Prestazioni extra canone Clausole campione

Prestazioni extra canone. Tutte le prestazioni riconducibili alla categoria dei lavori (manutenzione straordinaria), sono pagate a misura/economia sulla base dei seguenti prezziari di riferimento ribassati della percentuale offerta dall’Appaltatore in sede di gara: Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana 2020” (xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/) Le voci e i prezzi considerati saranno quelli vigenti al momento dell’autorizzazione di ogni specifico lavoro da parte della Stazione Appaltante . Ciò significa che ogni nuova versione di prezziario potrà essere applicata, al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, solo e soltanto alle attività non ancora approvate dalla Stazione Appaltante. Per quanto riguarda i ripristini definitivi relativi alle manomissioni , i prezzi di riferimento , al netto del ribasso offerto per le prestazioni extracanone , sono i seguenti :
Prestazioni extra canone. Qualora l’Istituto dovesse ricorrere ad opere straordinarie per il servizio appaltato che saranno ritenute necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni di Istituto, potrà rivolgersi all’impresa appaltatrice per l’esecuzione, nei tempi e nei modi ritenuti di volta in volta più opportuni. Le prestazioni extra-canone potranno essere richieste solo dopo l’approvazione di un preventivo di spesa formulato dalla Ditta con l’indicazione delle ore necessarie per l’esecuzione del servizio. Il corrispettivo orario dei lavori di prestazione straordinaria deve essere indicato nel medesimo preventivo. Resta inteso che l'offerta non costituisce obbligo per l'Istituto.
Prestazioni extra canone. 1. L’appaltatore è tenuto ad assicurare l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione extra canone. A seguito di necessità di intervento di manutenzione la cui tipologia di prestazioni non rientra fra quelle previste dall’art. 8 del presente capitolato, l’appaltatore provvederà alla redazione di dettagliati preventivi di spesa applicando i prezzi previsti dall'xxxx.xx 4 “elenco prezzi OS9 e relativa analisi” e il relativo ribasso offerto in sede di gara.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).