Prestazione della garanzia Clausole campione

Prestazione della garanzia. Il Venditore garantisce che la fornitura del prodotto sarà rispondente alle caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d’ordine e/o D.d.T. In ogni caso il Venditore non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e operazioni alle quali il prodotto sarà sottoposto presso l’Acquirente o chi per esso, né assume alcuna garanzia in merito alla commerciabilità, qualità ed adeguatezza del prodotto per scopi specifici. Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzia avanzate dall’Acquirente non saranno tenute in considerazione se non riportate nella conferma d’ordine. Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto precisato nella conferma d’ordine devono essere avanzati per iscritto entro 8 gg. dal ricevimento della merce a pena di decadenza da ogni altro diritto compreso il diritto alla sostituzione della merce. Tale termine è esteso a 90 gg. per la denuncia di difetti occulti. In caso di reclamo, entro un massimo di trenta giorni dalla presa visione o dal ricevimento del materiale difettoso, il Venditore si impegna a comunicare all’Acquirente se il reclamo viene accettato. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l’accettazione dei tecnici del Venditore fondato, l’obbligo del Venditore è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente alla conferma d’ordine nello stesso luogo di consegna originario della fornitura, previa restituzione della merce da sostituire. E’ escluso qualsiasi diritto da parte dell’Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e, in ogni caso, il risarcimento danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. L’Acquirente decade dal diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto della contestazione. I reclami non danno diritto all’Acquirente di sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).