 15 aprile 2009 abbiamo sottoscritto l’accordo che ha rafforzato il salario di produttività contrattato in sede decentrata e aperto alla possibilità di deroghe contrattuali con- trattate potenziamento del capitale umano su cui far affidamento per consentire a specifiche aree geografiche o ad aziende di ri- spondere al meglio al mutare della domanda. Il sistema di relazioni industriali aveva più che mai la necessità di rea- lizzare un modello di rapporti di tipo più partecipativo e meno con- flittuali. E noi l’abbiamo costruito. Sono orgogliosa di aver condiviso la responsabilità di questa profonda innovazione con la parte larga- mente maggioritaria del sindacato italiano. Se ancora oggi continua a mancare la condivisione della Cgil, proprio ora che si tratta di attuare concretamente affrontare le nuove regole calandole al- l’interno sfide dell’innovazione e della realtà di importanti aziende e comparti decisivitrasformazione digitale in atto. Vicepresidente Assolombarda Confindustria Xxxxxx, lance- remo da Genova un nuovo appello perché anche chi ha detto no alle nuove regole comprenda che la porta resta ben aperta. Perché nel- l’impresa italiana non vive oggi alcun istinto di meschina chiusura alle ragioni del lavoroXxxxx x Xxxxxxx, anche di chi le incarna e rappresenta nella maniera più combattiva. L’aspra competizione in atto sul mercato globale chiede a tutti – nessuno escluso – un grande spirito civile di responsabilità. Nessuno nel nostro Paese chiede ai dipendenti più lavoro a parità di salario, o pari lavoro a retribuzioni più basse, come pure è avvenuto in altri grandi Paesi come Germania e Stati Uniti. Nessuno in Italia ha mai pensato di mettere in discussione e tanto meno di ledere i diritti dei lavoratori sanciti nel nostro ordinamento.Xxxx primo livello

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Samples: www.assolombarda.it

PREFAZIONE. La quantità violenza contro le donne è un fenomeno antico, comples- so e purtroppo molto diffuso. Gli effetti devastanti sulle vittime, sui minori e sulle famiglie sono drammatici ed hanno una ricadu- ta profonda sulle comunità, nelle quali rimangono tracce sotterra- nee che spesso rischiano di documenti e la lunghezza dell’arco temporale testi- moniano purtroppo la lunga attesa di Confindustria perché nel Paese e nel sindacato maturasse la consapevolezza pro- vocare una frattura nella stessa tenuta della necessità di regole diverse di fronte alla sfida del mondo nuovo, rispetto a quelle che erano state definite nello storico Protocollo del 23 luglio 1993coesione sociale. L’attesa responsabile di tale maturazione è durata anni e anni. Ma nella grande crisi, insieme a Cisl e Uil e agli altri sindacati, a conclusione Si tratta di un percorso fenomeno flui- do, insidioso che non conosce barriere di ceto e di censo, ma è trasversale, opaco e spesso sommerso. L’attenzione al tema è oggi fortemente cresciuta a te- stimonianza della generale con- sapevolezza della gravità della situazione, anche alla luce dei drammatici fatti di cronaca, che hanno contribuito a far maturare una maggiore nuova sensibilità. Assicurare una capacità di rispo- sta efficace, decisa e corale rap- presenta pertanto ormai un’esi- genza imprescindibile ed impone la messa in campo di un’azione di prevenzione e di contrasto se- vera. La Prefettura di Treviso da anni si è fatta promotrice dell’atti- vazione di un “Tavolo interisti- tuzionale per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”, nel cui ambito sono state coinvolte le Istituzioni ed i servizi territoriali anche del privato sociale, al fine di garantire un impegno corale, concreto e fattivo sul tema. Il confronto ha evidenziato come a fronte di un impegno quotidia- no e qualificato di tutti gli opera- tori a partire dalle Forze di Poli- zia, ci sia l’esigenza di assicurare il massimo coordinamento per evitare risposte organizzative ed operative a volte frammentate e non omogenee in tutto il terri- torio provinciale, promuovendo l’investimento nello sviluppo di strumenti e buone prassi per af- frontare questo dilagante feno- meno. Il Tavolo ha quindi fatto emer- xxxx l’urgenza di comune intesa implementare innanzitutto la piena conoscenza e fiducia reciproche, di confron- tare le proprie visioni e prassi operative, di collaborare e con- dividere obiettivi comuni. In buona sostanza, si è eviden- ziato come un primo passo effi- cace per dare risposta concreta al fenomeno, sia quello di “met- tere a sistema” l’azione di tut- te le componenti Istituzionali e sociali, assicurando così, nel ri- spetto delle competenze e delle responsabilità di ciascuno, una capacità di risposta organica e quindi più efficiente per chi è in stato di bisogno. In quest’ottica, la Prefettura di Treviso ha puntato a garantire strategie comuni di intervento, attraverso il varo di un proces- so straordinario di impegno co- mune e di condivisione che ha portato all’elaborazione di uno strumento di lavoro condiviso che punta ad allineare l’azione delle varie componenti chiamate ad operare con donne e minori vittime di violenza. La finalità di questa iniziativa è stata quella di incentivare una nuova modalità di lavoro che preveda un intervento maggior- mente integrato e una più for- te collaborazione delle agenzie pubbliche sia tra loro che con il privato sociale per ottimizzare ed estendere idonee modalità di accoglienza e presa in carico delle donne e dei minori vittime di violenza e maltrattamenti. Desidero ringraziare per il lavoro svolto tutte le organizzazioni numerose com- ponenti presenti al Tavolo che dal 2016 hanno assicurato con il loro impegno la realizzazione di rappresentanza delle impreseun progetto significativo per il territorio che testimonia la capa- cità di fare sistema per inseguire un obiettivo comune e fonda- mentale per la Comunità. Un ringraziamento particolare al Procuratore della Repubblica di Treviso dr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, il 15 aprile 2009 abbiamo sottoscritto l’accordo che ha rafforzato il salario alle Forze di produttività contrattato in sede decentrata e aperto alla possibilità Polizia, al Diretto- re Generale della AULSS2 dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, al Comune di deroghe contrattuali con- trattate Treviso per consentire a specifiche aree geografiche o ad aziende l’azione di ri- spondere al meglio al mutare della domanda. Il sistema di relazioni industriali aveva più che mai la necessità di rea- lizzare un modello di rapporti di tipo più partecipativo e meno con- flittuali. E noi l’abbiamo costruito. Sono orgogliosa di aver condiviso la responsabilità di questa profonda innovazione con la parte larga- mente maggioritaria del sindacato italiano. Se ancora oggi continua a mancare la condivisione della Cgilcoordi- namento svolta, proprio ora che si tratta di attuare concretamente le nuove regole calandole al- l’interno della realtà di importanti aziende e comparti decisivi, lance- remo da Genova un nuovo appello perché anche chi ha detto no alle nuove regole comprenda che la porta resta ben aperta. Perché nel- l’impresa italiana non vive oggi alcun istinto di meschina chiusura alle ragioni del lavoro, anche di chi le incarna e rappresenta nella maniera più combattiva. L’aspra competizione in atto sul mercato globale chiede nonché a tutti – nessuno escluso – un grande spirito civile i soggetti presenti al Tavolo che hanno garantito con il loro pre- zioso lavoro la riuscita di responsabilitàque- sto progetto. Nessuno nel nostro Paese chiede ai dipendenti più lavoro a parità Ringrazio altresì la Provincia di salario, o pari lavoro a retribuzioni più basse, come pure è avvenuto in altri grandi Paesi come Germania e Stati Uniti. Nessuno in Italia ha mai pensato di mettere in discussione e tanto meno di ledere i diritti dei lavoratori sanciti nel nostro ordinamentoTreviso per il contri- buto offerto nella fase editoriale.

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Samples: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

PREFAZIONE. La quantità I sistemi reticolari quali forme di documenti aggregazioni di imprese si sono affermati acquistando, progressivamente, un ruolo rilevante nei processi di globalizzazione. Tali modelli reticolari si sono, sebbene in forme diverse, manifestati fin dagli albori della rivoluzione industriale, con la trasformazione dei mercati, l’introduzione della divisione del lavoro, ed il fenomeno della deverticalizzazione delle filiere produttive, consistente nel trasferimento all’esterno di alcune funzioni tra cui la produzione tecnica dei beni. Il fenomeno delle reti di imprese si è dilatato notevolmente anche grazie alla crescita del commercio internazionale, ed il conseguente aumento del fenomeno di concorrenza fra imprese. la figura delle aggregazioni tra imprese rappresenta una realtà produttiva che per rilevanza ed interesse viene studiata non solo sotto il profilo giuridico ma anche a livello delle scienze economiche. Quando si parla di reti di imprese si intende una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione ed interdipendenza; la lunghezza dell’arco temporale testi- moniano purtroppo particolarità risiede nel fatto che dal punto di vista interno all’aggregazione, le singole imprese, pur conservando ciascuna la lunga attesa propria autonomia ed indipendenza, giuridica ed economica, perseguono oltre all’interesse individuale, un interesse comune, per il quale si instaura una qualche interdipendenza ed emerge, dunque, un’esigenza di Confindustria perché nel Paese coordinamento. Hanno avuto in questo modo diffusione forme di cooperazione imprenditoriali attraverso contratti, operanti sia in fase produttiva che distributiva, come la subfornitura, le jointventure, i raggruppamenti di imprese, le ATI (associazione temporanea di imprese), i contratti plurilaterali di ricerca e nel sindacato maturasse sviluppo, il franchising. In particolar modo in quest’ultimo caso, dal punto di vista esterno, l’aggregazione viene percepita dai clienti e dai fornitori, come fosse un’entità unitaria che assorbe le singole imprese che la consapevolezza costituiscono. Il tema della necessità di regole diverse di fronte alla sfida crisi del mondo nuovo, rispetto a quelle che erano state definite nello storico Protocollo del 23 luglio 1993. L’attesa responsabile di tale maturazione sistema imprenditoriale italiano è durata anni e anni. Ma nella grande crisi, insieme a Cisl e Uil e agli altri sindacati, a conclusione stato oggetto di un percorso fatto acceso dibattito tra gli studiosi del diritto ed i rappresentanti delle Unioni degli Industriali e delle Piccole e Medie Imprese (PMI), ed è stata affrontata con l’individuazione di comune intesa con tutte le organizzazioni nuovi strumenti e nella ricerca di rappresentanza delle imprese, strategie volte a fronteggiare il 15 aprile 2009 abbiamo sottoscritto l’accordo che ha rafforzato il salario di produttività contrattato in sede decentrata fenomeno economico e aperto alla possibilità di deroghe contrattuali con- trattate per consentire a specifiche aree geografiche o ad aziende di ri- spondere al meglio al mutare della domandacontenerne gli effetti negativi. Il sistema industriale italiano si presentava, infatti, caratterizzato da una frammentazione dell’attività economica in una pluralità di aziende le quali, pur costituendo una rete stabile di associate, fornitrici o distributrici di prodotti, erano di ridotte dimensioni, mentre la grande impresa conservava al suo interno le funzioni strategiche. Tale stato di cose costituiva un ostacolo alla crescita e all’efficienza delle piccole imprese, rendendo più difficile lo sviluppo di tecniche o prodotti innovativi. La crescente competizione, sul piano dell’economia globale, ha accresciuto l’esigenza di investimenti in innovazione tecnologica, alla cui la complessità le piccole-medie imprese (PMI), hanno reagito ricorrendo a sistemi e forme di cooperazione. La deverticalizzazione operante mediante forme di esternalizzazione, esige strumenti contrattuali che ne consentano il necessario coordinamento, dal momento che logicamente alla scomposizione dell’organizzazione produttiva si può far fronte soltanto mediante una ricomposizione che operi a livello contrattuale. Seppur la ratio della normativa sulla rete di imprese sia da rinvenire nella ricerca di strumenti atti ad ovviare alla crisi economica, tale strumento viene, di fatto, ad incentivare forme di cooperazione attraverso la predisposizione di un programma comune vincolante a livello contrattuale. In tal senso, invero, il contratto di rete, contrapponendosi al modello economico caratterizzato dal decentramento produttivo degli anni Sessanta, costituisce espressione di un modello volto, invece, ad agevolare un accentramento tra le imprese, nell’ottica di preservare l’autonomia delle stesse, realizzandosi attraverso un collegamento strategicamente volto ad accrescere le potenzialità produttive e la competitività di ciascuna di esse sul mercato. Si è individuato quale strumento strategico in grado di fronteggiare la crisi delle piccole- medie imprese (PMI), un fenomeno di accentramento che preservasse la fisionomia ed autonomia delle imprese stesse, caratterizzandosi di fatto in un’unione che non comporta una realtà economico-produttiva unitaria. Il nuovo strumento giuridico della rete consiste, quindi, in una rilevante collegamento tra imprese autonome con la finalità di abbattere i costi di produzione, aumentare la competitività e l’efficienza sul mercato, mantenendone quote consistenti, riuscendo, al contempo, a resistere alla globalizzazione causata dall’intensificazione degli scambi e degli investimenti nazionali ed internazionali. L’originaria funzione del contratto di rete è stata infatti quella di determinare, sulla base di un programma comune, delle regole, attraverso le quali le imprese, pur restando indipendenti ed autonome tra loro, si uniscono per la realizzazione di progetti uniformi condivisi con il precipuo scopo di incrementare la capacità innovativa o accrescere la competitività di ciascuna di esse sul mercato. Da ciò consegue una stretta interconnessione tra le stesse imprese finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo comune condiviso. Tale strumento di condivisione del proprio know how può ritenersi utile ai fini dell’apertura del mercato agli investimenti nella green economy. Le imprese infatti potrebbero condividere strumenti informativi al fine di esplorare nuovi sistemi di investimento su nuovi mercati come la sostenibilità ambientale. Costituire una rete al fine di poter investire nella green economy comporta per le imprese aderenti che operano nel campo dell’energia rinnovabile ma specializzate in settori diversi, di avere la possibilità di aggregarsi offrendo al mercato una riqualificazione energetica green. Il legislatore italiano è intervenuto, per la prima volta, in tema di aggregazioni di imprese con il riconoscimento giuridico dei distretti produttivi avuto con la Legge 5 ottobre 1991, n. 317, Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, che nell’ambito di una serie di interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese li configura quali sistemi produttivi locali omogenei, caratterizzati da un’elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di dimensione piccola o media, nonché da un’elevata specializzazione produttiva. L’art. 36, comma 1di detta legge, enuncia in modo specifico il concetto di distretti industriali definiti quali «aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese». Il distretto industriale, fenomeno economico tipicamente italiano, quindi, consistendo inizialmente in un concetto sostanzialmente geografico, nel senso di sistemi locali omogenei di lavoro, con l’intervento della Legge 11 maggio 1999, n. 140,“Norme in materia di attività produttive”, viene definito come sistema produttivo locale, ovvero come un raggruppamento di imprese caratterizzato da una rilevante organizzazione interna, assumendo rilievo non più la mera adiacenza fisica tra le imprese, bensì la particolare struttura di relazioni industriali aveva tra le stesse esistenti. Con l’art. 6 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Distretti produttivi e reti di imprese”, è stato affrontato in modo espresso, per la prima volta, seppur in linea generale, il tema delle reti di imprese, adottando una tecnica legislativa priva di carattere giuridico, diversa da quella che sarebbe stata poi impiegata per il contratto di rete. Nel provvedimento in parola si è data più che mai la necessità attenzione, invece, ad effettuare una ricognizione delle forme di rea- lizzare un modello coordinamento tra imprese, mediante l’indicazione di principi cui attenersi, allo scopo di farne derivare una filiera di rapporti amministrativi e fiscali, forme di tipo più partecipativo coordinamento, forme di tutela e meno con- flittuali. E noi l’abbiamo costruito. Sono orgogliosa strumenti di aver condiviso la responsabilità riconoscimento internazionale, nella consapevolezza della eterogeneità economica delle reti di questa profonda innovazione con la parte larga- mente maggioritaria del sindacato italiano. Se ancora oggi continua a mancare la condivisione della Cgil, proprio ora che si tratta di attuare concretamente le nuove regole calandole al- l’interno della realtà di importanti aziende e comparti decisivi, lance- remo da Genova un nuovo appello perché anche chi ha detto no alle nuove regole comprenda che la porta resta ben aperta. Perché nel- l’impresa italiana non vive oggi alcun istinto di meschina chiusura alle ragioni del lavoro, anche di chi le incarna e rappresenta nella maniera più combattiva. L’aspra competizione in atto sul mercato globale chiede a tutti – nessuno escluso – un grande spirito civile di responsabilità. Nessuno nel nostro Paese chiede ai dipendenti più lavoro a parità di salario, o pari lavoro a retribuzioni più basse, come pure è avvenuto in altri grandi Paesi come Germania e Stati Uniti. Nessuno in Italia ha mai pensato di mettere in discussione e tanto meno di ledere i diritti dei lavoratori sanciti nel nostro ordinamentoimprese.

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