Assicurazione obbligatoria Clausole campione

Assicurazione obbligatoria. 1 Il datore di lavoro assicura il collaboratore secondo le prescrizioni legali in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 2 La tredicesima mensilità deve essere inclusa nel calcolo del salario limite per l’assicurazione obbligatoria e del salario coordinato. Se il salario mensile scende al di sotto del salario limite per l’assicurazione obbligatoria, il collaboratore deve comunque essere assicurato fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino alla fine dell’anno civile.
Assicurazione obbligatoria. Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.
Assicurazione obbligatoria. I trattamenti di pensione previsti dal presente Regolamento sono integrativi di quelli spettanti ai dipendenti e pensionati nonché ai loro superstiti in base all'assicurazione obbligatoria e vengono pertanto corrisposti per la parte eccedente l'ammontare di quelli spettanti nell'assicurazione predetta. La Banca d'Italia ed i dipendenti sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria nella misura e sugli emolumenti previsti dalle disposizioni disciplinanti la materia concernente la Banca d'Italia ed i suoi dipendenti.
Assicurazione obbligatoria. II Committente tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare - laddove dovuto il Collaboratore, presso l’lNAIL, contro gli infortuni sul lavoro.
Assicurazione obbligatoria. Tutti i Veicoli noleggiati dai Noleggiatore sono dotati della copertura assicurativa RCA obbligatoria prevista dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private italiano, con un massimale di € . Tale copertura assicurativa opera nei casi e con le esclusioni previste dal citato Decreto Legislativo, alle cui disposizioni il Cliente è rigidamente tenuto ad attenersi.
Assicurazione obbligatoria. Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale, fiscale e di assicurazione contro gli infortuni.

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  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.