Common use of PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI Clause in Contracts

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori e cottimisti, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 e 6bis dell’art. 118 del Codice e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 8 del Regolamento. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi di cui all’art. 118, comma 8 del Codice Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 118, comma 8 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Lavori, www.tirrenica.it, www.tirrenica.it

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori e cottimisti, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 e 6bis dell’art. 118 del Codice e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 8 del Regolamento. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali. Il Committente provvederà alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 11830, comma 8 6 del Codice Codice. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni riferite a ciascun contratto attuativo, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 118, comma 8 105 del Codice, il lo stesso Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.

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Samples: portalegare.cittametropolitanaroma.it

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori e cottimisti, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 e 6bis dell’art. 118 del Codice e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 8 del Regolamento. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo dipendenti e dei collaboratori occupati nei lavori costituenti oggetto nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territorialiterritoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio. L’Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle retribuzioni dovute al personale dipendente norme e dei predetti obblighi da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore propria e/o dei soggetti titolari propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di subappalti utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e cottimi di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da: • qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni; • qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo. L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 11829, comma 82, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi di cui all’art. 118, comma 8 del Codice Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 118, comma 8 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatoredlgs 276/2003.

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Samples: Contratto D’appalto

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti relative alla prevenzione infortuniin materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, all'igiene di igiene del lavoro, alle di assicurazioni contro contra gli infortuni sul lavoro, alle di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre le malattie professionali professionali, e di ogni altra disposizione in vigore, vigore o che potrà intervenire nel net corso dei Lavoridell'esecuzione del Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori e cottimisti, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 e 6bis dell’art. 118 del Codice e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 8 del Regolamento. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo dipendenti e dei collaboratori occupati nei lavori costituenti oggetto nell'esecuzione del contratto Contralto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti contratti integrativi territorialiterritoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento Le risorse occupate nella esecuzione del Contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio. L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle retribuzioni dovute al personale dipendente norme c dei predetti obblighi da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore propria e/o dei soggetti titolari propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari loro dipendenti, cosi come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di subappalti utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e cottimi di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da: qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni; qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento dell'accordo. L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all’artall'art. 11829, comma 82, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi di cui all’artD. Lgs. 118, comma 8 del Codice Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 118, comma 8 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatoren. 276/2003.

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Samples: www.aterprovinciadiroma.com

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti relative alla prevenzione infortuniin materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, all'igiene di igiene del lavoro, alle di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigorevigore o, o che potrà intervenire nel corso dei Lavoridell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’appaltatoreL’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, ai anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 11 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione LavoriCodice, per tutta la durata dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto il CCNL indicato in sede di gara. L’Appaltatore, altresì, vigilerà affinché le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto. Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e per i subappaltatori con organizzazione d’impresa a proprio rischio. Restano fermi gli oneri e cottimistile responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 7 e 6bis dell’art. 118 8, del Codice in caso di subappalto. Resta espressamente inteso che il Committente potrà verificare, in ogni momento e dall’art. 6con qualsivoglia modalità, commi 3, 4 e 5 del Regolamentol’ottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli arttall’art. 4 e 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, comma 8 sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del Regolamento. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi documento unico di lavoro e dai Contratti integrativi territorialiregolarità contributiva. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118119, comma 8, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 11811, comma 8 del Codice Codice. Qualora il Committente, anche successivamente al collaudoalla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 118, comma 8 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore. L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

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Samples: www.autostrade.it

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti relative alla prevenzione infortuniin materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, all'igiene di igiene del lavoro, alle di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali professionali, e di ogni altra disposizione in vigore, vigore o che potrà intervenire nel corso dei Lavoridell’esecuzione del Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, ultimo periodo e comma 5 del Regolamento, trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori e cottimisti, i documenti unici di regolarità contributiva ai sensi di quanto previsti dai commi 6 e 6bis dell’art. 118 del Codice e dall’art. 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento. In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 8 del Regolamento. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo dipendenti e dei collaboratori occupati nei lavori costituenti oggetto nell’esecuzione del contratto Contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territorialiterritoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento Le risorse occupate nella esecuzione del Contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio. L’Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle retribuzioni dovute al personale dipendente norme e dei predetti obblighi da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore propria e/o dei soggetti titolari propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di subappalti utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e cottimi di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da: • qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni; • qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento dell’accordo. L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’artall’Art. 11829, comma 82, ultimo periodo si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei titolari di subappalti o cottimi di cui all’art. 118, comma 8 del Codice Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 118, comma 8 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’AppaltatoreDlgs 276/2003.

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