MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA Clausole campione

MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA. Anconambiente è tenuta ad effettuare tutti gli interventi di sostituzione delle parti componenti un‘apparecchiatura che risultano alterate nelle caratteristiche funzionali e che sono causa della non rispondenza dell‘intera apparecchiatura alle prestazioni attese. Le parti componenti sostituite devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti. In ogni caso la sostituzione di tali parti dovrà essere riconosciuta dal costruttore delle apparecchiature, al fine di non perderne la certificazione. I suddetti interventi possono essere attivati sia su segnalazione dell‘Amministrazione, sia su rilevamento di anomalia da parte del personale di Anconambiente sia su segnalazione di cittadini, forze dell‘ordine, ecc. Per ciascun impianto gestito, Anconambiente è tenuta a tracciare sul proprio Sistema Informativo tutti gli interventi effettuati, come prescritto al par. 13.5 Anconambiente, senza alcun diritto a compensi addizionali rispetto al Canone del Servizio, dovrà provvedere a sostituire tutti i componenti di impianto elencati al par. 4.2.1 laddove gli stessi non siano in condizioni di assicurare il corretto funzionamento del sistema: Il precedente elenco sopradescrtitto al par. 4.2.1 è solo indicativo e non esaustivo, resta inteso che compito di Anconambiente è quello di mantenere la funzionalità dell‘impianto in condizioni di sicurezza. Tutti gli interventi di carpenteria edile (compresi eventuali ritocchi alle verniciature antiruggine), opere murarie (quali anche scavi, sostituzione tratti - fino a 20m - di cavidotti o di line aeree con relative tesata di sostegno, rimessa in quota pozzetti), successivi ripristini, carpenteria meccanica ed elettrica necessari all‘esecuzione delle attività di Manutenzione Ordinaria Correttiva sono inclusi nel Canone, indipendentemente dalla durata dell‘attività di ricerca guasto e/o dalle attività necessarie al ripristino. Le attività su esposte sono, come detto, tutte incluse nel canone; fa eccezione solo i caso di guasti e/o malfunzionamenti del sistema dovuti a cause di forza maggiore (eventi atmosferici estremi quali terremoti, cataclismi, alluvioni, eventi sociali, etc.) e/o dovuti ad atti criminosi (furti, etc.), in cui Anconambiente interviene solo a valle di un Ordine di Intervento in regime di Manutenzione Straordinaria di cui al par. 9. Per l‘identificazione degli interventi non rientranti tra quelli remunerati nei canoni in quanto non classificabili come interventi di manutenzione ordinaria vedi la des...
MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA. Le Attività di Manutenzione Ordinaria Correttiva sono attività, non ricomprese nelle Attività di Manutenzione Ordinaria Preventiva, eseguite a seguito della rilevazione (segnalazione o ispezione) di avarie e/o guasti improvvisi e non prevedibili, finalizzate a ripristinare la perfetta funzionalità degli impianti e volte a riportare la componente tecnologica nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta. Le Attività di Manutenzione Ordinaria Correttiva sono soggette ad una franchigia indicata al paragrafo 4.2.3.2 e sono soggette al processo autorizzativo riportato al paragrafo 4.2.3. Le eventuali Attività di Manutenzione Ordinaria Correttiva sotto franchigia sono ricomprese all’interno del Canone mensile 𝐶𝐴𝑁𝑇,𝑂 (€/mese), mentre le Attività di Manutenzione Ordinaria Correttiva sopra franchigia devono essere compensate tramite l’Importo a Consumo e sono soggette al processo autorizzativo descritto al paragrafo 4.2.3. Per le Attività Ordinarie di Manutenzione Correttiva sotto franchigia, il Fornitore prima dell’esecuzione delle attività, dovrà informare il D.E.C. e attendere sua autorizzazione; tali attività sono formalizzate nel POA in cui vengono eseguite le specifiche attività e controllate tramite Verbale di Controllo.
MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA. Il servizio sarà attivato mediante chiamata telefonica o via fax o via e-mail da parte del Committente. L’Impresa dovrà provvedere alla Manutenzione Correttiva, ovvero dovrà effettuare la riparazione dei guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, effettuando tutte le attività necessarie a garantire il rispetto del pieno funzionamento del SISTEMA, compresa l’eventuale sostituzione di componenti hardware, aggiornamenti software e configurazioni di sistema. La manutenzione correttiva dovrà avere lo scopo di ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature e l’eliminazione degli inconvenienti meccanici e/o elettronici che determineranno la richiesta di intervento, sostituendo componenti o parti guaste ed eseguendo prove e controlli necessari per garantire la funzionalità e l’efficienza dell’impianto. In particolare l’Impresa dovrà garantire le seguenti prestazioni:
MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA. Il servizio di manutenzione Ordinaria e Xxxxxxxxxx deve essere opportunamente organizzato dal Fornitore al fine di garantire:
MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA. Il servizio di manutenzione Ordinaria Correttiva deve essere organizzato dal Fornitore al fine di garantire: • la rimozione di eventuali malfunzionamenti delle procedure applicative segnalati dagli utenti ovvero delle difformità dei risultati ottenuti rispetto a quanto atteso. Vanno previsti opportuni meccanismi e procedure che consentano di verificare oggettivamente se l'eventuale malfunzionamento sia conseguenza di un'operazione non corretta eseguita dall'utente involontariamente a causa di una scarsa qualità del manuale operativo disponibile on-line e delle note di rilascio, esaminando il tracciato delle operazioni; • l'adozione delle misure preventive atte ad evitare che tali malfunzionamenti abbiano a verificarsi. Vanno incluse in tali misure, oltre che interventi di modifica del software, interventi di miglioramento della qualità della documentazione on-line, eventuali proposte di interventi formativi, suggerimenti per il miglioramento dei processi (BPI - Business Process Improvement); • il monitoraggio delle performance del sistema e l'individuazione cause di rallentamento. Periodicamente il Fornitore dovrà verificare le performance del sistema in caso di degrado di performance il Fornitore dovrà determinarne la causa e risolverla entro i tempi stabiliti, nel caso non dipenda dalla procedura, fornire una relazione tecnica in cui si indicano le cause e si propone una possibile soluzione.
MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA. II servizio di manutenzione ordinaria correttiva è relativo a tutti i moduli applicativi della suite software Plus++ e consiste nella rimozione di errori o malfunzionamenti che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio dei programmi nonché nell'introduzione di migliorie funzionali ed operative. II servizio comprende:  la correzione di eventuali errori o malfunzionamenti nei programmi. Nel caso in cui la Stazione appaltante riscontri errori o malfunzionamenti del software oggetto del presente contratto, l’Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione all’Aggiudicatario mediante le modalità di richiesta di intervento suindicate; l’Aggiudicatario dovrà garantire l’intervento e la risoluzione del problema evidenziato entro le successive 24 (ventiquattro) ore dal momento della segnalazione;  il servizio contempla anche eventuali aggiornamenti per modifiche della normativa di settore;  la fornitura di eventuali aggiornamenti dei programmi che ne migliorino le prestazioni dal punto di vista tecnico;  la disponibilità, secondo le modalità opportunamente comunicate dall’Aggiudicatario, di un servizio di assistenza alla Stazione appaltante tramite telefono, telefax o canali telematici, per problemi di tipo tecnico o di tipo applicativo relativi al funzionamento delle procedure (help desk).
MANUTENZIONE ORDINARIA CORRETTIVA l'appaltatore è tenuto a effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria correttiva. In particolare è tenuto alla sostituzione delle parti componenti un’apparecchiatura che risultano causa della non rispondenza dell’intera apparecchiatura alle prestazioni attese; le parti componenti, eventualmente sostituite dall'appaltatore, devono avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: