PREMESSO. Che con Determinazione Dirigenziale rep. n…. del ….. (Determina a Contrarre), pubblicata sul proprio sito Internet e all’Albo Pretorio di Roma Capitale, il Municipio II ha dato avvio alle procedure necessarie al fine di individuare l’Organismo affidatario del progetto in epigrafe. Che tutti gli atti di gara sono stati, in tempo utile per il regolare svolgimento della gara, pubblicati, nei modi e tempi richiesti dalle vigenti normative; Che l’Organismo affidatario ha presentato una proposta ritenuta valida a seguito della procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; Che la Commissione Giudicatrice della gara sopra citata, costituita dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale rep. n. del con l’incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti di gara, ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione della gara a ; Che l’Organismo affidatario, con Determinazione Dirigenziale rep. n. del del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II è stato dichiarato aggiudicatario della gara di cui sopra;
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Samples: Contratto Di Servizio, Contract for Services, Contratto Di Progetto
PREMESSO. Che con Determinazione Dirigenziale repdeterminazione n. del si approvava l’indizione di una procedura aperta per l’appalto per la fornitura di gas naturale alle utenze di competenza del Comune di Spilimbergo per il periodo biennale dalla data di stipula del contratto. n…Sarà facoltà del Comune chiedere una proroga tecnica per le operazioni di rinnovazione della procedura di gara per il tempo massimo di 6 mesi. Sarà inoltre facoltà del ….. (Determina a Contrarre), Comune valutare la convenienza economica di un rinnovo per ulteriori due anni alle stesse condizioni contrattuali previste nel presente disciplinare e nel relativo capitolato d’appalto alla luce della normativa e delle posizioni giurisprudenziali future considerato che recentemente è stata pubblicata sul proprio sito Internet e all’Albo Pretorio di Roma Capitale, il Municipio II ha dato avvio alle procedure necessarie al fine di individuare l’Organismo affidatario del progetto in epigrafe. Che tutti gli una sentenza favorevole all’istituto qualora espresso ovvero programmato negli atti di gara sono stati(Consiglio Stato, in tempo utile per il regolare svolgimento della Sez. III, Sentenza 5 luglio 2013, n. 3580) Che, con determinazione del Responsabile del Servizio n. del , preso atto dei verbali di gara, pubblicatiil servizio è stato aggiudicato definitivamente all’Appaltatore , nei modi con sede a in via n. , per l’importo di € , più I.V.A. % e tempi richiesti dalle vigenti normativequindi per complessivi € , come da offerta economica e nel contempo si impegnava la relativa spesa; Che l’Organismo affidatario ha presentato una proposta ritenuta valida a seguito Vista l’informazione antimafia della procedura negoziataPrefettura di del , indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 10 della Legge n. 575 del D. Lgs31.05.1965 e di cui all’art. 4 del D.Lgs 08.08.1994 n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 490;-- Che la Commissione Giudicatrice della gara sopra citata, costituita dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale rep. n. del con l’incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti di gara, ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione della gara a ; Che l’Organismo affidatario, con Determinazione Dirigenziale rep. n. del del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II è stato dichiarato aggiudicatario acquisito il DURC n. dal quale si evince la regolarità contributiva della gara Ditta stessa.-- I predetti Comparenti mi chiedono di cui sopra;ricevere il seguente:-- con il quale, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:--
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Samples: Gas Supply Agreement
PREMESSO. Che CHE l’intervento è finanziato con Determinazione Dirigenziale repi fondi del Ministero della Giustizia, con nota n. 10800 del 20 gennaio 2020, a valere sul capitolo 7200 PG3.; CHE il soggetto suindicato è stato quindi sottoposto alla procedura di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, in relazione ai requisiti di capacità generale di cui all’ articolo 80 del medesimo D.lgs. n…. del ….. (Determina a Contrarre)tramite il sistema AVCPass, pubblicata sul proprio sito Internet e all’Albo Pretorio ed è stato dimostrato in capo allo stesso il possesso dei suddetti requisiti, CHE con nota PR_PDUTG_Ingresso_0104294_20201203 di Roma Capitaledata 3/12/2020, il Municipio II Ministero dell’Interno ha dato avvio alle procedure necessarie confermato che a carico CHE sulla base delle verifiche e delle motivazioni sopra indicate nella seduta telematica del 17/12/2020, acquisita al fine di individuare l’Organismo affidatario del progetto in epigrafen. INFR.PRVE.REGISTRO UFFICIALE. Che tutti gli atti di gara sono statiInt.0044490.17-12-2020 e con successivo provvedimento INFR.PRVE.REGISTRO UFFICIALE. Int.0044842.21-12-2020 stata CHE l’ufficio contratti ha provveduto, in tempo utile per il regolare svolgimento della gara, pubblicati, nei modi e tempi richiesti dalle vigenti normative; Che l’Organismo affidatario ha presentato una proposta ritenuta valida a seguito della procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 3676 del D.lgs 50/2016 alla pubblicazione dell’avviso di gara esperita; di questo sono stati notiziati inoltre, comma 2in data 30/12/2020, lettera b) del D. Lgscon nota n. INFR.PRVE.REGISTRO UFFICIALE. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; Che la Commissione Giudicatrice della gara sopra citataU.0045787.28-12-2020, costituita dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale rep. n. del con l’incarico di procedere tutti gli operatori economici partecipanti alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti procedura di gara, tramite il servizio di messaggistica della Piattaforma eAppaltiFVG; CHE con nota M.INFR.PRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0002552.25-01-2021 CHE con nota assunta al protocollo M.INFR.PRVE.REGISTRO UFFICIALE.I.0003658.02-02-2021 l’Impresa ha concluso trasmesso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione della gara a ; Che l’Organismo affidatariodocumenti richiesti, con Determinazione Dirigenziale rep. n. del del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II tra i quali vi è stato dichiarato aggiudicatario della gara la dichiarazione di cui sopra;al DPCM 187/1991 in ordine CHE agli effetti dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 la “REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI “ con sede legale e Direzione Generale in Torino – Via Corte d’Appello, 11 - C.F. 00875360018 e P.IVA 11998320011 – Agenzia Trieste Centro- ha rilasciato polizza fidejussoria CHE previa formale convocazione delle parti si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del relativo contratto in forma pubblico - amministrativa, da remoto, in ottemperanza alle disposizioni derivate dall’ emergenza epidemiologica di cui al DPCM 8 marzo 2020 e sm; TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Samples: Contract
PREMESSO. Che con Determinazione Dirigenziale n. rep. n…. CB 1175 del ….. 28.06.2019 (Determina a Contrarre), ) pubblicata sul proprio sito Internet e all’Albo Pretorio di Roma Capitale, il Municipio Roma II ha dato avvio alle procedure necessarie al fine di individuare l’Organismo affidatario del progetto in epigrafe. Che tutti gli atti di gara sono stati, in tempo utile per il regolare svolgimento della gara, pubblicati, nei modi e tempi richiesti dalle vigenti normative; Che l’Organismo affidatario ha presentato una proposta ritenuta valida a seguito della procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. LgsD.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .; Che la Commissione Giudicatrice giudicatrice della gara sopra citata, costituita dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale rep. n. Rep. CB/…/2019 del ../../2019 con l’incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti di gara, ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione della gara a ; a……………………………………………………… Che l’Organismo affidatarioAffidatario, con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB /…./2019 del ../../2019 del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II II, è stato dichiarato aggiudicatario della gara di cui sopra;
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Samples: Contract
PREMESSO. Che Con l’atto di sindacato ispettivo n. 4-04680, del 27 novembre 2015, si sono evidenziate alcune anomalie negli affidamenti operati dal Comune di Massarosa attraverso la propria società strumentale. Le questioni riportate nell’atto di sindacato ispettivo (a firma della Senatrice Xxxx Xxxxxxx ed altri) vanno dalla fusione per incorporazione di Sermas Gas S.p.a. in Toscana Energia S.p.A., con Determinazione Dirigenziale reprelativa acquisizione del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Massarosa, all’affidamento diretto da parte del Comune di Massarosa del “servizio” di progettazione, realizzazione e gestione di impianti solari fotovoltaici alla attraverso la Toscana Energia S.p.A. (controllante). n…Toscana Energia Gr en S.p.A., La prima questione era stata già oggetto di specifica trattazione da parte di questa Autorità nell’anno 2011. del ….. In quest’ultima istruttoria (Determina a Contrarrefasc. 2203/2011), pubblicata in particolare, è stata rilevata la non conformità del relativo affidamento del serviz o di distribuzione del gas alla Toscana Energia, intervenuto a seguito dell’incorporazione societaria della Sermas Gas, poiché lo stesso non è stato preceduto da alcuna procedura ad evidenza pubblica (da parte del Comune di Massarosa) stante che quest’ultima società (Sermas Gas) a sua volta aveva acquisito il servizio in quanto società “in house providing”. L’istruttoria predetta si è conclusa rilevando l’illegittimità dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas e rimandando all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per i profili di competenza (cfr. Deliberazione n. 20 Adunanza del 9 maggio 2013). Relativamente all’accordo intervenuto tra la Sermas Servizi S.p.A. (di seguito anche solo Sermas) e la Toscana Energia Green S.p.A. (di seguito anche solo TEG) implicante l’affidamento diretto del “servizio” di progettazione, realizzazione e gestione di impianti solari fotovoltaici su diversi immobili pubblici dello stesso Comune di Massarosa, l’Ufficio istruttore con nota del 21.12.2015, ha avviato una apposita istruttoria rilevando, nel merito della tematica oggetto di trattazione, che l’Autorità si è espressa sul punto con la Deliberazione n. 12 Adunanza del 26 gennaio 2011 nei termini che seguono: “[…] come chiarito nelle Linee guida per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, approvate in sede di Conferenza unificata l’8 luglio 2010, non possono essere indette, ai sensi dell’ordinamento comunitario e nazionale, procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad oggetto l’attività di produzione di energia elettrica, che è attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa […] Il ruolo dei Comuni si amplia nell’ambito di quelle operazioni che, pur rimanendo attività imprenditoriali private, vengono realizzate su siti pubblici dell’ente locale. In tale ipotesi, la concessione del diritto su un’area pubblica - pur non ricadendo, quale contratto “attivo” per la pubblica amministrazione, nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici - deve soggiacere, comunque, alle regole di buona amministrazione, volte a realizzare il migliore impiego dei beni pubblici. In ragione dell'obbligo di trasparenza a cui sono tenute le amministrazioni, è, dunque, necessario l’espletamento di una gara pubblica, volta alla concessione di un diritto sul sito (ad esempio, locazione e superficie)”. A tali rilievi il Comune di Massarosa ha replicato con la nota del 8.1.2016, assumendo che il 13 maggio 2010 lo stesso Comune ha sottoscritto con la Toscana Energia spa (Società 'mista', a maggioranza pubblica) un Accordo quadro (concluso a margine di una più ampia operazione di cessione alla ridetta Toscana Energia della articolazione aziendale Sermas gas). Con tale Accordo la Toscana Energia, per conto della Sermas (affidataria diretta del servizio energia e calore del Comune di Massarosa) e per il tramite della Società Toscana Energia Green spa (di cui è la proprietaria totale), si impegnava a prestare un (mero) supporto in svariate attività della Sermas e tra queste anche nella progettazione di alcuni impianti fotovoltaici nel Comune di Massarosa e nell'affidamento della loro realizzazione. Con successive negoziazioni tra Sermas e Toscana Energia Green, che a detta del Comune non sono state rese note allo stesso, la società TEG ha proceduto alla assistenza nella realizzazione degli impianti di produzione elettrica commissionatile, peraltro finanziandone in proprio sito Internet il costo, salvo il rimborso da parte della Società comunale. Il Comune riporta che nel corso del 2010 e all’Albo Pretorio 2012, nel quadro normativo1 di Roma Capitaledismissione delle società pubbliche d'impresa, il Municipio II nuovo CdA della società comunale, ha dato avvio alle procedure necessarie al fine riscontrato che i predetti impianti erano stati realizzati a cura della T.E. Green e che non erano stati pagati (se non in parte)2. Quindi, la Sermas è addivenuta, alla luce della normativa citata, ad una risoluzione consensuale del rapporto negoziale con la T.E. Green, alla quale gli impianti in parola sono stati retrocessi (senza corresponsione di individuare l’Organismo affidatario denaro e previa la valutazione del progetto in epigrafetotale ammortamento di quanto medio tempo speso dalla società comunale). Che tutti gli atti Nel frattempo il Comune si è dotato, secondo quanto esposto, di gara sono stati, in tempo utile un Ufficio per il regolare svolgimento controllo analogo, presieduto dal Segretario generale), il quale, peraltro, “dopo aver sventato qualsivoglia perdita erariale in ragione della gara, pubblicati, nei modi costruzione e tempi richiesti dalle vigenti normative; Che l’Organismo affidatario ha presentato una proposta ritenuta valida a seguito della procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; Che la Commissione Giudicatrice della gara sopra citata, costituita dall’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale rep. n. del con l’incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti di gararetrocessione degli impianti fotovoltaici, ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione debitamente reso edotta la locale Procura della gara Repubblica dei fatti…”. Con la comunicazione delle risultanze istruttorie l’Autorità ha riscontrato quest’ultima nota del Comune, prendendo atto del riconoscimento da parte dello stesso dell’illegittimità amministrativa operata negli affidamenti in parola e della conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, dissentendo, tuttavia, dalle conclusioni a ; Che l’Organismo affidatariocui è pervenuto lo stesso Comune in merito alla “mancanza di qualsivoglia perdita erariale” in ragione del differenziale negativo tra il valore dell’investimento ed il valore di retrocessione degli impianti fotovoltaici per un importo di euro 1.925.450,42 nonché dei costi diretti ed indiretti (mancato introito) sopportati dal Comune, con Determinazione Dirigenziale repquali ad esempio quelli derivanti dall’indisponibilità dei terreni su cui sono stati installati gli impianti di produzione dell’energia alla TEG. n. del del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II è stato dichiarato aggiudicatario della gara di cui sopraLa stessa CRI concludeva che la questione dovesse essere messa a conoscenza anche la Procura presso la Corte dei Conti competente. 1 d.l. 78/10, conv. in l. 122/10 e d.l. 95/12, conv. l. 135/12;
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Samples: Delibera
PREMESSO. Che L’istruttoria trae origine dalla segnalazione della Santex S.p.A., la quale con Determinazione Dirigenziale rep. n…. nota del ….. 12.2.2014 ha lamentato l’affidamento di un subappalto, da parte dell’appaltatore (Determina a ContrarreSerenity S.p.A.), pubblicata sul proprio sito Internet all’A.T.I., poi consorzio, AT – Pool in mancanza delle autorizzazioni di cui all’art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e all’Albo Pretorio forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e art. 43 del Capitolato speciale d’appalto (di Roma Capitaleseguito C.S.A.). A seguito dell’istruttoria è emerso quanto segue. Il servizio in oggetto, il Municipio II svolto in proroga dal 31.3.2011 dalla stessa Santex S.p.a., è stato aggiudicato, a seguito di gara aperta, in data 12.12.2012 alla Serenity S.p.A. In data 2.1.2013 la S.A. ha dato avvio alle procedure necessarie disposto una successiva proroga del servizio fino al 30.4.2013 alla Santex, al fine di individuare l’Organismo affidatario arrivare alla stipulazione del progetto in epigrafecontratto d’appalto predetto e consentire così l’avvicendamento nel servizio senza soluzione di continuità. Che tutti gli atti di gara La stipulazione del contratto nel termine predetto non è intervenuta poiché nelle more si sono statisuccedute diverse variazioni sociali dell’aggiudicataria, da Artsana S.p.A. ad Artsana Sud S.p.A. e, in tempo utile seguito, a Serenity S.p.A. Per ovviare all’interruzione della fornitura, ovvero per non prorogare ulteriormente il regolare svolgimento servizio in essere, la dott.ssa Xxxxxxxx, nella sua qualità di responsabile del procedimento ( di seguito RUP), ha ritenuto di disporre, con e-mail del 30.4.2013, l’avvio del servizio sotto riserva di legge con decorrenza dal 1.5.2013, ossia con meno di ventiquattro ore di preavviso. Nello stesso giorno la Serenity riscontrava positivamente la richiesta di avvio del servizio procedendo all’invio alla S.A. dello schema di contratto d’appalto, della garadichiarazione d’insussistenza del controllo e/o collegamento e la dichiarazione sul possesso dei requisiti a firma del rappresentante legale dell’AT Logistic S.r.l., pubblicatisocietà capogruppo del raggruppamento d’imprese subappaltatrici del servizio di consegna degli ausili. La S.A. ha formalmente autorizzato “in xxx xxxxxxxxxxx”, nei modi x condizionatamente all’integrazione documentale e tempi richiesti dalle vigenti normative; Che l’Organismo affidatario alla verifica dei requisiti delle imprese facenti parte del consorzio subappaltatore, il subappalto in data 8.7.2013 (l’autorizzazione definitiva è intervenuta in data 7.8.2013), pertanto da ciò discende che dal 1.5.2013 al 8.7.2013 la Serenity S.p.a. ha presentato una proposta ritenuta valida svolto il servizio ad essa affidato in subappalto ed in assenza dell’autorizzazione di legge. Dalle verifiche successivamente effettuate dalla stessa Stazione appaltante non è emersa alcuna causa ostativa all’autorizzazione al subappalto, né in ragione della tipologia e dell’entità delle prestazioni da eseguire, né in ragione dei requisiti dell’impresa subappaltatrice (Consorzio AT – Pool). Il caso è stato esaminato dal Consiglio nell’adunanza del 26.11.2014, con l’approvazione della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati, inoltrata con nota del 22.1.2015, a seguito della procedura negoziataquale la ASL di Oristano ha avanzato, indetta in data 28.1.2015, istanza di audizione della dott.ssa Xxxxxxxx, nella qualità di RUP, innanzi al Consiglio. In sede di audizione, tenutasi in data 11.3.2015, la dott.ssa Xxxxxxxx ha confermato le controdeduzioni anticipate con nota del 10.2.2015, eccependo in buona sostanza di aver operato in perfetta buona fede e nell’interesse pubblico primario di non interrompere la fornitura degli ausili sanitari ai pazienti aventi diritto. La comunicazione di risultanze istruttorie è stata riscontrata dalla Serenity S.p.A. in data 11.2.2015 assumendo in via prioritaria che la stessa ha agito in buona fede e nella consapevolezza della sussistenza dell’autorizzazione al subappalto quale contenuto necessario ed implicito dell’ordine di esecuzione in via di urgenza del 30 aprile 2013, che imponeva l’avvio del servizio dal giorno successivo. Inoltre la stessa Xxxxxxxx ha evidenziato che nel caso di specie non si ricade nel subappalto poichè il servizio non raggiunge le soglie previste dall’art. 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, ossia l’incidenza del costo della manodopera e del personale risulterebbe inferiore al 50 per cento dell’importo del contratto di sub affidamento. In data 17.2.2015 è pervenuta la nota della Santex S.p.A., la quale ha sostanzialmente ribadito, in termini ampi e puntuali, le doglianze già espresse con l’esposto e la nota integrativa del 23.5.2014. All’esito dell’adunanza del 11.3.2015 il Consiglio ha deliberato in conformità alla proposta dell’ufficio rilevando altresì la manifesta buona fede della dott.ssa Xxxxxxxx nella sua qualità di responsabile del procedimento. L’art. 118 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/06) prescrive al comma 1, in via di principio, che le prestazioni oggetto d’appalto devono essere eseguite in proprio dai soggetti affidatari. Nei commi a seguire disciplina le ipotesi di esecuzione delle prestazioni d’appalto ad opera di terzi soggetti e, in particolare, ai commi 2 e 8 i presupposti e la modalità per ricorrere al subappalto. Propriamente, l’appaltatore che intende ricorrere al subappalto deve avere indicato in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare; deve, poi, presentare l’istanza di autorizzazione al subappalto contenente l’indicazione precisa dei soggetti subappaltatori e delle prestazioni che s’intende sub affidare. Detta istanza deve essere altresì corredata dal contratto di subappalto, ovvero la copia autenticata dello stesso, e l’efficacia del contratto è, ovviamente, sospensivamente condizionata al rilascio dell’autorizzazione; dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso di tutti i requisiti generali (art. 38, d.lgs. 163/06) e speciali previsti dalla disciplina vigente per la partecipazione alla gara in rapporto all’ammontare delle prestazioni oggetto del sub affidamento; dalla dichiarazione del subappaltatore, e dei direttori tecnici, che attesti l’insussistenza dei divieti di cui all’art. 10, legge n. 575/1965, ovvero, ratione temporis applicabile, dal certificato CCIA con il nulla osta antimafia; dalla dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza, o meno, di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 362359 cod. civ., con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Peraltro le dichiarazioni predette devono essere rilasciate da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Come già rilevato con il parere AG 16/2012 del 27.09.2012, vertente su questione analoga, «l’ordinamento ha sottoposto il subappalto alla preventiva autorizzazione della Stazione appaltante al fine di preservare l’intuitus personae che connota i contratti pubblici, nonché prevenire il rischio che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sia svolta da soggetti (i subappaltatori, appunto) privi dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per contrarre con la pubblica amministrazione». L’esigenza di scongiurare tale rischio, peraltro, è sentita in modo talmente forte dall’ordinamento che il subappalto non autorizzato è penalmente sanzionato, come reato contravvenzionale, dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, con il riconoscimento, peraltro, all’amministrazione appaltante della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Quindi, poiché sul piano penale la giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. I, 5 aprile 1996, sent. n. 3458) ha osservato come il reato in esame sia di tipo “formale” ovvero che per la sua integrazione è sufficiente accertare la mera circostanza di fatto che la concessione in subappalto o cottimo sia avvenuta in mancanza della prescritta autorizzazione, non pare esservi dubbio che nel caso di specie si integri l’ipotesi di reato suddetta. Tale fattispecie contravvenzionale, peraltro, configura un “reato plurisoggettivo o a concorso necessario”, il cui punto centrale è, oltre che lo svolgimento delle prestazioni appaltate, la consapevolezza della mancanza di autorizzazione da parte degli agenti contraenti. Pertanto non si può aderire alla tesi difensiva della Serenity, per cui nel caso de quo non si verterebbe nell’ipotesi del subappalto non autorizzato posto che il costo della manodopera è inferiore al 50% del costo dell’intero contratto in sub-appalto, in quanto il valore del sub-contratto predetto è, per espressa previsione contrattuale, pari al 14% dell’intera commessa ed inoltre lo stesso contratto, al punto 2.3, condiziona l’efficacia dello stesso all’autorizzazione di cui al comma 8 dell’art. 118 del codice. Sul piano civilistico, viceversa, occorre precisare che il contratto di subappalto non autorizzato è xxxxx xx xxx. 0000 xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice Civile), per violazione della norma imperativa, costituita appunto dal citato art. 21 della l. 646/1982, e che dalla predetta nullità del contratto discende poi la possibilità, per l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, così come innanzi accennato; infatti, lo stesso art. 21 conferisce la facoltà alla Stazione appaltante di richiedere la risoluzione del contratto principale, che si traduce in una sanzione civile. Sul punto non si vedono ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso da quest’Autorità, già Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici, che con la determinazione del 5 aprile 2000, n. 20, e con la deliberazione del 8.7.2010, n. 43, ha riconosciuto che in caso di subappalto senza autorizzazione l’amministrazione ha l’obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale e può decidere di avvalersi della facoltà della risoluzione del contratto. L’esecuzione di un subappalto non autorizzato potrebbe costituire una forma di grave inadempimento del contratto di appalto, tuttavia, come rilevato innanzi, è in facoltà della Stazione appaltante invocarne la risoluzione previa valutazione dell’idoneità della stessa a compromettere la buona esecuzione del contratto. Al riguardo vale osservare che la suddetta facoltà, contrariamente a quanto dedotto dall’esponente (secondo il quale la previsione dell’art. 43 Capitolato contempla la risoluzione per subappalto non autorizzato in termini di doverosità), permane in capo alla S.A. ove si consideri che tale previsione contrattuale non integra essa stessa una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del cod. civ. e, pertanto, non determina la cessazione automatica degli effetti del contratto al verificarsi dell’evento. Al contrario la cessazione si determina, in linea con la previsione normativa, solo in seguito alla dichiarazione della parte legittimata, all’altra parte, dell’intenzione di avvalersi della clausola medesima e con effetti tra le sole parti, per cui in capo al soggetto legittimato (S.A.) residua un margine di discrezionalità per valutare se avvalersi o meno della clausola che conduce alla risoluzione del contratto (cfr. parere AG 16/2012 del 27.09.2012). A tal fine è opportuno ricordare che il Codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l’istituto della risoluzione contrattuale, rimette la scelta alla discrezionalità della Stazione appaltante ed esclude ogni automatismo, con l’unica eccezione dell’art. 135, comma 21-bis, lettera ba tenore del quale, invece, la risoluzione è doverosa. In tutti gli altri casi contemplati dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, la risoluzione è un’opzione che la Stazione appaltante ha l’onere di valutare, ma che dovrà essere attuata solo previa attenta comparazione degli interessi in gioco, primi fra tutti quelli pubblici ed economici. La lettura delle norme richiamate induce dunque ad escludere che nel caso di subappalto non autorizzato la risoluzione del contratto di appalto sia doverosa o automatica. Tale conclusione deve tuttavia essere rapportata al caso di specie; infatti, anche a voler ritenere la previsione contrattuale suddetta come integrante una clausola risolutiva espressa, secondo recente orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione sentenza n.10934/2011) la clausola deve essere valutata ed analizzata contestualizzando la stessa nell’ambito del D. Lgssingolo rapporto rispetto al comportamento delle parti. n. 50/2016 Ora, per quanto consta, l’impresa affidataria, così come evidenziato dalla S.A., avrebbe agito in buona fede ed in tempi ristrettissimi rispetto all’inopinata richiesta di avvio del servizio da parte della stessa S.A. e, verosimilmente, l’impresa confidava nel fatto che l’avvio del servizio fosse subordinato, in mancanza d’indicazioni contrarie da parte della stessa S.A., alla stipula del contratto. Sul punto, tuttavia, necessita evidenziare che l’impresa affidataria avrebbe comunque dovuto farsi parte diligente, visto il lasso di tempo intercorso dall’aggiudicazione definitiva e ss.mm.iila previsione di cui all’art. ; Che 7 del Capitolato d’appalto, prescrizione quest’ultima debitamente accettata dall’impresa, che imponeva l’avvio del servizio entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di avvio del servizio. Per quanto sopra si deve osservare che la Commissione Giudicatrice della gara sopra citataS.A., costituita dall’Amministrazione e per essa i soggetti preposti, che ha operato con Determinazione Dirigenziale rep. n. l’intento primario di evitare l’interruzione del con l’incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati negli atti di garaservizio, ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione tuttavia mancato nella corretta conduzione dell’appalto in oggetto, non predisponendo un’ordinata successione dei rapporti contrattuali, segnatamente non dando adeguata e tempestiva comunicazione all’impresa affidataria della gara a necessità di avviare la fornitura/servizio, anche in mancanza della stipulazione del contratto d’appalto, per il 1 maggio 2013. Tutto ciò considerato e ritenuto - di prendere atto della evidente buona fede dei soggetti coinvolti, in particolare della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx nella sua qualità di Responsabile del procedimento; Che l’Organismo affidatario, con Determinazione Dirigenziale rep- di ravvisare nel caso di specie un subappalto non autorizzato ex art. n. 118 del del Direttore d.lgs. 163/06; - di dare mandato agli uffici di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II è stato dichiarato aggiudicatario della gara Repubblica di cui sopra;Oristano per le valutazioni di competenza.
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