Diritti del lavoratore. Sono riconosciuti a tutti i lavoratori i seguenti diritti:
Diritti del lavoratore. Sono riconosciuti a tutti i lavoratori i seguenti diritti: Rispetto della persona – Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale. L’Azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura delrispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età. In assenza diun provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all’EPABIC la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza moralee di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Diritti del lavoratore. Sono riconosciuti a tutti i lavoratori i seguenti diritti: analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Diritti del lavoratore. Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi della lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005. In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo. Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Diritti del lavoratore. 1. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dell’azienda, a parità di mansioni svolte.
Diritti del lavoratore. Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D. Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
Diritti del lavoratore. 1. Restando fermi i diritti e i doveri del dipendente e le sanzioni in cui può eventualmente incorrere in caso di infrazione, come disciplinati dal C.C.N.L. 16 ottobre 2008 e dalla legislazione vigente, l'Amministrazione riconosce in particolare:
a) la dignità personale e professionale di ciascun dipendente;
b) il diritto del dipendente a ricevere un originale del contratto individuale di lavoro al momento della costituzione del rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
c) il diritto del dipendente a ricevere informazioni su corsi di formazione, seminari, ecc. svolti dall'Amministrazione;
d) il diritto alla partecipazione in orario di lavoro, secondo le esigenze dell'Amministrazione, a corsi di formazione inerenti il lavoro svolto, anche a domanda dell'interessato.
2. I procedimenti disciplinari sono regolati dalle disposizioni del C.C.N.L. 16 ottobre 2008 e dalla normativa vigente nonché da apposito Regolamento di Ateneo.
Diritti del lavoratore. I congedi, le ferie, le festività, i permessi giornalieri e brevi sono fruiti dal lavoratore nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del CCNL – Comparto scuola 2006 – 2009. Per il personale A.T.A, si applicano inoltre le disposizioni integrative previste dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016 – 2018.
Diritti del lavoratore. Diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. Facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale). Diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto: si applica la disciplina sul diritto d’autore ed in particolare la previsione secondo cui il datore di lavoro (in questo caso il committente) è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore (in questo caso collaboratore) nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (in questo caso del progetto). Art. 64, co. 1 e 65, co. 1, d.lgs. n. 276/2003; art. 12 bis, L. n. 633/1941.
Diritti del lavoratore