PRESIDIO DEL SISTEMA: IL COMITATO ESECUTIVO Clausole campione

PRESIDIO DEL SISTEMA: IL COMITATO ESECUTIVO. 1. Gli enti firmatari istituiscono un Comitato esecutivo con il compito di: a) elaborare le linee strategiche che consentono di dare attuazione alle finalità di cui all’articolo 2, da realizzare attraverso i dispositivi organizzativi e di raccordo interistituzionale oggetto del presente protocollo; b) individuare le priorità di lavoro in relazione alle diverse tipologie di domande, con attenzione sia alle fasce della disabilità che dello svantaggio sociale; c) individuare le linee di lavoro, di tipologie di servizi, rivolti sia a singoli che a gruppi, con la valorizzazione sia delle forme di accompagnamento individuale che di altre forme di sostegno; d) individuare le attività di dialogo e promozione da attivare in relazione ai soggetti economici del territorio (imprese, cooperative, ecc..). e) garantire la partecipazione delle professionalità necessarie alla copertura di tutte le funzioni in capo ai dispositivi organizzativi elencati nel presente Protocollo e, in particolare, designare i referenti di zona dei Nuclei di integrazione territoriale; f) verificare e valutare lo stato d’attuazione del Protocollo; g) verificare l'andamento dell'attività dei Nuclei di integrazione territoriale anche tramite l'esame dei rapporti di monitoraggio quantitativo e qualitativo disponibili; h) proporre elementi e/o strumenti integrativi ai rapporti di monitoraggio disponibili e utili per la verifica dell'efficacia delle azioni complessivamente programmate e gestite; i) promuovere sul territorio l'attività dei Nuclei di integrazione territoriale e garantire l'integrazione con i piani di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale. 2. Il Comitato esecutivo definisce - anche in relazione alle disponibilità di risorse finanziarie e umane - i target prioritari di presa in carico e di intervento, relativamente agli utenti di cui all’art. 1 comma 3. 3. Il Comitato esecutivo si riunisce di norma a cadenza trimestrale ed è presieduto daI Dirigente del Servizio lavoro e formazione professionale della Provincia di Reggio Emilia. 4. Il Comitato esecutivo sulla base delle proprie esigenze di raccordo e conoscenza del funzionamento dei Nuclei di integrazione territoriale si riserva la facoltà di individuare una funzione di supporto del sistema con le seguenti attribuzioni: a) monitorare il sistema dei Nuclei di integrazione territoriale che contribuisca a definire un metodo di lavoro comune anche attraverso il confronto sui problemi riscontrati, la discussione sui casi ...

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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

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  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

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