Previdenza professionale. I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e secondo le disposizioni normative e regolamentari della Cassa pensioni Posta.
Previdenza professionale. 17.1 Nel rispetto delle disposizioni di legge, i dipendenti sono assicurati per la copertura LPP ad un'istituzione ai fini della previdenza professionale per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità. I requisiti per l'ammissione e la concessione di prestazioni sono stabiliti esclusivamente nei regolamenti delle istituzioni previdenziali.
17.2 II versamento dei premi viene effettuato pariteticamente (50% a carico del datore di lavoro - 50% a carico del dipendente, indipendentemente dall'età di quest'ultimo). La riscossione dei premi viene effettuata dal datore di lavoro.
Previdenza professionale. Articolo 21 1Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare il lavoratore secondo i requisiti fissati nella legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Informazioni in merito sono ottenibili presso gli istituti di previdenza e le autorità cantonali di vigilanza della LPP.
Previdenza professionale. I lavoratori sono assicurati contro i rischi di invalidità, di morte e di vecchiaia sulla base dell’ordinamento federale sulla previdenza professionale (LPP).
Previdenza professionale. 1. Conformemente alla Legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti ed in- validità (LPP), il giocatore è soggetto all’assicurazione obbligatoria sulla previdenza professiona- le. A tale scopo, il club si è affiliato alla Fondazione LPP di iscritta nel registro della previdenza professionale.
2. Il giocatore ha diritto alla copertura dei rischi a norma di legge.
Previdenza professionale. 1Il medico capoclinica fa parte obbligatoriamente del Fondo di Previdenza per il personale dell’EOC (FEOC). 2Il contributo è paritetico e determinato dagli statuti del FEOC stesso.
Previdenza professionale. Il datore di lavoro assicura i dipendenti contro le conseguenze economi- che della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso presso un istituto di pre- videnza iscritto nel registro della previdenza professionale.
Previdenza professionale. 1 I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e secondo le disposizioni normati- ve e regolamentari della Cassa pensioni Posta.
2 Ai fini del salario assicurato si considerano: – il salario di base (escluse indennità) – i supplementi salariali per lavoro serale di cui all’articolo 2.12.2 capoverso 1 – i supplementi salariali per lavoro notturno regolare di cui all’articolo 2.12.3 capoverso 2 lettera b – i supplementi salariali per lavoro domenicale regolare di cui all’articolo 2.12.4 capoverso 2 – le indennità per servizio di picchetto di cui all’articolo 2.13 capoversi 2 e 3 – i premi assicurati di cui all’articolo 2.19.6 capoverso 1 – le indennità speciali assicurate di cui all’articolo 2.19.6 capoverso 2
Previdenza professionale. Il dipendente è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di morte o di invalidità in applicazione della LPP.
Previdenza professionale. Cassa pensione
1. L’Università assicura tutti i collaboratori ai sensi della Legge sulla Previdenza Professionale (LPP) se viene superato il salario minimo coordinato.
2. Sulla base di una richiesta scritta del collaboratore o di un accordo sottoscritto dal collaboratore, previa verifica ed autorizzazione da parte degli organi preposti della Cassa pensione, può essere accordato l’esonero dal pagamento dei contributi ai sensi dell’articolo 1, OPP 2.
3. Nel caso del cpv. 2 il collaboratore ha il dovere:
a) di mettere a disposizione le informazioni richieste per la decisione;
b) di notificare immediatamente per iscritto alla direzione amministrativa ogni cambiamento che possa portare a dover riconsiderare l’esonero dal pagamento dei contributi LPP (es: cambiamenti di retribuzione per l’attività principale tali da non raggiungere più con questa il massimo LPP, cambiamenti ufficiali dello statuto di indipendente).
4. Per ogni questione inerente la Cassa pensione fa stato il regolamento della cassa pensione rispettiva.
5. I collaboratori sono assicurati alla Cassa pensione dell’USI, fatta eccezione per i casi definiti nella convenzione con la Cassa pensione dello Stato.