Presupposti e condizioni per la registrazione. La registrazione e il mantenimento di un nome a dominio è condotta dal Registrar a favore del Registrante nel rispetto dei presupposti e requisiti descritti nel presente contratto, nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.it. Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere nomi a dominio, anche tramite procedure automatizzate, previa accettazione da parte del Registrante di ogni singola clausola contenuta nel formulario di registrazione, come stabilito nel presente accordo e nel Regolamento del ccTLD.it rinvenibile altresì sul sito web del Registro http://www.registro.it. La procedura di registrazione e mantenimento di un nome a dominio deve sempre rendere manifesta l’identità del Registrar di riferimento, come definito dal decreto legislativo 70/2003. Il Registrar si obbliga a registrare nomi a dominio assumendo, per conto del Registro, prima dell’inserimento del nome a dominio nel DBNA, i dati identificativi del Registrante, dei contatti amministrativi e tecnici, se diversi dal Registrante, sulla base dei requisiti e modi previsti nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.it. I dati del Registrante e dei contatti tecnici e amministrativi devono coincidere con quanto inserito dal Registrar nel DBNA. Il Registrar si obbliga a procedere alla registrazione dei nomi a dominio previa accettazione esplicita da parte del Registrante di ogni specifica clausola inerente alle dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, nei confronti dello IIT-Registro, relative all’assegnazione del nome a dominio, come specificate nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.it. Le suddette dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, devono essere documentate al Registro per iscritto, o nelle forme equiparate, come riportato all’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente accordo. In conformità a quanto contenuto all’Articolo 23, Trattamento dei dati e ruolo del Registrar, il Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento, e ad ottenerne, ove il Registrante sia una persona fisica, il relativo consenso, sulla base dei contenuti predisposti dallo IIT-Registro mediante il citato Regolamento del ccTLD.it. La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni trattamento inerente le persone fisiche e deve essere documentata al Registro per iscritto nei modi e termini previsti dall’articolo 14, Obblighi di documentazione, del presente contratto e dal Regolamento del ccTLD .it., nonché dagli artt. 6, 7 e 8 del Reg. UE 2016/679. Terminata la procedura di registrazione con l’iscrizione del nome a dominio nel DBNA, il Registro invierà al Registrante una comunicazione finale, al suo indirizzo e-mail riportato nel DBNA, contenente un riepilogo delle informazioni già presenti nel predetto DBNA e di quelle concernenti le assunzioni e dichiarazioni di responsabilità, la prestazione del consenso e i dati identificativi del Registrar che ha eseguito la registrazione. Al fine di consentire il corretto espletamento della descritta procedura di registrazione, il Registrar si obbliga a richiamare il Registrante all’apposizione e verifica di un corretto indirizzo telematico come definito all’articolo 2. All’esito dell’assegnazione del nome a dominio il Registrar è obbligato a darne notizia al Registrante stesso, tramite comunicazione del Registrar al Registrante, ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo decreto legislativo 206/2005 e dalla direttiva 2000/31, come recepita dal decreto legislativo 70/2003.
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Samples: Addendum to the Registrar Contract
Presupposti e condizioni per la registrazione. La registrazione e il mantenimento di un nome a dominio è condotta dal Registrar a favore del Registrante nel rispetto dei presupposti e requisiti descritti nel presente contratto, nel Regolamento del ccTLD.it contratto e nel Regolamento del SLD edu.itccTLD .it. Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere nomi a dominio, anche tramite procedure automatizzate, previa accettazione da parte del Registrante di ogni singola clausola contenuta nel formulario Formulario di registrazione, come stabilito nel presente accordo e nel Regolamento del ccTLD.it ccTLD .it rinvenibile altresì sul sito web del Registro http://www.registro.itRegistro, xxx.xxxxxxxx.xx. La procedura di registrazione e mantenimento di un nome a dominio deve sempre rendere manifesta l’identità del Registrar di riferimento, come definito dal decreto legislativo 70/2003. Il Registrar si obbliga a registrare nomi a dominio assumendo, per conto del Registro, prima dell’inserimento del nome a dominio nel DBNA, i dati identificativi del Registrante, dei contatti amministrativi e tecnici, se diversi dal Registrante, sulla base dei requisiti e modi previsti nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.itccTLD .it. I dati del Registrante e dei contatti tecnici e amministrativi devono coincidere con quanto inserito dal Registrar nel DBNA. Il Registrar si obbliga a procedere alla registrazione dei nomi a dominio previa accettazione esplicita da parte del Registrante di ogni specifica clausola inerente alle dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, nei confronti dello IIT-Registro, relative all’assegnazione del nome a dominio, come specificate nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.itccTLD .it. Le suddette dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, devono essere documentate al Registro per iscritto, o nelle forme equiparate, come riportato all’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente accordo. In conformità a quanto contenuto all’Articolo 23, Trattamento dei dati e ruolo del Registrar, il Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento, e ad ottenerne, ove il Registrante sia una persona fisica, il relativo consenso, sulla base dei contenuti predisposti dallo IIT-Registro mediante il citato Regolamento del ccTLD.itccTLD .it. La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni trattamento inerente le persone fisiche e deve essere documentata al Registro per iscritto nei modi e termini previsti dall’articolo 14, Obblighi di documentazione, del presente contratto e dal Regolamento del ccTLD .it., nonché dagli artt. 6, 7 e 8 del Reg. UE 2016/679. Terminata la procedura di registrazione con l’iscrizione del nome a dominio nel DBNA, il Registro invierà al Registrante una comunicazione finale, al suo indirizzo e-mail riportato nel DBNA, contenente un riepilogo delle informazioni già presenti nel predetto DBNA e di quelle concernenti le assunzioni e dichiarazioni di responsabilità, la prestazione del consenso e i dati identificativi del Registrar che ha eseguito la registrazione. Al fine di consentire il corretto espletamento della descritta procedura di registrazione, il Registrar si obbliga a richiamare il Registrante all’apposizione e verifica di un corretto indirizzo telematico come definito all’articolo 2. All’esito dell’assegnazione del nome a dominio il Registrar è obbligato a darne notizia al Registrante stesso, tramite comunicazione del Registrar al Registrante, ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo decreto legislativo 206/2005 e dalla direttiva 2000/31, come recepita dal decreto legislativo 70/2003.
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Samples: Addendum to the Registrar Contract
Presupposti e condizioni per la registrazione. La registrazione e il mantenimento di un nome a dominio è condotta dal Registrar a favore del Registrante nel rispetto dei presupposti e requisiti descritti nel presente contratto, nel Regolamento del ccTLD.it contratto e nel Regolamento del SLD edu.itRegolamento. Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere nomi a dominio, anche tramite procedure automatizzate, previa accettazione da parte del Registrante di ogni singola clausola contenuta nel formulario di registrazione, come stabilito nel presente accordo e nel Regolamento del ccTLD.it rinvenibile altresì sul sito web del Registro http://www.registro.itRegistro. La procedura di registrazione e mantenimento di un nome dei nomi a dominio deve sempre rendere manifesta l’identità del Registrar di riferimento, come definito dal decreto legislativo 70/2003. Il Registrar si obbliga a registrare nomi a dominio assumendo, per conto del Registro, prima dell’inserimento del nome a dominio nel DBNA, i dati identificativi del Registrante, dei contatti amministrativi e tecnici, se diversi dal Registrante, sulla base dei requisiti e modi previsti nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.itRegolamento. I dati del Registrante e dei contatti tecnici e amministrativi devono coincidere con quanto inserito dal Registrar nel DBNA. Il Registrar si obbliga a procedere alla registrazione dei nomi a dominio previa accettazione esplicita da parte del Registrante di ogni specifica clausola inerente alle dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, nei confronti dello IIT-Registro, relative all’assegnazione del nome a dominio, come specificate nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento ccTLD .it, del SLD edu.it. xxx.xx e del SLD xxx.xx Le suddette dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, devono essere documentate al Registro per iscritto, o nelle forme equiparate, come riportato all’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente accordo. In conformità a quanto contenuto all’Articolo all’art. 23, Trattamento dei dati e ruolo del Registrar, il Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento, e ad ottenerne, ove il Registrante sia una persona fisica, ditta individuale o libero professionista, il relativo consenso, sulla base dei contenuti predisposti dallo IIT-Registro mediante il citato Regolamento del ccTLD.iti predetti Regolamenti. La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni il trattamento inerente le alle persone fisiche fisiche, alle ditte individuali e ai liberi professionisti e deve essere documentata al Registro per iscritto nei modi e termini previsti dall’articolo dall’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente contratto e dal Regolamento del ccTLD .it.Regolamento, nonché dagli artt. 6, 7 e 8 del Reg. UE 2016/679. Terminata la procedura di registrazione con l’iscrizione del nome a dominio nel DBNA, il Registro invierà al Registrante una comunicazione finale, al suo indirizzo e-mail riportato nel DBNA, contenente un riepilogo delle informazioni già presenti nel predetto DBNA e di quelle concernenti le assunzioni e dichiarazioni di responsabilità, la prestazione del consenso e i dati identificativi del Registrar che ha eseguito la registrazione. Al fine di consentire il corretto espletamento della descritta procedura di registrazione, il Registrar si obbliga a richiamare il Registrante all’apposizione e verifica di un corretto indirizzo telematico in uso al Registrante stesso. Così come definito all’articolo 2all’art.2, si intende per indirizzo telematico una casella di posta elettronica atta a ricevere, conservare e trasmettere messaggi aventi le specifiche definite dalla norma tecnica IETF RFC 822 come emendata dalla RFC 2822 o b) una casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, e d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, obbligatoria in Italia per imprese, iscritti agli ordini professionali e pubbliche amministrazioni. All’esito dell’assegnazione del nome a dominio il Registrar è obbligato a darne notizia al Registrante stesso, tramite comunicazione del Registrar al Registrante, ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo decreto legislativo 206/2005 e dalla direttiva 2000/31, come recepita dal decreto legislativo 70/2003.
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Samples: Proposta Di Contratto Per La Registrazione Dei Nomi a Dominio Nel CCTLD .It
Presupposti e condizioni per la registrazione. La registrazione e il mantenimento di un nome a dominio è condotta dal Registrar a favore del Registrante nel rispetto dei presupposti e requisiti descritti nel presente contratto, nel Regolamento del ccTLD.it contratto e nel Regolamento del SLD edu.itccTLD .it . Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere nomi a dominio, anche tramite procedure automatizzate, previa accettazione da parte del Registrante di ogni singola clausola contenuta nel formulario Formulario di registrazione, come stabilito nel presente accordo e nel Regolamento del ccTLD.it ccTLD .it rinvenibile altresì sul sito web del Registro http://www.registro.itRegistro, xxx.xxxxxxxx.xx. La procedura di registrazione e mantenimento di un nome a dominio deve sempre rendere manifesta l’identità del Registrar di riferimento, come definito dal decreto legislativo 70/2003. Il Registrar si obbliga a registrare nomi a dominio assumendo, per conto del Registro, prima dell’inserimento del nome a dominio nel DBNA, i dati identificativi del Registrante, dei contatti amministrativi e tecnici, se diversi dal Registrante, sulla base dei requisiti e modi previsti nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.itccTLD .it. I dati del Registrante e dei contatti tecnici e amministrativi devono coincidere con quanto inserito dal Registrar nel DBNA. Il Registrar si obbliga a procedere alla registrazione dei nomi a dominio previa accettazione esplicita da parte del Registrante di ogni specifica clausola inerente alle dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, nei confronti dello IIT-Registro, relative all’assegnazione del nome a dominio, come specificate nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.itccTLD .it. Le suddette dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, devono essere documentate al Registro per iscritto, o nelle forme equiparate, come riportato all’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente accordo. In conformità a quanto contenuto all’Articolo 23, Trattamento dei dati e ruolo del Registrar, Registrar il Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento, e ad ottenerne, ove il Registrante sia una persona fisica, il relativo consenso, sulla base dei contenuti predisposti dallo IIT-Registro mediante il citato Regolamento del ccTLD.itccTLD .it. La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni trattamento inerente le persone fisiche e deve essere documentata al Registro per iscritto nei modi e termini previsti dall’articolo 14, Obblighi di documentazione, del presente contratto e dal Regolamento del ccTLD .it., nonché dagli arttdal Codice per la protezione dei dati personali, art. 623, 7 comma 3. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett.B) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le persone giuridiche, enti o associazioni non hanno più la qualifica di interessati, e 8 del Regpertanto tali categorie di soggetti non hanno più titolo a ricevere l’informativa e l’eventuale richiesta di consenso previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. UE 2016/679Continuano ad avere titolo le persone fisiche i cui dati sono trattati in connessione con le attività inerenti il presente contratto, anche ove forniti a tale scopo da soggetti che non hanno più la qualifica di interessati con applicazione degli obblighi di informativa ed eventualmente consenso da parte dei predetti soggetti. Terminata la procedura di registrazione con l’iscrizione del nome a dominio nel DBNA, il Registro invierà al Registrante una comunicazione finale, al suo indirizzo e-mail riportato nel DBNA, contenente un riepilogo delle informazioni già presenti nel predetto DBNA e di quelle concernenti le assunzioni e dichiarazioni di responsabilità, la prestazione del consenso e i dati identificativi del Registrar che ha eseguito la registrazione. Al fine di consentire il corretto espletamento della descritta procedura di registrazione, il Registrar si obbliga a richiamare il Registrante all’apposizione e verifica di un corretto indirizzo telematico come definito all’articolo 2. All’esito dell’assegnazione del nome a dominio il Registrar è obbligato a darne notizia al Registrante stesso, tramite comunicazione del Registrar al Registrante, ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo decreto legislativo 206/2005 e dalla direttiva 2000/31, come recepita dal decreto legislativo 70/2003.
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Samples: Registrar Agreement
Presupposti e condizioni per la registrazione. La registrazione e il mantenimento di un nome a dominio è condotta dal Registrar a favore del Registrante nel rispetto dei presupposti e requisiti descritti nel presente contratto, nel Regolamento del ccTLD.it contratto e nel Regolamento del SLD edu.itRegolamento. Il Registrar s’impegna a registrare e mantenere nomi a dominio, anche tramite procedure automatizzate, previa accettazione da parte del Registrante di ogni singola clausola contenuta nel formulario di registrazione, come stabilito nel presente accordo e nel Regolamento del ccTLD.it rinvenibile altresì sul sito web del Registro http://www.registro.itRegistro. La procedura di registrazione e mantenimento di un nome dei nomi a dominio deve sempre rendere manifesta l’identità del Registrar di riferimento, come definito dal decreto legislativo 70/2003. Il Registrar si obbliga a registrare nomi a dominio assumendo, per conto del Registro, prima dell’inserimento del nome a dominio nel DBNA, i dati identificativi del Registrante, dei contatti amministrativi e tecnici, se diversi dal Registrante, sulla base dei requisiti e modi previsti nel Regolamento del ccTLD.it e nel Regolamento del SLD edu.itRegolamento. I dati del Registrante e dei contatti tecnici e amministrativi devono coincidere con quanto inserito dal Registrar nel DBNA. Il Registrar si obbliga a procedere alla registrazione dei nomi a dominio previa accettazione esplicita da parte del Registrante di ogni specifica clausola inerente alle dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, nei confronti dello IIT-Registro, relative all’assegnazione del nome a dominio, come specificate nel Regolamento del ccTLD.it ccTLD .it e nel Regolamento del SLD edu.itedu .it. Le suddette dichiarazioni e assunzioni di responsabilità, devono essere documentate al Registro per iscritto, o nelle forme equiparate, come riportato all’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente accordo. In conformità a quanto contenuto all’Articolo all’art. 23, Trattamento dei dati e ruolo del Registrar, il Registrar è tenuto a fornire al Registrante l’informativa relativa alle modalità e finalità del trattamento, e ad ottenerne, ove il Registrante sia una persona fisica, il relativo consenso, sulla base dei contenuti predisposti dallo IIT-Registro mediante il citato Regolamento del ccTLD.iti predetti Regolamenti. La prestazione del consenso deve essere resa esplicitamente per ogni il trattamento inerente le persone fisiche e deve essere documentata al Registro per iscritto nei modi e termini previsti dall’articolo dall’art. 14, Obblighi di documentazione, del presente contratto e dal Regolamento del ccTLD .it., nonché dagli artt. 6, 7 e 8 del Reg. UE 2016/679. Terminata la procedura di registrazione con l’iscrizione del nome a dominio nel DBNA, il Registro invierà al Registrante una comunicazione finale, al suo indirizzo e-mail riportato nel DBNA, contenente un riepilogo delle informazioni già presenti nel predetto DBNA e di quelle concernenti le assunzioni e dichiarazioni di responsabilità, la prestazione del consenso e i dati identificativi del Registrar che ha eseguito la registrazione. Al fine di consentire il corretto espletamento della descritta procedura di registrazione, il Registrar si obbliga a richiamare il Registrante all’apposizione e verifica di un corretto indirizzo telematico come definito all’articolo all’art. 2. All’esito dell’assegnazione del nome a dominio il Registrar è obbligato a darne notizia al Registrante stesso, tramite comunicazione del Registrar al Registrante, ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo decreto legislativo 206/2005 e dalla direttiva 2000/31, come recepita dal decreto legislativo 70/2003.
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Samples: Proposta Di Contratto Per La Registrazione Dei Nomi a Dominio Nel CCTLD .It