Common use of PRESTAZIONE Clause in Contracts

PRESTAZIONE. A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi in caso di decesso dell’Assicurato - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l’Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo, definito prestazione, ottenuto come somma di: ● componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione. Tale capitale assicurato si ottiene sommando: ● il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun eventuale versamento effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso e la data del decesso, a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato. A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso. Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data di decesso e non può mai risultare negativo ● il capitale assicurato rivalutato alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso - a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato - aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso. Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data di decesso e non può mai risultare negativo.

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PRESTAZIONE. A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi aggiuntivi, in caso di decesso dell’Assicurato - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l’Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo, definito prestazione, ottenuto come somma di: ● componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione. Tale capitale assicurato si ottiene sommando: ● il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun eventuale versamento effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso e la data del decesso, a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo trascorso sopra indicato. A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso. Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data di decesso e non può mai risultare negativo ● il capitale assicurato rivalutato alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso - a cui viene sottratta proporzionalmente la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato trascorso tra il 31/12 e la data del decesso - aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione rivalutazione, in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso. Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data di decesso e non può mai risultare negativo.

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