Principio dell'istradamento Clausole campione

Principio dell'istradamento. I FST devono disciplinare il trattamento delle chiamate verso numeri portati nel quadro dei loro accordi d'interconnessione. In caso di numeri attribuiti individualmente agli utenti finali sono applicabili i requi- siti stabiliti nelle PTA per l'attribuzione di numeri individuali [3]. Laddove non esistono tali accordi si applicano i seguenti requisiti minimi: Se un FST di origine riconosce che un tentativo di chiamata riguarda uno dei suoi numeri portati, deve anteporre al numero l'indirizzo d'istradamento del FST ricevente e inoltrare direttamente o indiretta- mente la chiamata a quest'ultimo. Se un FST cedente un numero di chiamata secondo i capitoli 2.1 e 2.3 che non è FST di origine del numero portato (secondo il capitolo 5.2) riconosce che un tentativo di chiamata riguarda uno dei suoi numeri portati (con il suo indirizzo d'istradamento), deve rimuovere il proprio indirizzo d'istradamento e anteporre al numero l'indirizzo d'istradamento del FST per altri 3 giorni a partire dalla data in cui il nu- mero è stato portato e inoltrare direttamente o indirettamente la chiamata a quest'ultimo. Questo requisito non è applicabile in caso di numeri attribuiti individualmente a utenti finali, perché l'aggiornamento della base informativa deve essere garantito da tutti i FST conformemente alle PTA per l'attribuzione di numeri individuali [3]. Se un FST riconosce che un tentativo di chiamata contiene un indirizzo d'istradamento diverso dal proprio, la chiamata deve essere inoltrata direttamente o indirettamente al FST corrispondente, senza modificare l'indirizzo d'istradamento. Se un tentativo di chiamata contiene un numero preceduto da un indirizzo d'istradamento, quest'ultimo può essere rimosso solo dal FST da esso identificato. Se un FST riconosce che un tentativo di chiamata contiene il proprio indirizzo d'istradamento ma che il successivo numero attribuito individualmente non è in servizio presso di sé, deve disimpegnare il col- legamento fatto salvo il requisito 2. All'utente che chiama va trasmesso un messaggio vocale appro- priato. I FST devono disciplinare tra loro le procedure amministrative della portabilità dei numeri, tenendo conto dei requisiti del presente PTA. A tale scopo, allestiscono e aggiornano una documentazione vin- colante per tutti i FST in cui vengono descritte in dettaglio le procedure necessarie alla portabilità dei diversi numeri tra FST (ad esempio "Operator Number Portability Document for Implementation"). Il presente capitolo descri...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).