IL COMITATO ESECUTIVO Clausole campione

IL COMITATO ESECUTIVO. Il Comitato Esecutivo è composto da: a) il Presidente dell'Ente; b) il Vice Presidente dell'Ente; c) 6 membri, nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti e cosi ripartiti: c1) tre Consiglieri indicati dalle Associazioni dei datori di lavoro;
IL COMITATO ESECUTIVO. 11.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga. 11.2. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo xxxxx, di detto trattato, il presi­ dente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consulta­ zione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri. 11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo. 11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissio­ nario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo. 11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Xxxxx diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3. 11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. 11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.
IL COMITATO ESECUTIVO. 1. Il Comitato Esecutivo si compone di 6 componenti, designati dalle parti sociali di cui all’art. 1 così ripartiti: a) il Presidente dell'Assemblea; b) il Vicepresidente dell'Assemblea; c) due componenti nominati dalla FIAIP; d) due componenti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
IL COMITATO ESECUTIVO. Il Comitato Esecutivo è composto da 6 (sei) componenti, che restano in cari- ca per tre esercizi e sono rinnovabili. I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dai Consorziati come segue: - due dalle Imprese private che hanno diritto ad 8 voti ai sensi dell’art.11; - uno dalle Imprese private che hanno diritto a 4 voti ai sensi dell’art.11; - uno dall’Università di Bologna; - due dalle Università Consorziate diverse dall’Università di Bologna, dagli altri Enti Pubblici e dalle istituzioni di diritto privato diverse dalle Imprese private (come qualificate nell’art.11), complessivamente considerati. Fatta eccezione per i primi componenti del Comitato Esecutivo che sono no- minati nell’atto costitutivo, la nomina dei componenti di spettanza delle di- verse categorie elettorali di Consorziati avverrà sulla base di votazioni sepa- rate organizzate dal Comitato Esecutivo, anche mediante il metodo della consultazione scritta all’interno di ogni singola categoria elettorale di Con- sorziati. La nomina potrà avvenire anche in occasione di un’adunanza as- sembleare, nella quale si procederà a votazione separata fra le diverse cate- gorie elettorali. Verranno nominati componenti del Comitato di Esecutivo i candidati che nella categoria elettorale di Consorziati di riferimento abbiano ottenuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei componenti di spettanza della singola categoria elettorale di Consorziati. La prima adunanza del Comitato Esecutivo verrà convocata dal Presidente uscente del Comitato Esecutivo. Salva diversa previsione dell’atto costitutivo, il Presidente del Comitato Ese- cutivo verrà nominato dai componenti dello stesso Comitato, per tre eserci- zi, alla prima adunanza, fra i componenti nominati dalle Imprese organizza- te in forma societaria. Se in pendenza di un mandato si verifichi una causa di cessazione dalla cari- ca del Presidente, la designazione del sostituto, per una durata pari a quella residua di durata del mandato del Presidente xxxxxxx, avverrà scegliendo fra i componenti del Comitato Esecutivo a cui apparteneva il Presidente ces- sato. Ogni componente del Comitato Esecutivo ha diritto ad un voto. Il Comitato Esecutivo è l’organo comune incaricato di dare esecuzione al contratto di consorzio ed ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili. In particolare, spetta al Comitato Esecutivo: a) redigere annualmente il bilancio di previsione relativo all’e...
IL COMITATO ESECUTIVO. 1. Il Comitato Esecutivo è composto di 7 membri compreso il Presidente. 2. I membri sono scelti dall’Assemblea fra i suoi componenti con criteri di competenza e rappresentanza delle diverse realtà territoriali. 3. I membri sono eletti nel corso della seduta convocata a norma dell’art. 20, comma 2. 4. Le candidature a membro sono presentate dagli Enti locali associati con proposta formale sottoscritta da almeno 5 (cinque) Enti o da 1 (uno) o più Enti che rappresentino almeno il 10% delle quote di partecipazione. Le candidature devono essere depositate almeno 5 giorni prima dell'Assemblea convocata per la votazione. 5. Ogni Ente locale associato può sottoscrivere una sola candidatura. Nel caso in cui si riscontri che un Ente ha sottoscritto più candidature, si riterrà valida unicamente l'adesione apposta a quella depositata per prima. 6. I membri dell’Assemblea sono chiamati a votare con voto palese i singoli nominativi tra le candidature depositate ai sensi dei commi precedenti. Ogni membro dell’Assemblea vota fino alla concorrenza della quota di partecipazione che rappresenta, ripartendola anche fra più nominativi.
IL COMITATO ESECUTIVO. RILEVATO che il contratto nazionale collettivo di lavoro prevede la stipulazione di contratti collettivi decentrati integrativi a livello di singolo Ente; DATO ATTO che tale adempimento deve essere preceduto da apposito atto di indirizzo nei confronti della delegazione trattante dell’Ente, nonché dalla costituzione della stessa; RITENUTO di procedere in tal senso; DOPO discussione dalla quale emerge la volontà di assegnare una parte di fondo anche per la produttività da assegnare all’unico dipendente a tempo determinato; CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;
IL COMITATO ESECUTIVO. 1. Il Comitato Esecutivo è composto: dal Presidente; dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti; dall’Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati; da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. 2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto. 3. Il Comitato è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. E’ ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra i Dirigenti della Società. 5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. 6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. 1. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.
IL COMITATO ESECUTIVO. Il Comitato Esecutivo si compone di <4> membri effettivi rispettivamente 1 in rappresentanza di ANISI, 1 in rappresentanza di Più Servizi, 1 in rappresen- tanza di A.N.I.V.P. e 1 in rappresentanza di UILTuCS e <4> membri supplenti, eletti dal CONSIGLIO DIRETTIVO secondo criteri di bilateralità che sottendono la fun- zione dell’Ente. I membri supplenti possono partecipare al COMITATO ESECU- TIVO senza diritto di voto. Del COMITATO ESECUTIVO fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice pre- sidente. Al rappresentante della UILTuCS è attribuita la titolarità di 3 voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre soci.
IL COMITATO ESECUTIVO. Il Comitato Esecutivo è composto dai rappresentanti degli enti aderenti in forma diretta, dal Coordinamento Scientifico, dal Responsabile della formazione e dell’aggiornamento professionale e dal Capofila. Rappresenta l’organo collegiale che prende le decisioni e dà loro seguito operativamente. I compiti del Comitato Esecutivo sono: a) esprimere parere sulle proposte ricevute, nonché dare seguito agli atti rilevanti, piani d’attività, progetti, linee guida e altri documenti presentati dal Coordinamento Scientifico, partecipando quando richiesto con un contributo di idee; b) decidere la sottoscrizione delle risorse informative che tutti gli aderenti sono tenuti a sottoscrivere; c) collaborare e dare seguito operativo alle valutazioni tecniche ed economiche per l’acquisizione delle risorse informative, individuando di volta in volta al proprio interno i componenti che abbiano specifica competenza per entrare a far parte dei gruppi di lavoro/studio; segnalare gli eventuali consulenti esterni che abbiano le necessarie competenze quando queste non siano presenti all’interno del Comitato Esecutivo stesso e gestire i loro incarichi; d) richiedere, con parere motivato, la convocazione dell’Assemblea di tutti gli aderenti prima dello scadere dei due anni previsti; e) approvare l’ingresso di nuovi membri nel GOT ai sensi dell’art. 3 della Convenzione; prendere atto di eventuali recessi volontari; f) applicare sanzioni e deliberare l’espulsione dal GOT degli aderenti che non osservano gli obblighi previsti dall’adesione; tali misure vengono proposte dal Capofila e dal Coordinamento Scientifico.
IL COMITATO ESECUTIVO. Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti: